Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23256 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3749-2014 proposto da:

C.D., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER

LUIGI DA PALESTRINA 6 presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI,

che rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO CANGIANO;

– ricorrente –

contro

B.G., ((OMISSIS)), M.L. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo

Studio Avv.ti NUNZIANTE e MAGRONE, rappresenti e difesi dagli

avvocati DANIELA JOUVENAL LONG, RAFFAELLA BRUNETTI BURAGGI, LORNZO

BRUNETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1097/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.D. propone ricorso per cassazione contro M.L. e B.G., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova 19.9.2013, che decidendo sull’appello principale degli odierni intimati e sull’incidentale del ricorrente, in parziale accoglimento dei principale ha determinato la somma capitale oggetto della condanna di primo grado in Euro 18.732,12 oltre IVA ed oneri accessori in Euro 485,47, rigettando l’incidentale.

La causa era stata promossa da V.S. contro C.D. esponendo di avere commesso a quest’ultimo lavori di rifacimento della facciata per la somma di Lire 36.120.000.

Durante i lavori, tale P.M. era stato incaricato della tinteggiatura, a seguito della quale erano stati constatati gravi vizi che rendevano necessario il rifacimento del lavoro, cui il C. si era impegnato senza esito.

Il convenuto si era costituto contestando la domanda e chiamando in causa Llojd Italico spa che eccepiva la prescrizione annuale.

Successivamente M.L. e B.G., eredi di V.S.. avevano iniziato altro giudizio per ulteriori vizi.

Riuniti i giudizi, il Tribunale accoglieva la domanda condannando C. all’importo di Euro 2328,70 mentre la Corte di appello, premesso che la causa aveva carattere risarcitorio e la domanda di risoluzione per inadempimento costituiva domanda nuova, ha quantificato i danni sulla scorta della ctu, statuendo non essere chiaro il motivo per cui la sentenza di primo grado, dopo aver riconosciuto che era necessario il rifacimento della facciata, ha limitato il risarcimento alla sola spesa dell’inutile tinteggiatura.

Ricorre C. con unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto riportando parte della motivazione e concludendo che il ragionamento della Corte di appello, pienamente condivisibile fino a quel punto, non appariva condivisibile nel momento in cui aveva deciso una questione di diritto in maniera contrastante col dettato normativo, art. 1668 cc e con la giurisprudenza di legittimità, posto che le azioni del committente sono di due tipi, eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo previa risoluzione.

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello, premesso che la causa aveva carattere risarcitorio e la domanda di risoluzione per inadempimento costituiva domanda nuova, ha quantificato i danni sulla scorta della ctu, statuendo non essere chiaro il motivo per cui la sentenza di primo grado, dopo aver riconosciuto che era necessario il rifacimento della facciata, ha limitato il risarcimento alla sola spesa dell’inutile tinteggiatura.

Questa ratio decidendi non risulta sostanzialmente impugnata.

Il ricorso, peraltro, difetta di specificità ed introduce argomenti generici, astratti e meramente assertivi che non superano la motivazione sopra riportata, non dimostrando nè la invocata generica violazione di legge nè il contrasto con la giurisprudenza consolidata mentre è legittima la motivazione per relationem alle conclusioni del ctu (Cass.4.5.2009 n. 10222, Cass. 16.10.2013 n. 23530, Cass. 6.9.2007 n. 18688).

In particolare la sentenza ha statuito che l’importo indicato dal ctu era necessario per il rifacimento della facciata a cagione della gravità dei vizi riscontrati e lo ha aggiornato in relazione al costo della vita.

La sentenza di appello, che contenga espliciti riferimenti alla pronunzia di primo grado (richiamata con motivato dissenso per quanto dedotto) è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3636).

In definitiva, il ricorso è infondato avendo la sentenza fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, qualora l’appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione, senza necessità del previo esperimento dell’azione di condanna alla esecuzione specifica (Cass. 19.4.2006 n. 9033).. Vanno condivise le conclusioni del PG in tal senso ed anche quelle di rigetto dell’istanza dei controricorrenti di responsabilità aggravata non integrando la mera soccombenza l’ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c. (mala fede o colpa grave). Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, limitate ai compensi non indicando la nota spese dei controricorrenti somme per esborsi.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2500 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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