Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2326 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17646-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CRB SERVICE SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

ALIBERTI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAROLINA BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5167/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. CRB Service srl impugnava la cartella di pagamento notificata in data 23/3/2016 da Equitalia Nord a mezzo di Pec, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, operato sulla dichiarazione Unico Sp 2013, presentata dal contribuente per l’anno di imposta 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso rilevando l’invalidità della notifica della cartella effettuata sotto il formato digitale del “pdf” senza l’estensione del “p7m”.

3. Sulle impugnazioni proposte da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossioni (succeduta ad Equitalia Nord spa) la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello confermando le argomentazioni del giudice di primo grado circa la nullità della notifica della cartella

4 Avverso la sentenza hanno proposto ricorso l’ente impositore e l’Agente di Riscossione sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e art. 26, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR errato nel ritenere invalida la notifica della cartella a mezzo Pec effettuata in formato “pdf” e non con l’estensione “p7m”

2 Va disattesa l’eccezione di giudicato interno sulla questione riguardanti il merito della cartella di pagamento.

2.1 La sentenza di primo grado aveva infatti deciso solamente sulla questione preliminare della notifica della cartella ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso inerenti al merito dell’atto impositivo; la CTR ha integralmente confermato la statuizione del giudice di primo grado di annullamento della cartella per vizio formale di nullità della notifica affermando poi “questo a prescindere che il ritardo nel pagamento della prima rata ben poteva dirsi giustificato, attesa la condotta della contribuente e le ragioni addotte”. Si tratta di espressioni che nella loro genericità ed equivocità non autorizzano a ritenere che la CTR abbia esaminato e statuito su un autonomo profilo di invalidità nel merito della cartella esattoriale e, quindi, sono inidonee a sorreggere da sè sola la decisione.

3. Il motivo è fondato.

3.1 Nella fattispecie la CTR ha accertato che la cartella esattoriale è stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell’atto, consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, e del richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 7.

3.2 Secondo quanto affermato nell’impugnata sentenza la notifica è da ritenersi nulla in quanto compiuta in estensione pdf anzichè p7m atteso che soltanto quest’ultima estensione garantirebbe l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

3.3 Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. L’ art. 1 CAD, lett. i-ter), – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico”, mentre il medesimo art. 1 CAD, lett. i-quinquies), – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il “duplicato informatico” parla di “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

3.4 Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”, ed ha inoltre precisato che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. (cfr Cass. 30948/2019) Ancora è stato precisato che “per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato dalle sezioni unite sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 e del cit. D. Dirig., art. 19 bis, commi 2 e 4 (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)”. (cfr. Cass. 6417/2019)

3 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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