Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23259 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/11/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 15/11/2016), n.23259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Firenze con ordinanza n. R.G. 6493/2014 emessa il 23/03/2015, nel

procedimento pendente tra:

SD SIENA DISTRIBUZIONE SRL;

HAUSTELLE INTIRNATIONAL SRL;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI CUOMO

che chiede alla Corte Suprema di accogliere l’istanza di regolamento

di competenza, con le procunce consequenziali;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Nella causa d’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla S.D. Siena Distribuzione s.r.l. contro la Haustelle International, il giudice di pace di Firenze declinava la propria competenza in favore del Tribunale del medesimo capoluogo, innanzi al quale pendeva tra le stesse parti un’altra opposizione a decreto ingiuntivo, cause che il g.d.p. giudicava in rapporto di continenza per la scaturigine dei crediti dal medesimo contratto estimatorio.

1.1. – Riassunta la causa dalla S.D. Siena Distribuzione s.r.l., il Tribunale di Firenze solleva conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. Munito di competenza funzionale, e come tale inderogabile, a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo, il g.d.p. – osserva il Tribunale – avrebbe dovuto trattenere e decidere la causa pendente innanzi a sè, previa eventuale sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell’altra controversia.

1.2. – Nessuna delle parti ha depositato memoria.

1.3. – Il Procuratore generale ha formulato nei termini che seguono le proprie conclusioni scritte: “… ritenuto che l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado (Cass. S.U. n. 9769/01, n. 20324/06)”.

2. – L’istanza di regolamento d’ufficio è fondata, dovendosi condividere le considerazioni svolte dal P.G. anche sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, in base alla quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione (ordinanza n. 16454/15).

3. – Accolto il regolamento d’ufficio, va dichiarata la competenza del giudice di pace di Firenze a decidere la causa R.G. n. 14432/13 d’opposizione a decreto ingiuntivo, davanti al quale le parti provvederanno alla riassunzione nel termine di legge.

4. – Nulla per le spese, trattandosi di conflitto ex art. 45 c.p.c. (cfr. ex pluribus, Cass. n. 1167/07).

P.Q.M.

La Corte accoglie il proposto regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Firenze a decidere la causa d’opposizione a Decreto Ingiuntivo R.G. n. 14432/13, che dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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