Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23258 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16062-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE ENRICO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BIG SIZE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBE’ GIORGIO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3720/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

-la soc. BIG SIZE S.R.L. impugnava innanzi alla CTP di Roma la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale EQUITALIA ESATRI S.p.A aveva intimato il pagamento dell’importo di C 174.139,63, per tributi coattivi in favore del Comune di Roma – Servizio Affissioni Pubblicità. La BIG SIZE contestava sia la legittimità della cartella di pagamento che la fondatezza della pretesa contributiva, chiedendo preliminarmente la sospensione del ruolo e della cartella di pagamento. Nel merito chiedeva l’annullamento del ruolo e della relativa cartella di pagamento, perchè illegittima per carenza di motivazione e per mancanza dei requisiti minimi di legge. Chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare l’infondatezza della pretesa contributiva, con l’annullamento sia del ruolo, che della cartella di pagamento. Il Comune di Roma resisteva alla domanda.

La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso proposto ed annullava la cartella di pagamento, che non conteneva esatto riferimento agli atti prodromici e non consentiva di identificare il tributo, l’anno di riferimento e la correttezza degli importi richiesti. Proponeva appello il Comune di Roma e la C.T.R. di Roma, sez. 29, con la sentenza n. 3720/2015, respingeva l’appello.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso in cassazione il Comune di Roma Capitale, con unico motivo. La Big Size srl resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il proposto motivo si deduce:

1-Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in combinato disposto con il D.M. n. 321 del 1999, art. l, comma 2 e 6, e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo il ricorrente la CTR aveva disatteso le norme relative alla validità del ruolo e della cartella esattoriale. Infatti, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non era indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto. In tal modo veniva soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione iniziata nei suoi confronti. Nel caso di specie il ruolo e la cartella contenevano indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione; la cartella era pienamente aderente al modello legale (di cui al D.M. 28 giugno 1999); la cartella di pagamento conteneva tutti gli elementi idonei a porre il contribuente in condizioni di ben comprendere la pretesa tributaria.

Il ricorso non è fondato.

Come ben rappresentato nei giudizi di merito, nella cartella di pagamento da cui trae origine la presente controversia non vi è alcun riferimento alla notifica degli atti prodromici da cui trarrebbe origine la pretesa impositiva. Sul punto la CTR ha specificamente evidenziato come l’indicazione di detta data dovesse ritenersi essenziale per l’identificazione dell’atto prodromico, ed era richiesta D.M. 3 settembre 1999, n. 321, comma 2, nel ruolo consegnato e quindi anche nella relativa cartella.

Inoltre, nel DD. Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999 (con cui risulta approvato il modello della cartella di pagamento e dell’avviso di intimazione) viene espressamente esplicitata la necessità, per la trasparenza nell’azione amministrativa, di rendere più comprensibile il contenuto delle cartelle di pagamento, fornendo al debitore tutti gli elementi necessari ad evidenziare i motivi che hanno determinato l’iscrizione a ruolo delle somme di cui si richiede il pagamento. E ciò, si precisa, con un modello unico di cartella di pagamento, adattabile alle diverse tipologie di iscrizione a ruolo.

E’ evidente, quindi, come, nella cartella, debba essere annoverato necessariamente, proprio in ragione della indicata finalità di trasparenza, sia l’atto prodromico di accertamento sia la data della sua notificazione perchè tale indicazione deve ritenersi prevista per la legittimità del ruolo stesso.

Tale questione evidenziata in sede di merito, non risulta risolta con il proposto ricorso in cui si ribadisce l’esistenza di detti adempimenti senza alcuna indicazione specifica di dette notifiche. Nè può, come sostenuto in ricorso, giustificarsi tale carenza con il fatto che il contribuente avrebbe “implicitamente” dimostrato di essere al corrente della circostanza, avendo depositato “alcune sentenze di primo e secondo grado relative a procedimenti afferenti i suddetti fatti.” Si tratta, infatti, di affermazioni generiche ed inconferenti.

Sul punto, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in termini del tutto condivisibili, che deve ritenersi “viziato l’atto impugnato (cartella) che, nell’indicare le ragioni della pretesa attraverso il rinvio ad una comunicazione d’irregolarità, aveva fatto rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente.” Cass. n. 18224/18 (che richiama. Cass.9778/2017).

Va quindi confermato il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto. Ciò in quanto “la mancata indicazione in cartella della comunicazione di irregolarità” incide realmente sul diritto di difesa, contenendo la stessa le ragioni poste a fondamento della cartella, non esternate nell’atto.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.600,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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