Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23257 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 18/09/2019), n.23257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2049 – 2018 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

M.G., – c.f. (OMISSIS) – (erede di Martino Pompeo), + ALTRI

OMESSI, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato Alessandro Ferrara che disgiuntamente e congiuntamente

all’avvocato Massimo Ferraro li rappresenta e difende in virtù di

procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

F.D., (erede di Ma.Lu.), + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso il decreto n. 10294 dei 27.4/27.11.2017 della corte d’appello

di Roma, udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio dell’8 marzo 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con separati ricorsi ex lege n. 89 del 2001 alla corte d’appello di Roma depositati in data 3.9.2010 ed in data 17.9.2010 i controricorrenti indicati in epigrafe (tra gli altri) si dolevano per l’eccessiva durata del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. – alle cui dipendenze avevano lavorato – fallimento dichiarato dal tribunale di Napoli con sentenza del 27.5.1993 ed al cui passivo erano stati ammessi.

Chiedevano condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponder loro per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” un equo indennizzo; con il favore delle spese di lite.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto in data 3.2.2014 (assunto nel procedimento iscritto al n. 57985/2010 r.g.v.g., procedimento cui erano stati riuniti i procedimenti iscritti al n. 57986/2010 r.g.v.g., al n. 58672/2010 r.g.v.g., al n. 58673/2010 r.g.v.g. ed al n. 58668/2010 r.g.v.g.) la corte d’appello di Roma accoglieva in parte i ricorsi.

Con sentenza n. 13819/2016, in parziale accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, questa Corte cassava il decreto in data 3.2.2014.

Con decreto n. 10294 dei 27.4/27.11.2017 la corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, condannava il Ministero della Giustizia a pagare (con esclusione dei ricorrenti iniziali indicati in motivazione) a ciascun ricorrente, creditore della società fallita, la somma di Euro 600,00 per ciascun anno di irragionevole durata della procedura fallimentare; condannava inoltre il Ministero a corrispondere pro quota agli eredi degli originari creditori eventualmente deceduti l’indennizzo liquidato in favore dei danti causa; regolava le spese dei gradi tutti di giudizio.

Evidenziava – tra l’altro – la corte che, in considerazione dell’elevato numero di istanze di ammissione al passivo e della notevole consistenza dell’attivo da liquidare, la procedura fallimentare era da reputare di complessità superiore alla media, sicchè la sua durata ragionevole doveva determinarsi in sette anni.

Evidenziava segnatamente che per i creditori ricompresi nel gruppo “A” la durata irragionevole si specificava in nove anni e per i creditori ricompresi nel gruppo “B” si specificava come da analitico dettaglio.

Evidenziava al contempo che i ricorrenti non avevano allegato di aver presentato una qualche istanza sollecitatoria durante il corso della procedura, sicchè risultava congruo quantificare l’equo indennizzo nella misura di Euro 600,00 per ogni anno di irragionevole ritardo.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

I controricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese da distrarsi in favore dell’avvocato Alessandro Ferrara, anticipatario.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392 e 101 c.p.c. nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 3.

Deduce che, contrariamente a quanto asserito dalla corte di Roma, assumeva valenza ai fini della notificazione del ricorso in riassunzione il termine intermedio fissato al 20.1.2017; che dunque non interferivano i termini del procedimento di equa riparazione “vecchio rito”.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392,291 e 101 c.p.c..

Deduce che la corte distrettuale non ha dato seguito alla richiesta delle controparti, formulata nel corso dell’udienza del 27.4.2017, di far luogo ai sensi dell’art. 291 c.p.c. alla rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione previa concessione di un nuovo termine.

Deduce quindi che il giudizio in sede di rinvio si è svolto, attesa la contumacia del Ministero, in violazione del contraddittorio.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Ed invero questo Giudice del diritto spiega, sì, che il giudizio di rinvio costituisce una nuova ed autonoma fase, non già la prosecuzione della fase di merito pregressa. E tuttavia soggiunge che siffatta fase nuova è soggetta, limitatamente al rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado (cfr. Cass. 28.1.2005, n. 1824; Cass. 23.9.2002, n. 13833).

Cosicchè devono reputarsi ineccepibili i rilievi della corte territoriale.

Ossia il rilievo per cui nella fattispecie occorreva prestar osservanza ai termini non già del procedimento ordinario, sibbene ai termini del procedimento di equa riparazione “vecchio rito”.

Ossia il rilievo – su tale scorta – per cui la notificazione al Ministero della Giustizia – non costituitosi in sede di rinvio – del ricorso volto alla riassunzione del giudizio risultava rituale, siccome eseguita in data 17.3.2017 per l’udienza del 27.4.2017, talchè il Ministero aveva fruito del termine dilatorio di 15 giorni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, “vecchio testo”.

Cosicchè, simmetricamente, non si giustificano gli assunti del Ministero.

Ossia gli assunti secondo cui la previsione nel decreto presidenziale – recante fissazione dell’udienza di comparizione per la riassunzione del giudizio – del termine intermedio coincidente con il 20.1.2017 “non avrebbe potuto non acquisire autonomo rilievo” (così ricorso, pag. 73); e secondo cui il mancato rispetto di siffatto termine intermedio “non può non aver comportato – nella fattispecie – la nullità della notifica dell’atto di riassunzione” (così ricorso, pag. 74) e la nullità di tutti gli atti processuali successivi (cfr. ricorso, pag. 75).

Ovviamente il pieno ossequio all’unico termine destinato ad operare nel caso de quo – id est il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 “vecchio testo” – rende in pari tempo del tutto vane le prospettazioni veicolate dal secondo mezzo di impugnazione, propriamente la pretesa violazione della garanzia del contraddittorio.

Con il terzo motivo – formulato in via alternativa e subordinata – il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’inesistenza ovvero l’apparenza della motivazione in relazione all’art. 111 Cost., comma 2.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di Roma, la richiesta di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni assume precipua valenza, siccome si è trattato, propriamente, dell’intervento della C.I.G. Straordinaria.

Deduce per altro verso che l’equo indennizzo è stato determinato nella misura annua di Euro 600,00 in maniera del tutto immotivata.

Deduce in particolare che la corte ha omesso di considerare il minor coinvolgimento emotivo determinato dalla conservazione del posto di lavoro nel lasso temporale 1994 – 1997 e dall’utile partecipazione dei ricorrenti ai piani parziali di riparto approvati negli anni 1995 e 1996.

Deduce che del resto al terzo piano di riparto del 2003 ebbero a partecipare, in surroga, l’I.N.P.S. e la cessionaria dei crediti dei lavoratori, a dimostrazione che ampia parte delle pretese dei ricorrenti era stata soddisfatta; che difatti i crediti residui dei ricorrenti erano di ammontare assolutamente modesto.

Con il quarto motivo – formulato in via alternativa e subordinata – il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Deduce che la durata irragionevole del fallimento “presupposto” è pari non già a nove anni, ma ad otto anni e sei mesi; che d’altra parte l’approvazione del piano finale di riparto risale all’ottobre del 2009.

Deduce che la giurisprudenza di legittimità reputa congruo, ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo, il “moltiplicatore” annuo di Euro 500,00, sicchè immotivata è l’adozione del “moltiplicatore” di Euro 600,00.

Deduce che la corte di merito per nulla ha tenuto conto del comportamento dei ricorrenti, segnatamente della richiesta di intervento della C.I.G.S..

Con il quinto motivo – formulato in via subordinata – il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Deduce che i ricorrenti hanno beneficiato sino al maggio del 1997 del trattamento C.I.G.S..

Deduce che la decurtazione delle pretese creditorie, correlata all’intervento dell’I.N.P.S. ed all’utile partecipazione ai progetti parziali di ripartizione, ben avrebbe imposto l’adozione di un “moltiplicatore” annuo significativamente inferiore ad Euro 500,00, viepiù chè l’indennizzo incontra un limite oggettivo nel valore economico della causa.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono del pari strettamente connessi; il che analogamente ne suggerisce l’esame simultaneo; i medesimi motivi in ogni caso sono privi di fondamento.

Del tutto ingiustificata è la denunzia di motivazione apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

Invero si è in precedenza dato conto – limitatamente ai passaggi essenziali – dell’impianto motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, sicchè la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Al contempo l’iter motivazionale che sorregge il decreto impugnato risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Con riferimento, dapprima, al profilo della correttezza giuridica per nulla si configurano i pretesi errores in iudicando ed in procedendo veicolati dai mezzi in esame.

Propriamente la statuizione della corte romana risulta in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità.

Ovvero con l’insegnamento per cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni (cfr. Cass. (ord.) 12.10.2017, n. 23982; Cass. 28.5.2012, n. 8468).

Ovvero con l’insegnamento per cui, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione (cfr. Cass. 16.7.2014, n. 16311; cfr. altresì Cass. (ord.) 19.5.2017, n. 12696).

Si tenga conto in pari tempo che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all’esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. 30.11.2017, n. 28751; Cass. 12.9.2011, n. 18677).

Cosicchè nessun vincolo alla corte di Roma, quale giudice di rinvio, derivava dalla cassazione – con la sentenza n. 13819/2016 – del precedente decreto in data 3.2.2014, in sede di disamina delle quaestiones concernenti il grado di complessità del fallimento “presupposto”, la quantificazione del “moltiplicatore”, la valutazione del comportamento degli istanti, siccome quaestiones tutte rimaste assorbite nell’accoglimento parziale dei pregressi ricorsi (per cassazione) principale ed incidentale (al riguardo cfr. ricorso, pagg. 33 – 34).

E siffatte quaestiones la corte di Roma ha con il decreto in questa sede impugnato di certo disaminato, sicchè del tutto ingiustificato è l’assunto del ricorrente secondo cui “non risulta che la Corte di merito, quale giudice di rinvio, abbia condotto il proprio esame sul punto” (così ricorso, pag. 90).

Con riferimento, dipoi, al profilo della congruenza logico – formale della motivazione nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si scorge nelle motivazioni dell’impugnato decreto.

In questi termini si osserva quanto segue.

In primo luogo, in dipendenza della durata massima “ragionevole” – sette anni – dalla corte d’appello “applicata” alla procedura fallimentare “presupposta”, appieno si giustifica l’affermata irrilevanza della richiesta dei lavoratori di ammissione alla C.I.G..

Ed, al contempo, non riveste valenza alcuna la prospettazione del Ministero ricorrente secondo cui l’intervento della C.I.G.S. ha “costituito un aggravio per la procedura” (così ricorso, pag. 78) sia a causa della maturazione in favore dei lavoratori di ulteriori spettanze, maturazione cui ha fatto seguito la proposizione di istanze tardive di ammissione al passivo, sia a causa della permanenza dei rapporti di lavoro, permanenza che ha comportato il rallentamento della liquidazione.

In secondo luogo, la corte d’appello ha puntualizzato che “i provvedimenti di ammissione al passivo si collocano in un arco temporale che va dal settembre 93 all’aprile 94” (così decreto impugnato, pag. 25) ed ha assunto “quale dies a quo (per il calcolo della durata ragionevole) con riferimento a tutti i ricorrenti, l’ultima tra le date indicate” (così decreto impugnato, pag. 25).

In tal guisa non ha precipua valenza l’assunto del Ministero ricorrente secondo cui la durata irragionevole del fallimento “presupposto” è pari ad otto anni e sei mesi, viepiù chè tendenzialmente si tiene conto delle frazioni d’anno superiori a sei mesi e la procedura fallimentare “presupposta” è stata, a rigore, “definita con decreto di chiusura del Tribunale di Napoli in data 7/10/09 – notificato per affissione il 25/2/10” (così ricorso, pag. 24).

In terzo luogo, il “moltiplicatore” annuo di Euro 600,00 – recepito dalla corte d’appello – risulta prossimo al “moltiplicatore” standard di “circa” Euro 500,00 e ben si giustifica in relazione ai riflessi “socio – economici” che, alla stregua della “dimensioni” che già connotavano l’azienda in bonis, la procedura fallimentare “presupposta” ha prodotto.

Non si giustifica perciò la deduzione del Ministero ricorrente secondo cui l’adozione del “moltiplicatore” di Euro 600,00 è immotivata.

Si tenga conto, in ogni caso, che con i motivi de quibus il Ministero ricorrente censura, in fondo, l’asserita, omessa, distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (tra l’altro adduce che “fintanto che si è protratto il trattamento CI.G.S. alcun interesse avrebbero avuto gli istanti per una definizione anticipata della procedura”: così ricorso, pag. 90).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero della Giustizia va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio all’avvocato Alessandro Ferrara, difensore dei controricorrenti, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Tanto, ben vero, a prescindere dalla veste di Amministrazione dello Stato del ricorrente (cfr. al riguardo Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9938).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Alessandro Ferrara, difensore anticipatario dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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