Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2326 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17680/2006 proposto da:

P.P., (OMISSIS), R.R.,

(OMISSIS), considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati SILVESTRE Francesco, DE TULLIO GIUSEPPE giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante p.t. Dott. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANNOCCARO GIANFRANCO giusta delega a

margine del controricorso;

B.A., (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato SPORTELLI MARTINO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 383/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione 1 Civile, emessa il 22/04/2005, depositata il 31/05/2005;

R.G.N. 632/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato BACCELLI CARLO per delega Avv. SPINELLI GIORDANO

TOMMASO;

udito l’Avvocato ENRICA FASLA per delega Avv. SPINELLI GIORDANO

TOMMASO; udito l’Avvocato SPORTELLI MARTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’1.6.94 R.R. e P.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi P. C. e la Fondiaria Ass.ni s.p.a., esponendo che in data (OMISSIS) un’autovettura Mercedes 190, di proprietà del P. e dallo stesso guidata ed assicurata presso la Fondiaria, dopo essere venuta in collisione con un trattore con rimorchio di proprietà del conducente B.A., aveva invaso l’opposta corsia di marcia urtando contro l’auto Renault 9, di proprietà del R. e dallo stesso guidata, sulla quale viaggiava come passeggero la P., e che nell’incidente tale veicolo si era completamente distrutto e gli attori avevano riportato gravi lesioni.

Concludevano gli attori per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro, mentre i convenuti contestavano la domanda sostenendo che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva del B..

Chiamato quest’ultimo in causa, il medesimo, costituitosi in giudizio, negava ogni responsabilità: all’esito dell’istruzione, il Tribunale adito dichiarava l’esclusiva responsabilità del B. nella causazione dell’incidente de quo.

Appellata la sentenza dal R. e dalla P., il B. resisteva al gravame proponendo appello incidentale, mentre il P. e la Fondiaria chiedevano il rigetto delle impugnazioni:

con sentenza depositata il 31.5.05 la Corte d’appello di Lecce rigettava entrambi gli appelli.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il R. e la P., con quattro motivi, mentre il B. si costituito con controricorso (con il quale ha contestato solo il quarto motivo del ricorso, dichiarando di aderire ai primi tre motivi) e la Fondiaria Sai ha resistito al gravame con controricorso e nessuna attività difensiva è stata svolta dal P..

Il B. ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere erroneamente la Corte di merito, disattendendo le inequivoche risultanze processuali, non valutato adeguatamente l’efficienza eziologia del comportamento, sicuramente colpevole, del P. nella determinazione del sinistro.

Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 141 C.d.S. e art. 2054 c.c., comma 1.

Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Con il quarto motivo lamentano la violazione dell’art. 2056 c.c. e art. 1223 c.c., e segg., avendo la Corte di merito confermato la sentenza di primo grado che aveva proceduto alla liquidazione dei danni fisici, biologici e morali patiti dai ricorrenti omettendo di esplicitare le modalità di computo.

1. I primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e vanno, quindi, accolti nei limiti di cui alla motivazione che segue.

1.1. Infatti, la Corte territoriale non ha spiegato, con motivazione assolutamente coerente ed inconfutabile sul piano logico-giuridico, le ragioni per le quali ha attribuito al B. l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo ed ha nel contempo escluso ogni concorso di colpa in questa causazione a carico del P..

In particolare, non si ravvisa nella sentenza impugnata una attenta ed adeguata valutazione del comportamento tenuto dal P. al momento dell’avvenuta collisione con il rimorchio del B. e non si riscontra in essa una convincente e coerente analisi di tutti gli elementi probatori che valgano a far ritenere che, da una parte, sia stata tranquillamente superata la presunzione di eguale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, a carico di entrambi i conducenti (il B. ed il P.) coinvolti nel sinistro e che, dall’altra, sia stata fornita la prova, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, che il P. stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare i danni inferti ai ricorrenti.

La motivazione della sentenza impugnata risulta specialmente censurabile, in quanto illogica e contraddittoria, nella parte in cui i giudici d’appello hanno valutato in modo non adeguato la velocità tenuta dal P. al momento dello scontro con il trattore guidato dal B..

Ed invero, a fronte di quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, e cioè che a provocare il sinistro sarebbe stato anche il P. il quale, se avesse tenuto una velocità più moderata, avrebbe potuto evitare la collisione con il rimorchio del trattore ed il susseguente scontro con l’auto del R., la sentenza impugnata ha evidenziato quali circostanze decisive, per giustificare la mancata attribuzione di alcun addebito al P. nella causazione del sinistro in questione, sia il fatto che il rimorchio fosse privo di dispositivi d’illuminazione laterale e sia il fatto che dalla direzione opposta di marcia provenisse l’auto del R. con i fari anabbaglianti accesi, ciò che avrebbe reso praticamente impossibile per il P. avvertire con un certo anticipo l’ostacolo del rimorchio presente sulla carreggiata.

Quanto, invece, alla velocità tenuta dal P., la Corte territoriale ha escluso che essa fosse elevata, motivando tale esclusione con la mancanza di tracce di frenata sull’asfalto (che dimostrerebbe che il P. si accorse della presenza del rimorchio all’ultimo istante, per cui, anche se avesse tenuto una velocità più moderata, non sarebbe riuscito a frenare in tempo) e con il fatto che al momento della collisione l’auto del P. non poteva procedere a velocità elevata, avendo innestata soltanto la quarta marcia.

Ma tale valutazione circa questo elemento decisivo della velocità della Mercedes 190 non risulta affatto convincente e sembra invece il frutto di una indagine sommaria e logicamente incoerente.

Infatti, tutti gli elementi sopra indicati e valorizzati dalla sentenza impugnata, ove correttamente interpretati sul piano logico- giuridico, avrebbero dovuto indirizzare il convincimento dei giudici di merito verso una soluzione – per quanto riguarda il discusso concorso di colpa del P. – del tutto diversa da quella adottata.

Ed invero, la quarta marcia, con cui viaggiava la Mercedes del P., è, per nozione di comune esperienza, più compatibile con una guida a velocità elevata piuttosto che con una guida a bassa velocità, mentre il fatto di essersi accorto all’ultimo momento dell’ostacolo sulla carreggiata sta a dimostrare sia che una velocità più moderata o comunque più adeguata all’ora (ormai serale) e allo stato dei luoghi avrebbe consentito al P. di avvedersene a tempo e di evitarlo con una non difficile manovra d’emergenza ovvero con una tempestiva frenata e sia che, più in generale, la condotta di guida dal medesimo tenuta risultava inevitabilmente improntata a disattenzione ed imprudenza.

Infatti, la mancanza di tracce di frenata non è assolutamente compatibile con una guida prudente ed attenta, in quanto quest’ultima al contrario avrebbe impedito il ritardo nell’avvistamento del rimorchio e consentito, come sopra detto, o la frenata o l’aggiramento dell’ostacolo.

1.2. Si rileva anche che la sentenza impugnata, che pure ha utilizzato gli accertamenti eseguiti dal perito nominato in sede penale per quanto riguarda la dimensione della sporgenza del rimorchio nella semicarreggiata percorsa dall’auto del P., non ha tenuto alcun conto – ai fini della valutazione della velocità tenuta in concreto dall’auto suddetta – degli altri accertamenti dello stesso perito che hanno riguardato la posizione finale di quiete assunta dall’auto stessa a seguito dei testa-coda dopo l’urto con il rimorchio, nonchè i danni riportati in conseguenza di tale urto e di quello successivo con l’auto condotta dal R..

1.3. L’illogica ed incoerente valutazione, da parte della Corte territoriale, delle risultanze processuali sopra indicate, unitamente alla mancata analisi degli elementi specificati al punto 1.2. che precede, comporta che del tutto arbitrariamente è stata, quindi, attribuita al B. l’esclusiva responsabilità per il sinistro in oggetto e che correlativamente del tutto illegittimamente è stata ritenuta superata nei confronti del P. la presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè è stato considerato il medesimo liberato dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni.

Infatti, il mancato provato accertamento della regolare condotta di guida del P. non può che precludere tali effetti liberatori.

2. L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta l’assorbimento del quarto motivo.

3. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa dinanzi alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi del ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il quarto motivo, cassa in relazione ad essi la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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