Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2326 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 06/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14896-2013 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), (già Ferrovie dello Stato –

Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona

dell’institore Avv. L.F., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M., titolare dell’omonima DITTA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO MARIA PAPADIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER

PAOLO MONTOSI giusta procura speciale alle liti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 542/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato NICOLA PALOMBI per delega;

udito l’Avvocato PIER PAOLO MONTOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ente Ferrovie dello Stato e la ditta Z. stipulavano contratto di locazione di immobili, all’interno della stazione ferroviaria di Chioggia, da destinare ad esercizio di attività ristorazione, bar e rivendita generi di monopolio, di durata novennale, con decorrenza 1.9.1990 e scadenza 31.8.1999. Il contratto non veniva rinnovato ma, in seguito alla privatizzazione dell’ente pubblico ed alla costituzione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (che gestiva gli immobili attraverso la mandataria FERSERVIZI s.p.a.), le parti stipulavano nuovo contratto di locazione in data 11.1.2005, rideterminando il canone, calcolato in percentuale al fatturato annuo (prevedendo un importo minimo garantito), e riducendo la durata a sei anni; disponevano inoltre la retrodatazione degli effetti sia quanto alla decorrenza – con inizio dall’1.4.2001 e scadenza al 31.3.2007 -, sia quanto al pagamento del canone maturato fino al 31.12.2004.

Il Tribunale di Venezia, adito dal conduttore, con sentenza n. 5/2009, dichiarava nulla ex art. 79 legge equo canone la clausola di retrodatazione degli effetti, e condannava RFI s.p.a. alla restituzione dell’importo versato dal conduttore a titolo di “minimo garantito”.

La sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Venezia che, rigettando l’appello di RFI s.p.a., riteneva inammissibili i documenti (protocollo di intesa e modulo di adesione al contratto tipo) in quanto tardivamente prodotti in primo grado dalla società e comunque irrilevanti ai fini della prova di una novazione dell’originario contratto di locazione, come del pari irrilevante era la autorizzazione concessa al conduttore di ampliamento della superficie locata, dovendo ritenersi tacitamente rinnovato per la durata legale di anni sei l’originario contratto, risultando invece affetta da nullità parziale la clausola di retrodatazione del nuovo contratto stipulato nel 2005, per violazione degli artt. 27 e 79 della legge equo canone, ed il “coevo accordo risolutorio” del precedente contratto.

La Corte territoriale dichiarava inoltre inammissibili tutte le altre domande riconvenzionali proposte da RFI s.p.a. essendo incorsa la società, costituendosi in primo grado soltanto alla udienza di discussione, nelle decadenze previste dall’art. 416 c.p.c., comma 2.

La sentenza di appello in data 19.4.2012 n. 542, non notificata, è stata impugnata per cassazione da RFI s.p.a. con atto ritualmente notificato a mezzo posta in data 7.6.2013 e con il quale sono stati dedotti vizi di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione.

L’intimato non ha svolto difese, ma ha depositato “atto di costituzione” cui è materialmente congiunta la procura speciale ad litem.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre dichiarare la nullità della procura speciale ad litem, e conseguentemente la invalidità della costituzione in giudizio, dell’intimato Z.M. titolare dell’omonima ditta individuale.

L’intimato ha depositato “atto di costituzione” nel quale vengono indicate le parti del giudizio, si dichiara di depositare “procura speciale alle liti e fascicoli di parte di primo e secondo grado”, ed il difensore indica il proprio indirizzo PEC, ed al quale è stata materialmente congiunta la procura speciale, sottoscritta dalla parte con firma autenticata dallo stesso difensore nominato per resistere al ricorso per cassazione.

Orbene dovendo escludersi che nel caso di specie ricorra l’ipotesi disciplinata dall’art. 83 c.p.c., comma 3 come modificato, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), che consente il rilascio della procura anche in calce od a margine della “memoria di nomina di nuovo difensore” che trova applicazione in caso di integrazione o sostituzione di difensore già ritualmente nominato, non operando peraltro la modifica della norma processuale al presente giudizio instaurato in primo grado in data antecedente il 4.7.2009 (per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009), occorre ribadire che la tipicità degli atti processuali attraverso i quali deve svolgersi il giudizio di impugnazione avanti la Corte di cassazione, consacrata dal complesso normativo degli artt. 360, 365 e 366 c.p.c. e degli artt. 370 e 371 c.p.c., richiamati espressamente dall’art. 83 c.p.c., comma 3 quale elemento della peculiare fattispecie di rilascio della procura ad litem, alternativa a quella del conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata – prevista dall’art. 83 c.p.c., comma 2 -, impedisce di ritenere valida la procura speciale autenticata dal difensore ove apposta su un atto processuale differente. Occorre rilevare al proposito che, con riferimento alla posizione dell’intimato, la disposizione dell’art. 370 c.p.c., comma 1 – secondo cui la omessa notifica del controricorso nel termine perentorio determina la inammissibilità dell’atto difensivo e la preclusione al deposito delle memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., rimanendo tuttavia salvo l’atto di conferimento della procura a resistere essendo comunque legittimato il difensore a contraddire partecipando alla discussione orale – presuppone la verifica – ex officio – della validità dell’atto di procura ad litem ai sensi dell’art. 83 c.p.c., requisito che se è dato ravvisare anche nella ipotesi in cui la procura speciale a resistere sia stata apposta in calce alla “copia del ricorso notificato” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19066 del 05/09/2006; id. Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014) ovvero anche in calce od a margine di controricorso od al ricorso incidentale dichiarato inammissibile (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13183 del 28/05/2013 – controricorso -; id. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014 ricorso incidentale -), non lo è invece nel caso in cui la procura speciale, rilasciata con sottoscrizione della parte autenticata dal difensore, sia materialmente congiunta ad un “atto di costituzione” privo degli elementi identificativi del ricorso o del controricorso, ed in quanto tale inidoneo al perfezionamento della fattispecie disciplinata dall’art. 83 c.p.c., comma 3.

Ne segue che la procura ad litem rilasciata da Z.M. al difensore avv. Pier Paolo Montosi con l'”atto di costituzione” in data 14.10.2013 deve ritenersi affetta da nullità, non rispondendo al modello legale dell’art. 83 c.p.c., comma 3, nè rinvenendosi in atti altra procura idonea rilasciata ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, dovendo ribadirsi il principio enunciato da questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall’art. 83 c.p.c., comma 3, sicchè, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 13537 del 12/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2460 del 09/02/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015).

Venendo all’esame dei motivi del ricorso proposto dal RFI s.p.a. il Collegio osserva quanto segue.

Con il primo motivo RFI s.p.a. censura la sentenza per violazione dell’art. 1362 c.c. e della L. n. 392 del 1978, art. 79 sostenendo che il Giudice di appello ha inesattamente interpretata la documentazione prodotta in giudizio e ricostruito in modo errato la vicenda contrattuale.

Osserva il Collegio che l’ambito oggettivo entro il quale risulta sindacabile in sede di legittimità l’attività ermeneutica degli atti negoziali è definito da precise coordinate compendiate nei principi di diritto seguenti:

A) la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica degli atti negoziali esige la specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione, in quanto afferisce soltanto alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (e della logica formale che preside alla attribuzione di senso degli enunciati e di comportamenti, essendo rivolti i criteri cd. di “interpretazione soggettiva” alla ricerca del significato di manifestazioni di volontà testuali o extratestuali) esulando dal sindacato di legittimità il controllo del risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, e non potendo quindi la censura risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (anche quando della clausola negoziale possano darsi, alla stregua degli stessi criteri ermeneutici applicati, plurimi risultati interpretativi), dovendo ritenersi inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex pluribus: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 6641 del 02/05/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015).

B) il vizio di “omessa motivazione” rimane definito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Al di fuori della predetta ipotesi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 12928 del 09/06/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Tanto premesso preliminarmente va rilevato che nelle prime pagine relative alla esposizione del motivo (9-20) viene ricostruita la intera vicenda contrattuale mediante richiamo, peraltro, anche ad alcuni documenti prodotti in primo grado da RFI s.p.a., in ordine ai quali la Corte d’appello ha statuito la inutilizzabilità (recte inammissibilità), in quanto prodotti in allegato alla comparsa di risposta depositata soltanto alla udienza di discussione, con conseguente decadenza di RFI s.p.a. dalla attività di deduzione probatoria ex art. 416 c.p.c., comma 2. Tale statuizione in rito non viene investita dai motivi del ricorso per cassazione, dovendo quindi procedersi all’esame della censura alla stregua dei soli documenti ritualmente acquisiti al giudizio di merito.

RFI s.p.a. deduce che la Corte d’appello non avrebbe correttamente interpretato il Protocollo d’Intesa con allegato contratto tipo, stipulato il 10.10.2001 tra la mandataria della società proprietaria F.S. s.p.a. e le associazioni di categoria delle imprese (riprodotto solo parzialmente alle pag. 11-12), la raccomandata spedita da Ferservizi s.p.a in data 25.11.2003 (che non risulta neppure menzionata tra i documenti precedenti), la raccomandata 21.12.2004 con la quale la ditta Z. si dichiarava disposta alla “firma del contratto definitivo” (della quale è trascritta un’unica proposizione alla pag. 15), il ricorso introduttivo proposta dalla ditta in primo grado.

La ricorrente individua quale oggetto della censura la statuizione che accerta la nullità parziale del nuovo contratto limitatamente alla clausola di retrodatazione della determinazione del canone (minimo garantito) e dell’inizio di decorrenza della efficacia, e che estende tale invalidità anche all'”accordo risolutorio” del precedente contratto di locazione cessato, peraltro il 31.12.1999, implicitamente considerandolo patto aggiunto al nuovo contratto di locazione.

Tale la statuizione impugnata, del tutto inconferente è la critica secondo cui il nuovo contratto era da ritenersi una mera formalizzazione dell’accordo già concluso dalle parti con lo scambio nel 2001 del “Protocollo d’intesa-contratto tipo” inviato da Metropolis (mandataria FS s.p.a.) e del “modulo di adesione” trasmesso dallo Z., tenuto conto che la Corte territoriale ha espressamente statuito anche su tale diversa questione, accertando che detto scambio di documenti si inseriva nelle prolungate trattative svolte per definire le condizioni del nuovo rapporto, non rivestendo il Protocollo natura di proposta contrattuale ma soltanto di mero invito rivolto al destinatario a manifestare la propria condivisione in ordine alle modifiche da inserire nel nuovo rapporto di locazione (cfr. motivazione sentenza, pag. 8).

Analogo rilievo deve formularsi anche in relazione agli altri argomenti in fatto, dedotti dalla ricorrente, quali l’autorizzazione all’ampliamento della superficie locata, richiesta nel 2000 dalla ditta ed accordata due anni dopo dalla società proprietaria dell’immobile: anche in questo caso la Corte territoriale ha puntualmente risposto accertando che, in difetto di inderogabile disdetta, il precedente contratto n. 71/1992 doveva intendersi ex lege rinnovato per il successivo sessennio, e che la mera autorizzazione all’ampliamento non consentiva di ravvisare una volontà dei contraenti diretta a novare il rapporto in corso.

Ne segue che la critica svolta con il presente motivo, viene sostanzialmente a richiedere alla Corte una inammissibile rivalutazione nel merito degli stessi elementi probatori già considerati dal Giudice di appello, riproponendo – senza svolgere alcuna critica alla interpretazione negoziale nei limiti consentiti dai vizi di legittimità denunciati, come definiti dalla giurisprudenza sopra richiamata di questa Corte, e dunque in palese violazione del requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 – le stesse identiche questioni di merito già proposte con i motivi di appello, che la ricorrente reitera in contrapposizione agli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte d’appello.

Nè appaiono centrate le critiche rivolte alla statuizione impugnata, sul presupposto che la ditta aveva accettato tutte le condizioni del nuovo contratto.

L’argomento non coglie la “ratio decidendi”, atteso che a fondamento del decisum non viene in questione il consenso della parte, nè la ricerca della comune volontà dei contraenti, quanto piuttosto il contrasto tra la obiettiva espressione della stessa compendiata nelle clausole del contratto stipulato nel 2005, che dispongono la retroattività dell’inizio di efficacia del contratto e dei canoni maturati a titolo di minimo garantito, e la norma imperativa di cui all’art. 79 della legge equo canone che non consente di riconoscere al locatore di fruire di vantaggi incompatibili con la disciplina legale delle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, e nel caso di specie non consente di stipulare patti in violazione della durata legale minima stabilita dalla L. n. 392 del 1978, artt. 27 e 28, attraverso la previsione di una “pregressa durata figurativa” della locazione, già maturata anteriormente alla data di stipula del contratto.

Sulla specifica questione, peraltro, questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sostanzialmente analoghe, statuendo che “pendente il contratto di locazione ad uso non abitativo in dipendenza della rinnovazione alla prima scadenza in difetto dell’inderogabile disdetta motivata prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27(applicabile anche ai contratti stipulati per il godimento di porzioni di immobili già facenti parte del demanio ferroviario ed in tempo successivo alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato), è nullo l’accordo successivo tra le parti in ordine alla stipula di un nuovo contratto con retrodatazione di decorrenza e misura del canone, la quale comporti una durata residua, misurata a far tempo dalla data della stipula, inferiore a quella legale ed un aumento retroattivo del secondo, perchè le relative clausole violano le norme in materia di durata minima ed il divieto di modifica dell’entità del canone in costanza di rapporto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17026 del 20/08/2015 che dà seguito al precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 24843 del 21/11/2014, secondo cui “Se è pur vero che non sussiste nell’ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva, va tuttavia evidenziato che le stesse non possono in tal modo comunque violare norme inderogabili. Va evidenziato che la retrodatazione, nella specie, oltre ci non sanare una situazione di fatto, finisce per incidere ex novo su un rapporto giù contrattualmente disciplinato, sovrapponendosi ad esso, ed influisce sulla durata del nuovo contratto – che indica come scadenza la data del 31 marzo 2007 – da cui verrebbero sostanzialmente, con rinuncia preventiva da parte del conduttore ai suoi diritti, decurtati tre anni, incidendosi così sulla durata legale dello stesso”).

Ed è appena il caso di osservare come la sanzione di nullità posta a tutela di un divieto di legge, implicando un giudizio “ex ante” di prevalenza dell’interesse meritevole di tutela, lo sottrae alla disponibilità delle parti, privando di validità l’adesione della parte nel cui interesse è previsto il divieto.

La pronuncia della Corte d’appello è dunque in linea con la giurisprudenza della Corte di legittimità, avendo ravvisato il Giudice di merito, nel contratto stipulato in data 11.7.2005 con inizio decorrenza retrodatato all’1.4.2001 (cfr. motivazione sentenza appello pag. 5, ove viene riportato il dispositivo della sentenza di prime cure), una violazione della durata minima delle locazioni ad uso diverso da abitazione disciplinata dall’art. 27 della legge equo canone, in quanto in tal modo si determinava una riduzione della effettiva durata del rapporto con scadenza al 31.3.2007 a poco più di un anno, e la retroattività della maturazione dei canoni veniva ad eludere il principio di inderogabilità in corso di rapporto dell’onere economico pattuito nel precedente contratto n. 71/1992, da intendersi rinnovato tacitamente per sei anni ai sensi dell’art. 28, comma 1 legge equo canone (con scadenza al 31.12.2005) in mancanza di comunicazione di formale disdetta ai sensi dell’art. 28, comma 2 e art. 29 della stessa legge.

Irrilevante è il richiamo, operato da RFI s.p.a., ai precedenti di questa Corte che affermano la disponibilità dei diritti, da parte del conduttore, una volta che gli stessi siano sorti, atteso che, quanto al nuovo contratto, la condizione predetta neppure sussiste, e quanto al precedente contratto lo stesso era ancora in corso (primo rinnovo) alla data di stipula del secondo, tenuto conto che: 1-la durata del contratto (sessennio, tacitamente rinnovabile), è imposta dalla legge ed in quanto tale non configura un diritto disponibile, mentre 2-la modifica del canone in corso di rapporto (primo rinnovo) va incontro al divieto di variazione dell’importo pattuito – diversa dall’aggiornamento – che emerge dal combinato disposto dagli artt. 32 e 79 legge equo canone (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8410 del 11/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 07/02/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 07/02/2013).

Quanto in fine all’argomento difensivo – già svolto in grado di appello e meramente reiterato in questa sede – secondo cui la autonomia negoziale legittimerebbe le parti a determinare retroattivamente gli effetti di un contratto di locazione, è appena il caso di evidenziare come il precedente di questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 15530 del 07/12/2000, richiamato dalla ricorrente, aveva ad oggetto – come peraltro motivato dalla stessa Corte territoriale – una diversa fattispecie di diritto sostanziale, atteso che in quel caso le parti avevano inteso disciplinare contrattualmente gli effetti di un inadempimento, considerando regolare una situazione di fatto non conforme a diritto, determinatasi in conseguenza della situazione illecita determinatasi alla cessazione del contratto per proseguita detenzione dell’immobile da parte del conduttore con gli effetti previsti dall’art. 1591 c.c..

Il motivo in esame è dunque infondato, in relazione a tutte le diverse censure prospettate

Con il secondo motivo RFI s.p.a. censura la sentenza di appello per violazione dell’art. 1421 c.c., comma 1, degli artt. 1427-1429 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che nel giudizio di primo grado la società aveva proposto in via riconvenzionale domanda di accertamento della nullità o di annullamento dell’intero contratto, sul presupposto della essenzialità delle clausole ritenute dal Giudice di appello affette da nullità parziale, e che su tali domande era stata del tutto omessa la pronuncia.

Il motivo è inammissibile, confondendo la ricorrente quello che è un vizio di “error juris”, con il vizio di “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c., in concreto fatto valere, e comunque in quanto mira a reintrodurre avanti il Giudice di legittimità questioni espressamente dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale, essendo incorsa la società nella decadenza comminata dall’art. 416 c.p.c., comma 2 per la proposizione di domande riconvenzionali: tale statuizione in rito non è investita dal motivo di ricorso per cassazione, il cui accesso al sindacato di legittimità rimane, pertanto, precluso dalla formazione del giudicato interno.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato infondato. Non deve emettersi pronuncia sulle spese di lite, in considerazione della invalida costituzione in giudizio dell’intimato.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara invalida la costituzione in giudizio di Z.M. per nullità della procura speciale ad litem;

– rigetta il ricorso proposto da RFI s.p.a.;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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