Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23259 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. II, 20/08/2021, (ud. 09/04/2021, dep. 20/08/2021), n.23259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29600-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA, 88, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO DI LORENZO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA DELLA FEMINA, ERMANNO

FERRARO, ENZO BRIZZA;

– ricorrente –

contro

P.C.F., P.M., D.M.I.,

P.D.M., elettivamente domiciliate in ROMA, P.ZZA DEI

MARTIRI BELFIORE, 4, presso lo studio dell’avvocato LUCREZIA RICCIO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI

COSTANZO.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1166/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.I., P.C.F., P.D.M. e P.M. evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, M.A. denunziando che la convenuta aveva proceduto ad eseguire lavori di costruzione di ampliamento della sua villa in aderenza al confine con il proprio immobile, alterandone così il decoro architettonico e compromettendone la stabilità.

Resistette la M., deducendo la legittimità del suo operato poiché consentito dagli accordi stipulati tra le parti con l’atto di vendita alle attrici dell’immobile, originariamente in signoria a suo padre, e rilevando come le attrici s’erano impossessate di aree di sua proprietà.

Il Giudice partenopeo, all’esito della trattazione istruttoria – per quanto ancora interessa -, dispose la demolizione del manufatto eretto dalla M. e rigettò la sua pretesa afferente i gradini d’accesso alla terrazza delle controparti.

Tutte le parti proposero gravame avverso la sentenza resa dal Giudice del Tribunale di Napoli e la Corte d’Appello di Napoli respinse ambedue le impugnazioni, confermando la sentenza gravata.

Osservava la Corte partenopea – per quanto ancora interessa – come la nuova costruzione eretta dalla M. era estranea ai patti concordati tra le parti al momento della vendita e come usava del bene comune per asservirlo a fondo estraneo al condominio in sua esclusiva signoria, sicché era innovazione vietata e lesiva dei diritti dei condomini.

Quanto ai gradini, il Collegio napoletano rilevava come la questione afferente al loro legittimo posizionamento sul bene delle resistenti era da ricollegare al punto dal quale prendere la misura del cortile ceduto con il contratto di vendita e riteneva valida la ricostruzione della volontà contrattuale siccome operata dal Tribunale, con il conseguente accertamento che i manufatti erano collocati su sedime in proprietà alle consorti P.- D.M..

Avverso la sentenza resa dalla Corte campana, M.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Le consorti P.- D.M. resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla M. non ha fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo di impugnazione svolto la ricorrente deduce violazione di più norme sostanziali in tema di proprietà e comproprietà immobiliare, nonché processuali in tema di interesse ad agire e di valutazione probatoria ed omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la M. che la Corte partenopea non ha provveduto a valutare la nuova situazione di fatto venuta in essere nel corso del procedimento d’appello con l’esecuzione da parte sua del dictum demolitorio portato nella sentenza del Tribunale appellata.

Inoltre la ricorrente rileva come la Corte partenopea nemmeno ha pronunziato sulla sua correlata domanda di revoca dell’ordine di demolizione, eseguito nelle more, – proposta nel corso del giudizio d’appello – e sull’istanza di procedere mediante consulenza tecnica a verificare la nuova situazione di fatto, che comportava il venir meno dell’interesse delle controparti alla difesa del bene comune, posto che il dictum giudiziale ha lo scopo di adeguare la realtà alla norma, fatto questo già intervenuto.

Inoltre la M. sottolinea come, comunque, non concorreva la ritenuta violazione del disposto ex art. 1102 c.c., poiché l’uso fatto dalla stessa del muro comune non ne alterava la destinazione né impediva il concorrente uso da parte dei comproprietari, sicché l’uso più intenso da parte sua era legittimo poiché in linea con l’insegnamento di questo Supremo Collegio.

La svolta censura appare priva di pregio giuridico sotto ambedue i profili proposti, per altro tra loro antitetici.

Con relazione alla questione fondata sul mancato rilievo da parte della Corte partenopea del fatto decisivo – collegato alla domanda proposta nel corso del giudizio d’appello – che l’opera ritenuta lesiva era stata rimossa ad esito della prima decisione, deve anzitutto questa Corte rilevare come la domanda di “revoca” della statuizione di condanna all’abbattimento, siccome la richiesta di procedere a consulenza tecnica per accertare la nuova situazione di fatto dei luoghi, venuta in essere in conseguenza dell’adempimento del dictum del Tribunale, per stessa precisazione da parte della ricorrente, furono questioni poste nel corso del giudizio di appello.

Di conseguenza non sorgeva alcun obbligo a pronunziare al riguardo in capo alla Corte partenopea stante il carattere di novità delle domande de quibus, ex art. 345 c.p.c. – Cass. sez. 1 n 7951/10 -.

Inoltre l’esecuzione del dictum reso dal primo Giudice nel corso del giudizio d’appello può assumere rilievo – Cass. sez. 2 n 26005/10, Cass. sez. 2 n 4855/21 – solo se viene meno la necessità giuridica della pronunzia da parte del Giudice in quanto venute meno le ragioni di contrasto tra le parti.

Nella specie un tanto palesemente non s’e’ verificato proprio in ragione della contestazione che, ancora in questa sede, la M. muove alla statuizione della Corte campana in punto illegittimità del suo uso del muro comune con il secondo profilo di questo stesso motivo di impugnazione.

Con riguardo a detto secondo profilo, la censura mossa appare del tutto scorrelata rispetto alla ratio sottesa alla statuizione adottata dal Collegio partenopeo.

Difatti i Giudici napoletani hanno ritenuto illecito l’uso del bene comune fatto dalla M. poiché teso ad asservire il bene comune a bene estraneo al condominio in sua proprietà esclusiva e detta ratio decidendi non risulta attinta da specifica censura, limitandosi la ricorrente a sottolineare come l’uso più intenso del muro comune da lei fatto non incideva né sulla destinazione dello stesso né sulla possibilità di pari uso da parte degli altri comproprietari, ossia questioni non rilevanti in causa poiché il Tribunale non ha fondato la sua statuizione sulle stesse.

Con la seconda ragione di doglianza la M. deduce la violazione di più norme in materia di proprietà ed interpretazione dei contratti, nonché in tema di valutazione delle prove ed omesso esame di fatto decisivo con relazione alla questione afferente l’allocazione dei gradini realizzati dalle controparti.

Osserva la M. come il Collegio partenopeo ha utilizzato lo stato dei luoghi quale elemento di decisione della questione senza considerare e la precisa descrizione del luogo, specie con riguardo alla presenza di muro comune e le conclusioni rese dal consulente sul punto, ossia che detta situazione non presentava evidenze a conforto di una delle opposte tesi.

Inoltre la ricorrente sottolinea come la ricerca della volontà pattizia, sottesa al contratto di vendita del cortile, era da ricercare non già mediante l’equivoco elemento della situazione dei luoghi, bensì prioritariamente in forza del dato letterale, che lumeggiava chiaramente come il sedime, sul quale sono allocati i gradini de quibus, non era stato oggetto di cessione.

L’argomentazione critica sviluppata appare fondata su opzione interpretativa meramente alternativa a quella illustrata, con ampia e puntuale motivazione, dalla Corte di merito, sicché non si configurano siccome esistenti i vizi di legittimità denunziati.

Difatti il Collegio napoletano ha preso atto che le evidenze dello stato dei luoghi, rilevate dal consulente, non erano decisive a sostenere alcuna delle opposte tesi portate avanti dalle parti, ma ha sottolineato il fatto che le parti nel contratto non specificarono in alcun modo che la misura ivi indicata era da conteggiare in maniera diverso dalla logica evidenza che lo spazio da misurare confinava col muro del piano terra dell’edificio.

Logico era aspettarsi una precisazione – osserva il Collegio partenopeo – se la misurazione fosse stata da effettuare, bensì dal muro dell’edificio, però del secondo piano stante l’oggettiva singolarità di siffatta pattuizione.

Infine la Corte territoriale ha puntualmente esaminato l’argomento difensivo della M., fondato sul fatto che il criterio di misurazione adottato dal Tribunale conglobava nel cortile anche una sensibile porzione di terreno a fondo naturale che per le sue caratteristiche morfologiche non poteva rientrare nel concetto di cortile, e ritenuto lo stesso non decisivo a sostenere la diversa opzione esegetica della pattuizione contrattuale, posto che i pattiscendi erano ben consapevoli dello stato dei luoghi.

Detta partita analisi del testo pattizio afferente l’individuazione dell’area cortilizia oggetto di vendita, ha condotto il Collegio partenopeo ha ritenere valida l’opzione fatta propria dal Tribunale ed a confutare la tesi alternativa propugnata dalla M. e detta statuizione non rimane superata dalla riproposizione della propria tesi esegetica alternativa anche in questa sede di legittimità.

Difatti non appare procedimento errato, bensì ragionevole opzione esegetica, ritenere che lo stato dei luoghi abbia assunto incidenza sulla rappresentazione della volontà pattizia espressa in contratto proprio per l’assenza di ogni specificazione circa singolare modalità di misurazione dell’area ceduta; siccome che il consulente tecnico ritenne di non esprimersi sul punto poiché lo stato dei luoghi non dirimente, ma solo elemento base per l’interpretazione della volontà contrattuale al fine di appurare l’oggetto effettivo della cessione, attività propria del Giudicante.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della M. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle consorti P.- D.M. tassate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

La ricorrente, stante il rigetto dell’impugnazione, è tenuta a versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle consorti P.- D.M., in solido fra loro, le spese di questa lite di legittimità liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza in camera di consiglio, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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