Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23254 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 18/09/2019), n.23254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12708-2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MACIOCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI FATUZZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FRANCOFONTE, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO SALEMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata a mezzo raccomandata spedita il 22.03.1999, C.S. conveniva in giudizio il Comune di Francofonte innanzi al Tribunale di Siracusa deducendo: di avere ricevuto con Delib. n. 432 del 1991 l’incarico di provvedere alla “verifica giuridico-tecnico-contabile per la revisione dei prezzi” relativi ai contratti di raccolta e smaltimento rifiuti conclusi nel 1986 e nel 1988 tra Comune di Francofonte e la C.N.S. soc. coop. a r.l., appaltatrice del detto servizio; che in data 14.12.1991, espletato l’incarico, aveva consegnato l’elaborato finale al funzionario incaricato; che dalla revisione tecnico-giuridico-contabile si era evidenziato un saldo attivo in favore del Comune di Francofonte pari a Lire 167.773.368; di aver richiesto inutilmente a quest’ultimo il pagamento delle proprie competenze professionali. Ciò premesso, chiedeva accogliersi la domanda di condanna del suddetto Ente al pagamento della somma di Lire 123.781.462 (pari ad Euro 63.927,80), oltre ad IVA e CPR per l’attività di verifica contabile espletata, nonchè al pagamento di Lire 522.450 (pari ad Euro 269,80) per diritti di liquidazione parcella, corrisposti al Collegio Professionale; in subordine, chiedeva la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo per l’arricchimento senza causa conseguito, in virtù del riconoscimento dell’utilitas della stessa opera consistente nel risparmio di cassa e mancato esborso di somme non dovute.

Il Comune di Francofonte si costituiva contestando la quantificazione del compenso: rilevava l’erronea applicazione D.P.R. n. 348 del 1989, art. 43/a (perizie e valutazioni) – Tariffa professionale periti commerciali – utilizzata dal C. nella redazione della parcella e chiedeva l’applicazione dell’art. 42 (consulenza aziendale) del tariffario professionale.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza depositata il 24/01/2007, rigettava la domanda principale spiegata dal C., ritenendo nullo il contratto di affidamento dell’incarico per difetto di forma scritta ad substantiam, nonchè la domanda di arricchimento senza causa in quanto “proposta unitamente alla domanda principale fondata sul titolo contrattuale” e stante il mancato riconoscimento dell’utilità dell’opera.

C.S. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedeva la riforma integrale della sentenza e di “ritenere riconoscere e dichiarare il diritto di C.S. al pagamento del compenso per l’attività svolta e per l’effetto condannare il comune di Francofonte, ai sensi dell’art. 43/a e/o cit. L. n. 348 del 1989, art. 42 al pagamento della somma di Euro 33.201,69 oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria ed accessori di legge per l’espletamento della perizia, oltre ad Euro 269,82 per diritti di liquidazione parcella versati al collegio dei ragionieri; in via gradata, nel caso di mancato accoglimento delle domande formulate, ritenere e riconoscere e dichiarare l’arricchimento senza causa del Comune di Francofonte per l’attività svolta dal C. e l’utilità conseguita e, per l’effetto, condannare il Comune di Francofonte al pagamento a titolo di indennizzo della somma di Euro 33.201,69, oltre iva, interessi e rivalutazione o alla maggiore o minore somma, che verrà ritenuta congrua dalla Corte in corso di causa”.

Si costituiva il Comune di Francofonte che chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale, chiedendo di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate dal Tribunale di Siracusa.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 403 del 205 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale; condannava C.S. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte etnea osservava: a) il contratto evocato dalla parte appellata era nullo perchè non redatto con forma scritta, dovendosi considerare che i contratti con la PA devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità salvo casi eccezionali nei quali non rientrava il caso in esame. B) l’azione di indebito arricchimento nei confronti della PA differisce da quella ordinaria perchè presuppone, non solo il fatto materiale dell’esecuzione dell’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’Ente pubblico, ma anche il riconoscimento da parte dell’Ente pubblico dell’utilità dell’opera o della prestazione, la quale non può essere desunta dalla mera utilizzazione della prestazione e, comunque, l’interessato non avrebbe fornito alcuna dimostrazione che la prestazione sia stata utilizzata dall’Ente Pubblico.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.S. con ricorso affidato ad un motivo. Il Comune di Francofonte ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie, ma oltre i termini, di cui all’art. 378 c.p.c. e, dunque, le stesse non sono valutabili.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso C.S. lamenta la violazione falsa applicazione di norme di diritto Violazione dei principi ex art. 167 c.p.c. inadeguatezza, violazione regole ermeneutiche. Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale nel ritenere che il Comune di Francofonte non avesse riconosciuto l’utilità della prestazione non avrebbe tenuto conto che: a) il Comune di Francofonte nella comparsa di costituzione (prima difesa del Comune) non prendeva precisa posizione sul fatto contestato; b) il Comune si era dichiarato disponibile alla liquidazione del compenso effettivamente dovuto. La Corte distrettuale, dunque, avrebbe violato il principio del fatto non contestato e dato per pacifico.

Di più, la Corte sarebbe incorsa, sempre secondo il ricorrente, anche nella violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale sulla valutazione del contenuto della raccomandata del Comune. Infatti, il Comune nella lettera agli atti e nel primo atto difensivo non ha specificamente contestato l’utilità del lavoro del C., ma si è limitato a contestare l’applicazione delle tariffe professionali da applicare alla liquidazione della parcella.

Piuttosto, secondo il ricorrente la Corte avrebbe dovuto accogliere la domanda di arricchimento senza causa, dovendo considerare dimostrato l’utilità dell’opera effettuata.

1.1. = Il motivo è infondato sotto ogni profilo.

La Corte territoriale, con motivazione, ampia, articolata, puntuale ed esaustiva (che si dipana per ben 3 pagine, da f.6 a f. 8 della sentenza impugnata, e che questa Corte interamente condivide) offre convincente e corretta ricostruzione di tutte le circostanze di fatto che l’hanno condotta ad escludere la sussistenza del riconoscimento dell’utilità della prestazione compiuta da C.S., da parte dell’Ente Comunale, la cui prova positiva non era stata legittimamente raggiunta all’esito del compiuto esame degli elementi probatori addotti a fondamento della domanda in parte qua. Come ha avuto modo di affermare la Corte distrettuale “(…), anche a volere aderire all’orientamento meno rigido secondo il quale il riconoscimento da parte di un ente pubblico dell’utilità di una prestazioni e si realizza con l’utilizzazione della stessa, utilizzazione di cui nel caso di specie l’appellante non ha fornito alcuna prova avendola il Comune sempre negata (…)”. Da cui risulta, per altro, che l’utilità o meno della prestazione effettuata dal C. è stato oggetto di specifica discussione tra le parti ed è stata presa in considerazione, sia dal Tribunale e sia dalla Corte di Appello ed entrambi i Giudici del merito hanno escluso che il Comune di Francofonte avesse affermato l’utilità di cui si dice e/o non avesse contrapposto alcuna negazione. Al contrario, la Corte distrettuale, ma ancor prima il Tribunale, ha specificamente affermato che il Comune aveva da sempre negata l’utilità della prestazione effettuata da C.S.. Sicchè, il ricorrente trascura, ma va nuovamente riaffermato, il principio secondo il quale, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma, esclusivamente, il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di ermeneutica.

1.2.= Sotto altro aspetto, va qui evidenziato che la Corte etnea, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo. Pertanto, le censure formulate dal ricorrente sono, irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze, come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo, all’impugnata sentenza, censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite, che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.c., va condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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