Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23259 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 845-2014 proposto da:

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BARBERINI

N. 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MARCELLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati NEGLIA FLORA, BORA LUCIA;

– ricorrente –

contro

M.A., EQUITALIA CERIT SPA;

– intimati –

e contro

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BARBERINI

N. 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MARCELLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati NEGLIA FLORA, BORA LUCIA;

– ricorrente incidentale –

contro

M.A., EQUITALIA CERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con sentenza n. 43/31/13, depositata l’8/5/2013, la Commissione Tributaria

Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla Regione Toscana, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva respinto il ricorso di M.A., avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento, notificata il 24/11/2008, emessa da Equitalia Cerit s.p.a. per il recupero di tasse automobilistiche relative agli anni 2003 e 2005.

I giudici di appello, nel riformare parzialmente la decisione di prime cure, ritenevano la fondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, relativa all’anno 2003, e quindi che nulla era dovuto a tale titolo dal contribuente, in quanto il prodromico avviso di accertamento, notificato il 3/11/2006, non era divenuto definitivo per mancata impugnazione, “perchè prima del decorso di 60 giorni dalla sua notifica, e cioè, prima del 2/1/2007, il debito di imposta era già estinto per prescrizione triennale, maturata il 31/12/2006, a decorrere dal 1/1/2004, vale a dire dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui della tassa doveva essere effettuato”; confermavano, invece, la legittimità della pretesa tributaria quanto all’anno 2005. Avverso la sentenza la Regione Toscana propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre il contribuente ed Equitalia Cerit s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con i primi due motivi la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, erronea interpretazione della sentenza di primo grado, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 47, anche sotto il profilo del vizio della motivazione, giacchè la CTR non ha correttamente applicato le richiamate disposizioni avendo erroneamente affermato la sussistenza di un reciproco condizionamento tra l’effetto sostanziale di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione, legato alla intervenuta notifica dell’avviso di accertamento, ed il regime processuale dell’impugnabilità dell’atto impositivo, concludendo che in pendenza del termine di impugnazione il termine in questione aveva continuato a decorrere il debito di imposta era estinto.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., in relazione al D.L. n. 935 del 1982, art. 3, comma 51, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983, come successivamente modificato, anche sotto il profilo del vizio della motivazione, giacchè la CTR ha escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica dell’avviso di accertamento delle tasse automobilistiche in quanto atto che “non si iscrive in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 2953 c.c.”.

Si osserva che, dopo la presentazione del ricorso e prima dell’udienza fissata per la sua discussione, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale) che, all’art. 4, prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Detta disposizione, al comma 1, prescrive che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, (…)

l’Agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate (…)”

La cartella sulla quale si fonda il credito tributario rientra nello stralcio de quo, posto che è stata notificata in data 24/11/2008, come attestato nel ricorso, e che l’importo per il quale si procede, risultante dai singoli carichi (sul punto non risultano deduzioni o contestazioni delle parti), è inferiore a mille Euro.

Deve darsi allora atto della cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio, in assenza di richiesta di parte (Cass. n. 11410/2019, non massimata).

Le spese processuali vanno compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla luce delle ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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