Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23256 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 18/09/2019), n.23256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24662-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARISA PANSERA;

– ricorrente –

contro

D.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BRIOLA;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.S.S., rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN PIERO

GEMINIANI;

– c/ricorrente al ricorso principale ed incidentale –

avverso la sentenza n. 3103/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito l’Avvocato MARIO LACAGNINA, difensore della ricorrente

principale e del ricorrente incidentale, che si riporta agli atti

depositati;

udito l’Avvocato GIAN PIERO GEMINIANI, difensore del

controricorrente, che si riporta agli atti depositati.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.S.S. convenne in giudizio A.M. al fine dell’accertamento della falsità del testamento olografo del 22 febbraio 2008 con il quale G.R., sua amica di lunga data deceduta il (OMISSIS), aveva nominato erede universale la A., implicitamente revocando la precedente disposizione testamentaria del 1 febbraio 2008, con la quale aveva invece disposto dell’intero suo patrimonio immobiliare in favore della B.. Costei propose anche querela di falso nei confronti del predetto testamento del 22 febbraio 2008, querela che diede origine al procedimento penale iscritto a carico della A. e dell’avv. D.S.V., legale della famiglia G.. A sua volta la A., convivente per due anni e mezzo circa, dall’aprile 2002 all’ottobre 2004, e poi di nuovo dal febbraio 2008 alla fine dell’anno, della de cuius in qualità di dama di compagnia e persona di fiducia e cognata della sorella della stessa, L., deceduta prima di R., convenne in giudizio la B. al fine di accertare la veridicità del testamento del 22 febbraio 2008 dopo aver ottenuto il sequestro giudiziario sui beni immobili oggetto di quello del 1 febbraio.

Riunite le due cause, intervenne volontariamente il D.S., affermando di essere stato depositario del testamento redatto dalla G. il 22 febbraio 2008 in favore della A. e testimone oculare della stesura dello stesso. L’intervento fu peraltro giudicato inammissibile dall’adito Tribunale per carenza di interesse ad agire, in quanto il D.S. non aveva dedotto la titolarità di alcun diritto o interesse suscettibile di tutela giuridica e di pregiudizio per effetto dell’esito del giudizio. Quindi, disposta consulenza grafologica che concluse per la non attribuibilità alla defunta della scrittura del testamento del 22 febbraio 2008, il tribunale accolse la domanda della B. di declaratoria della falsità dello stesso, ritenendo irrilevante l’assoluzione della stessa A. e del D.S., con la formula perchè il fatto non sussiste, nel procedimento penale seguito alla querela della B., non costituendo oggetto della controversia civile l’accertamento dell’autore del falso.

2.-Avverso la sentenza proposero appello sia la A. sia il D.S.. Prodotta in giudizio la c.t. grafologica redatta nel processo penale per conto della A., quest’ultima e il D.S. chiesero la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale, pendente all’epoca presso la Corte di cassazione a seguito della impugnazione della sentenza della Corte d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la A. e il D.S.. La causa fu rimessa sul ruolo, e fu quindi fissata nuova udienza per la produzione della sentenza della Corte di cassazione che nelle more aveva cassato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello nei confronti dei predetti per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta falsità del testamento.

Quindi, con sentenza depositata il 15 luglio 2015, la Corte d’appello di Milano confermò la decisione di primo grado. La Corte di merito escluse anzitutto la pregiudizialità del giudizio penale rispetto alla causa civile, come anche la configurabilità di una ipotesi di sospensione logicamente necessaria, rilevante ai fini dell’art. 295 c.p.c., per essere la controversia civile limitata alla decisione sulla falsità del testamento del 22 febbraio 2008 a prescindere dalla individuazione dei responsabili della falsificazione.

La Corte ambrosiana confermò quindi la inammissibilità dell’intervento dell’avv. D.S. per carenza di interesse ad agire. Condivise, nel merito, la conclusione, già raggiunta dal giudice di primo grado, circa la falsità del testamento del 22 febbraio 2008, ripercorrendo le argomentazioni del c.t.u. giudicò infondata la censura – ritenuta peraltro tardiva – degli appellanti relativa alla falsità del testamento del 1 febbraio 2008, fondata sulla circostanza che lo stesso non sarebbe stato redatto, come dichiarato dalla B., innanzi al notaio R., dalle cui dichiarazioni in sede penale era invece emerso che egli avrebbe solo predisposto una bozza di testamento nello stesso giorno redatto dalla G. e portato poi al notaio per la pubblicazione dalla B., accompagnata dal coniuge, tale L.S., nominato qualche giorno dopo procuratore generale della stessa G. (ed a sua volta indagato poi per appropriazione indebita di danaro sui conti oggetto della procura). Al riguardo la Corte di merito rilevò che dalla deposizione del notaio erano emersi elementi tali da far ritenere che il testamento fosse comunque autografo della G., e che nel corso della istruttoria civile non era stata posta in dubbio dalle parti l’autenticità di detto testamento.

3.-Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi la A. ed il D.S.. Ha resistito la B..

Le parti hanno depositato memorie. La A. ha anche prodotto le copie della sentenza della Corte d’appello di Milano del 28 gennaio 2016 che aveva assolto la A. e il D.S., quella della Corte di Cassazione n. 13566 del 2017, che, per lo stesso, aveva ritenuto che nessun elemento oggettivo supportasse la tesi accusatoria di concorso nel reato, ed aveva annullato la sentenza di merito per la sola parte riguardante l’assoluzione dell’ A. per il fatto che la Corte di merito non avesse espresso un giudizio sull’autenticità del documento, nonchè il dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Milano del 29 novembre 2018, che ha assolto la A. per non aver commesso il fatto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Per ragioni di priorità logica va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso della A., con il quale si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5) per avere la Corte territoriale confermato l’inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’avv. D.S.V. sancita dalla sentenza di primo grado”. Detto intervento, secondo la ricorrente, sarebbe stato utile, se non indispensabile, per un corretto svolgimento del giudizio, in quanto esso avrebbe consentito l’acquisizione agli atti, da un lato, ai fini dell’espletamento di perizia calligrafica, degli scritti, dallo stesso D.S. prodotti, redatti da G.R. in periodi non sospetti; dall’altro, della puntuale illustrazione da parte del professionista delle circostanze, degli stati d’animo e delle condizioni fisiche e psichiche della de cuius. Nè sarebbe corretta l’affermazione della Corte di merito secondo la quale il D.S. non avrebbe potuto vantare un proprio interesse alla soluzione della controversia di cui si tratta, in quanto la decisione sulla autenticità della scheda testamentaria avrebbe avuto ripercussioni nel giudizio penale in cui lo stesso era accusato di falso.

Analoghe censure vengono svolte nel primo motivo del ricorso del D.S., recante la medesima rubrica di quello testè illustrato, e da trattare, pertanto, congiuntamente ad esso.

Le doglianze sono prive di pregio.

La legittimazione ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., comma 2, presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente (cfr. Cass., sent. n. 364 del 2014). Un siffatto intervento è consentito solo ove l’interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente (v. Cass., S.U., sent. n. 23304 del 2016).

Deve trattarsi, dunque, di un interesse personale meritevole di tutela, attuale e concreto. Nella specie, l’avv. D.S., come rilevato dalla Corte ambrosiana, non aveva dedotto nel giudizio di primo grado la titolarità di un diritto nè interesse connesso al rapporto oggetto del giudizio medesimo, al di là di quello a difendere la propria immagine e dignità professionale, che non aveva una diretta dipendenza giuridica dalla soluzione della controversia de qua.

Nè può giungersi ad una diversa conclusione muovendosi dal rilievo, svolto da entrambi i ricorrenti, della sussistenza di un interesse del D.S. al giudizio ulteriore rispetto a quello dianzi richiamato, avente natura tale da legittimarlo all’intervento. Ed infatti, a fronte della puntuale affermazione del giudice di secondo grado, alla stregua della quale l’interesse all’intervento in giudizio fatto valere dal professionista era quello alla tutela della sua onorabilità, i ricorrenti avrebbero dovuto dar conto della fase processuale e dell’atto in cui risultasse evocato un diverso interesse, afferente ad un rapporto giuridico con l’ A., che potesse essere pregiudicato per effetto del disconoscimento delle ragioni di quest’ultima.

Del resto, lo scopo dell’accertamento di circostanze utili al processo si sarebbe potuto agevolmente conseguire attraverso la escussione del D.S. in qualità di testimone, mentre nessun effetto sulla posizione del legale nel processo penale cui era stato sottoposto sarebbe potuta derivare dalla definizione della controversia civile.

2. – Con il primo motivo del ricorso della A. – da esaminare, avuto riguardo alla identità di contenuto, congiuntamente al secondo di quello del D.S. – si deduce “violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5 per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili in quanto prodotti tardivamente nel giudizio di secondo grado i verbali dibattimentali del processo penale di primo grado (R.G. 12947/11 conclusosi con la sentenza 13949/12) formatisi il 22/5/2012, il 22/6/2012 e il 20/07/2012, nonchè l’interrogatorio dell’Avv. D.S. assunto in fase istruttoria nel luglio del 2010, ma prodotto dal P.M. nella fase dibattimentale del procedimento penale”. I verbali di cui si tratta erano documenti formatisi successivamente alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, (5/7/2010), ed alla data dell’ordinanza con la quale si fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni al 23/1/2013 (30/11/2011).

La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio. Quanto alla proposizione della stessa da parte della A., essa è inammissibile in quanto la documentazione di cui si tratta non era stata prodotta da lei stessa, che, pertanto, non è legittimata a far valere la eccezione.

Quanto alla deduzione dell’avv. D.S., la ragione della inammissibilità della stessa risiede nella circostanza che l’intervento del professionista in giudizio correttamente, per quanto esposto sub 1 – non era stato ammesso, con conseguente irricevibilità di qualsivoglia produzione documentale dallo stesso proveniente.

3. – Il secondo motivo di ricorso della A. lamenta “violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di non disporre la sospensione del processo civile ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p.”. La ricorrente si duole dunque che la Corte d’appello non abbia sospeso il procedimento civile in attesa della definizione di quello penale in cui risultava imputata di falso in concorso con il D.S. per avere falsamente formato il testamento oggetto della querela di falso proposta dalla B..

Il motivo è privo di pregio.

Nel codice di procedura penale vigente non è stata riprodotta la disposizione di cui all’art. 3, comma 2 codice abrogato, nè sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate e contenute nel capo secondo del Titolo primo del Libro primo del medesimo codice, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale nel testo dell’art. 295 c.p.c. in sede di nuova formulazione di detto articolo da parte della novella introdotta dalla L. n. 353 del 1990. Ne consegue che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressochè) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75 nuovo c.p.p., comma 3, (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotta in giudizio (v., ex aliis, Cass., sentt. n. 3820 del 2010, ord. n. 23516 del 2015).

Ciò posto, la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone che tra due cause, pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi, esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, atteso che la ratio dell’istituto è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati (cfr. Cass., sent. n. 5229 del 2016); mentre, ove sussista un rapporto di pregiudizialità in senso logico, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria, essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo.

Nella specie, la querela di falso proposta nei confronti della A. e del D.S. era volta ad accertare l’autenticità del testamento che istituiva erede la B., a prescindere dagli autori dell’eventuale falso, come correttamente posto in evidenza nella decisione impugnata.

Non è poi superfluo ricordare che comunque il giudice civile prese in considerazione le risultanze della c.t. grafologica redatta nel processo penale per conto della A., prodotta in giudizio, utilizzando, pertanto, in piena autonomia, ai fini della formazione del proprio convincimento, anche elementi acquisiti in sede penale.

4.- La quarta doglianza dedotta dalla A. è rubricata “violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5 c.p.c.) per avere la Corte territoriale dichiarato la falsità del testamento olografo del 22.2.2002 (recte: 2008) redatto e sottoscritto da G.R. con motivazione carente e contraddittoria tale da configurarsi in un mancato o carente accertamento di fatti decisivi e controversi nel giudizio”.

Avrebbe anzitutto errato la Corte di merito nel ritenere tardivamente proposto l’argomento della pregiudiziale valutazione di autenticità del testamento del 1 febbraio 2008, in quanto dedotto solo nel giudizio di secondo grado, laddove la relativa eccezione non avrebbe potuto che essere formulata dopo la deposizione del notaio R. nel dibattimento penale, dalla quale soltanto era emerso che la G. non aveva redatto detto testamento in presenza del professionista, deposizione resa nota dopo il deposito delle motivazioni della sentenza penale, avvenuto in data 5 aprile 2013, successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio civile, tenutasi il 23 gennaio 2013. Peraltro, avendo la difesa della A. richiesto già con l’atto introduttivo del giudizio civile di primo grado che la c.t.u. fosse disposta su entrambi i testamenti, ed essendo stata comunque la scheda del 1 febbraio utilizzata quale scrittura di raffronto, una volta accertato che essa non era stata redatta in presenza del notaio, la Corte di merito avrebbe dovuto rinnovare la c.t.u. Peraltro, la stessa Corte avrebbe errato nel ritenere che la circostanza che il notaio avesse dichiarato di aver incontrato nel suo ufficio la G. accompagnata dal L.S. il giorno stesso in cui risultava redatta la scheda testamentaria, e che questa fosse identica alla bozza da lui fornita alla G. che indicava come erede la B., inducesse alla conclusione della autenticità di detto testamento, avuto anche riguardo alla circostanza che la predetta B. era un’amica di lunga data della defunta e moglie del procuratore generale della stessa. La ricorrente rileva una contraddittorietà di questa affermazione del giudice di secondo grado rispetto all’altra, che si rinviene nella parte precedente della sentenza, relativa all’assenza di un interesse da parte della A. ad approfittare delle cospicue sostanze della G. e, per converso, alla manifestazione di un tale interesse da parte del L.S. e della B., nonchè al riferimento ad un litigio intervenuto tra quest’ultima e la G. per la ritenuta appropriazione indebita di danaro da parte del marito della B., poi condannato – riferisce la ricorrente – per questo dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5085 del 2015. La Corte avrebbe poi, una volta ritenuto autentico il testamento del 1 febbraio, immotivatamente affermato la falsità di quello successivo sulla base delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. alla stregua di un incompleto e viziato esame degli elaborati peritali grafologici redatti dai c.t.p. delle parti, ivi compreso quello del p.m., depositati nel giudizio penale ed in quello civile, e delle risultanze degli stessi. Il giudice di secondo grado non avrebbe fornito una motivazione valida ed idonea a dimostrare la ragione per la quale, nel contrasto tra le relazioni peritali, la tesi di alcuni periti fosse scientificamente più attendibile di quella degli altri.

La censura è sostanzialmente identica, nella sua prospettazione, a quella di cui al terzo motivo del ricorso del D.S., congiuntamente al quale va, pertanto, trattata.

Essa è inammissibile. Ed infatti, pur attraverso la evocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti non intendono in realtà denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ma piuttosto ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dal giudice di secondo grado, operazione inibita a questa Corte di legittimità. Ed invero il giudice di secondo grado ha compiutamente ed analiticamente dato conto del proprio convincimento in ordine alla genuinità della scheda del 1 febbraio 2008 ed alla falsità di quella, di poco successiva, del 22 febbraio.

Con riguardo alla prima, la Corte ambrosiana ha osservato che la coincidenza della struttura del testamento con le indicazioni fornite dal notaio alla G., e la coincidenza della data della scheda con il giorno dell’incontro dei due, induceva a ritenere che essa fosse stata redatta, sia pure non di fronte al notaio, lo stesso giorno dell’incontro avuto dalla G. con lui proprio per un consulto sull’argomento. Era stata proprio costei – ha rilevato il giudice di secondo grado – ad indicare al notaio la propria volontà di nominare erede la B., nè alcun dubbio era stato avanzato circa la capacità di intendere della G. ovvero di una coartazione della sua volontà o di una induzione in errore della stessa. Così come, del resto, nel corso dell’istruttoria civile non era stata posta in dubbio dalle parti l’autenticità del testamento del 1 febbraio 2008, avendo concluso la A. per l’accertamento della sua anteriorità ed incompatibilità rispetto a quello successivo, che la nominava erede. Nè i c.t.p. di A. e D.S. avevano contestato in occasione della c.t.u. il testamento dell’1 febbraio come scrittura di comparazione, e nemmeno era emerso nel corso della c.t.u. alcun dubbio in ordine alla riferibilità alla medesima mano di quel testamento e delle altre scritture di comparazione.

Quanto alla falsità del secondo testamento, la Corte di merito, lungi dal pretermettere l’esame delle considerazioni espresse nelle c.t.p., ha minuziosamente contestato le critiche dell’appellante al metodo di analisi seguito dal c.t.u., osservando, inoltre, che la analogia delle osservazioni svolte dal c.t.u., dal c.t. del P.M. e dal c.t. di parte civile circa la falsità del testamento del 22 febbraio 2008 rafforzava il giudizio cui i tre erano giunti all’unanimità, fondato sul carattere statico della scrittura del secondo testamento, con frequenti interruzioni che ne rallentavano il flusso in modo non spontaneo. La Corte si è poi soffermata sulla analitica critica rivolta nella c.t.u. agli aspetti tecnici delle c.t.p. che avevano ritenuto ascrivibili alla medesima mano i due scritti per contestarne le risultanze, ed ha concluso, atteso il grado di approfondimento complessivo dell’analisi degli scritti ad opera della c.t.u., per la superfluità della rinnovazione della stessa, richiesta nel giudizio di primo grado dalla difesa A. (peraltro solo nelle conclusioni, dopo l’assoluzione in sede penale) e riproposta in appello dal D.S..

5. – Conclusivamente, devono essere rigettati entrambi i ricorsi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 -, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 10500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA