Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23258 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 15/02/2017, dep.05/10/2017),  n. 23258

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5151-2012 proposto da:

F.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GIUFFRIDA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

FL.MA.RO., C.F. (OMISSIS), C.V. C.F.

(OMISSIS), C.M. C.F. (OMISSIS), nella qualità di eredi

di C.O., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA PISANA 13, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA D’AMICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO CAPPELLANI, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

e contro

C.D. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 867805/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/11/2011 r.g.n. 867/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIA D’AMICO per delega verbale Avvocato PAOLO

CAPPELLANI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Catania in data 11 marzo 2004 C.O. si oppose al decreto ingiuntivo, notificatogli il 18 febbraio 2004 da F.S. per un importo di 13.019,15 Euro, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il rapporto di lavoro era intercorso dal primo febbraio 1974 ed era quindi cessato solo formalmente il 30 novembre del 1994, proseguendo in realtà senza soluzione di continuità fino al 28 dicembre dell’anno 1998, però alle dipendenze di C.D., che doveva quindi considerarsi unico soggetto obbligato al pagamento della somma intimata a titolo di trattamento fine rapporto di lavoro, quale cessionario dello stesso. In subordine, l’opponente aveva eccepito la mancanza di prova scritta del credito azionato.

Instauratosi contraddittorio, l’opposto aveva contestato la fondatezza della prospettazione difensiva avversaria, attesa la responsabilità in solido del cedente e del cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c., chiedendo peraltro in via riconvenzionale la condanna dell’opponente C.O. al pagamento della complessiva somma di 17.500,00 Euro a titolo di t.f.r., atteso che la documentazione prodotta in sede monitoria si riferiva all’anno 1991, mentre il rapporto con il convenuto era proseguito oltre, cessando formalmente il 30 novembre 1994.

Con sentenza dell’8 febbraio 2006, previo decreto in data 26-11-2004 di rigetto dell’istanza di nuova udienza di discussione per la ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, l’opposizione veniva accolta; con la revoca del decreto ingiuntivo, compensando le spese del giudizio.

L’anzidetta pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza in data 29 settembre – 14 novembre 2011, notificata al F. come da relata del sette dicembre 2011 (emessa testualmente nei confronti dei soli costituiti appellati FL.Ma.Ro., C.M. e V., i quali peraltro avevano eccepito, a loro volta, la loro già intervenuta rinuncia all’eredità di C.O., deceduto il (OMISSIS), per cui il giudizio di secondo grado era stato interrotto e quindi riassunto, come da atto depositato il 27 novembre 2009, nei confronti degli “eredi” Fl.Ma.Ro. – coniuge superstite – e C.M., V. e D. – figli del de cuius – più precisamente quali chiamati all’eredità, laddove peraltro non risulta la costituzione nel giudizio di secondo grado di C.D.), mediante rigetto del gravame interposto da F.S., condannato quindi anche alle relative spese.

Secondo la Corte territoriale, la decisione impugnata non meritava alcuna censura, nè il decreto di inammissibilità della proposta domanda riconvenzionale e della correlata istanza di fissazione di nuova udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c., poichè da un lato nessuna lesione del diritto di difesa nella specie si era verificata, non essendo stata espletata alla prima udienza alcuna attività istruttoria o decisoria, e considerato che correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile la riconvenzionale spiegata dall’opposto F., in quanto attore in senso sostanziale. D’altro canto, nemmeno fondata poteva giudicarsi la seconda doglianza di gravame, avendo correttamente il tribunale ritenuto che, non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro, presupposto del credito azionato, unico debitore del trattamento di fine rapporto doveva considerarsi il cessionario, trattandosi di principio espresso con orientamento uniforme dalla citata giurisprudenza di legittimità, riguardo all’art. 2112 c.c. nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 atteso che soltanto al momento della cessazione del rapporto matura il diritto del lavoratore a suddetto trattamento, del quale la cessazione integra fatto costitutivo. Dunque, l’appello veniva respinto, assorbita ogni altra questione, con la condanna dell’appellante alle relative spese, in forza del principio della soccombenza, ferma la disposta compensazione di quelle di primo grado in assenza d’impugnazione incidentale a tal riguardo.

Avverso l’anzidetta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il F., con atto di cui alle relate di notifica in data sei febbraio 2012, nei confronti dei pretesi coeredi di C.O., FL.Ma.Ro., C.M., V. e D. (per quest’ultimo tuttavia la relata di notifica è negativa, poichè il destinatario non risultava più abitante al sito indicato), ricorso affidato a due motivi (falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Al ricorso avversario hanno resistito FL.Ma.Ro., nonchè C.M. e V., eccependo in via preliminare il loro difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle intervenute tempestive formali e regolari rinunzie all’eredità di C.O., donde pure la richiesta di estromissione dal giudizio, peraltro consentita già in secondo grado dall’appellante (il tutto così come precisato a pag. 4 del controricorso (atti in data 8 marzo 2006 per C.V. e del 24 aprile 2006 per la Fl. e C.M., registrati rispettivamente il 10 aprile ed il 9 maggio 2006).

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, che la sentenza d’appello, qui impugnata, ha ritenuto assorbita ogni altra questione, confermando il rigetto della domanda dell’attore (peraltro nei limiti in cui risultava proposta in via monitoria nei confronti del dante causa), giudicandola infondata, perciò senza alcuna espressa pronuncia riguardo alla questione, sebbene posta dagli appellati costituiti, circà la loro legittimazione passiva. Di conseguenza, sul punto non si è formato comunque alcun giudicato, laddove peraltro essendo tutti gli appellati risultati vittoriosi nel giudizio di secondo grado, costoro, non essendo portatori di un apprezzabile interesse processuale, non erano nemmeno legittimati a proporre un eventuale ricorso incidentale avverso quello, principale, del F. (v. a tale ultimo riguardo Cass. lav. n. 658 del 16/01/2015. Cfr. altresì Cass. 2 civ. n. 134 del 5/1/2017, secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio. Conforme Cass. 3 civ. n. 25821 del 10/12/2009.

In senso analogo v. anche Cass. 3 civ. n. 12728 del 25/05/2010: la parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 c.p.c., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorchè in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel giudizio di rinvio. Parimenti, secondo Cass. V civ. n. 23548 del 20/12/2012, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza – non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione – cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza).

Orbene, il ricorso è inammissibile, siccome proposto contro gli eredi dí C.O., Fl.Ma.Ro., C.M. e Valeria, che avevano invece rinunciato formalmente però a tale eredità con atti in data 8 marzo e 24 aprile 2006, pure registrati in data anteriore sia al ricorso d’appello che al successivo atto di riassunzione (la sentenza di primo grado, a suo tempo appellata, risale all’otto febbraio/31 marzo 2006, laddove poi il ricorso d’appello, proposto contro l’originario convenuto, è stato depositato il primo giugno 2006), mentre è stata del tutto omessa la notifica del ricorso medesimo contro C.D. (anch’egli indicato come erede del padre C.O.), giusta la relata negativa del sei febbraio 2012 (Anzi non potuto notificare perchè non abita al sito indicato… – di (OMISSIS) – laddove peraltro nell’intestazione controricorso notificato al ricorrente il 13 marzo 2012 si legge che C.D. è nato il (OMISSIS) ed è ivi residente al (OMISSIS), comunque rimasto intimato, e senza che risulti, agli atti qui prodotti, essere stata nemmeno tentata un’altra tempestiva notificazione con esito positivo da parte ricorrente.

Ne deriva che non si è instaurato alcun rituale contraddittorio tra il F. nei confronti degli eredi dello scomparso C.O., inizialmente già convenuto in via monitoria, poichè gli attuali controricorrenti (ancorchè chiamati all’eredità del de cuius, per successione mortis causa presumibilmente legittima) documentalmente non sono affatto eredi, avendo tempestivamente rinunciato (come peraltro, ma contraddittoriamente, ammesso dallo stesso F., il quale infatti a pagina 9 del suo ricorso ha testualmente dedotto che “non si era opposto alla estromissione delle parti costituite come dalle medesime richiesto”, assumendo che la loro rinuncia all’eredità era intervenuta in data successiva al deposito della sentenza di primo grado, notificata all’appellante il 5 maggio 2006 dal difensore dell’ormai già scomparso C.O., facendo ritenere che costui fosse ancora in vita). Inoltre, sull’assunto che pure C.D. (già contumace in secondo grado, laddove non risulta in ogni caso esservisi costituito) fosse anch’egli coerede dello scomparso (ma in effetti senza alcun elemento di prova a tal riguardo, risultando unicamente la presumibile chiamata all’eredità, come figlio del dante causa, deceduto ab intestato), il ricorso come già detto non risulta a costui notificato, giusta l’anzidetta relata negativa in data 6-2-2012 (cfr. anche Cass. sez. un. civ., sentenza n. 2951 del primo dicembre – 16 febbraio 2016, secondo cui, tra l’altro: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”; “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”; “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.

V., inoltre, nelle more della pubblicazione di questa sentenza, Cass. sez. 6 civ. – 5, ordinanza n. 9225 del 10/04/2017: l’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c.). Peraltro, non risulta essere stata allegata neanche la nomina (eventualmente intervenuta) di un curatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 528 c.c., da parte del competente tribunale, nei cui riguardi disporre l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 2n. 4929 del 13/08/1980).

Nè può disporsi il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di C.D., ex art. 291 c.p.c., trattandosi di omessa notifica e non già di notifica invalida, per cui occorreva tempestivamente riattivare il procedimento di notificazione a cura della stessa parte interessata e perciò senza neanche alcun intervento del giudice, ciò che evidentemente per tabulas non risulta avvenuto (cfr. sul punto Cass. sez. un. civ. n. 14594 del 15/07/2016: in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

5. inoltre, quanto all’impossibilità nella specie di ordinare il rinnovo della notifica ex cit. art. 291, Cass. sez. un. n. 14916 del 20/07/2016, secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, secondo gli elementi costitutivi all’uopo precisati, da cui però restano esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa).

Le considerazioni che precedono assorbono completamente le censure svolte dal ricorrente con gli anzidetti due motivi, che non possono quindi essere esaminati nel merito per verificarne la fondatezza, laddove peraltro, quanto al secondo, l’allegazione circa l’eccezionalità e la gravità dei motivi, che avrebbero consentito il superamento del principio della soccombenza di cui all’art. 91 codice di rito, in ordine alle spese liquidate in favore dei costituiti appellati, si appalesa insufficientemente formulata, soprattutto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, (del resto, l’art. 92 codice di rito contempla la sola possibilità – può- di compensare le spese da parte del giudice, perciò con ampio margine di discrezionalità nell’apprezzamento dei motivi che possano, eventualmente, giustificare la deroga al principio generale della soccombenza di cui al succitato al 91. Va inoltre evidenziato che, nonostante la dichiarazione dell’intervenuto decesso dell’appellato, l’impugnazione veniva erroneamente coltivata mediante riassunzione nei confronti dei chiamati all’eredità, che vi avevano però rinunciato molto tempo prima, costringendoli così a costituirsi in giudizio, con conseguenti oneri di spese, per far valere le loro ragioni, omettendo pertanto di proseguire il gravame nei confronti delle parti effettivamente legittimate da lato passivo, previ diligenti accertamenti in proposito).

Dunque, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna alle relative spese della parte rimasta soccombente, in favore delle sole altre parti costituite.

PQM

 

la Corte, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore dei controricorrenti, in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. NULLA per le spese relativamente all’intimato C.D..

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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