Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23253 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1160-2014 proposto da:

Q.P., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato, in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio MANFREDONIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MARINA;

– ricorrente –

contro

D.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

FIORETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO LEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1810/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Q.P. propone ricorso per cassazione contro D.S., che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania 22.10.2013, che ha rigettato il suo appello alla ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Catania che aveva rigettato per ritenuta prescrizione la sua domanda alla condanna dell’ex coniuge alla restituzione della somma di Euro 5065,27, costituente il 50% dell’importo da questo conseguito a titolo di restituzioni e risarcimento per la risoluzione di un preliminare di vendita per colpa del promittente venditore.

L’appellante aveva sostenuto che il dies a quo del relativo decorso andasse individuato nella data in cui il D. aveva effettivamente incassato il credito mentre la Corte di appello aveva ritenuto che il gravame, pur ammissibile, non fosse fondato.

Era pacifico che il D. con scrittura 18.5.1987 aveva promesso di acquistare da S.U. un appartamento per il prezzo di Lire 33.500.000 interamente pagato e che il definitivo non era stato stipulato per l’intervenuto fallimento dello S.; il tribunale, adito da entrambi i coniugi il 23.9.1996, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare condannando lo S. alla restituzione solo in favore del D., non essendo la Q. parte del preliminare; i coniugi si erano separati e con sentenza 22.11.1993 erano stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio ed il D. aveva ottenuto l’ammissione al passivo per Lire 25.700.000 ed, a seguito di opposizione, per l’ulteriore importo di Euro 4002,54 oltre interessi e spese ed il 5.7.2010 aveva ceduto il credito nei confronti del fallimento a tale C. per Euro 10.000 mentre il 2.11.2010 la Q. aveva fatto richiesta del 50% di detta somma.

La Corte riteneva che la data di cessione del credito fosse solo il momento in cui l’appellato aveva monetizzato la propria ragione creditoria ma non esplicava alcuna incidenza in ordine al rapporto tra le parti, posto che le pretese attoree potevano essere fatte valere dalla data della sentenza del Tribunale di scioglimento del vincolo matrimoniale, 22.11.1993.

La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 177,1298,2935 e 2946 c.c., omesso esame di fatto decisivo, trattandosi di acquisto in comunione legale; il diritto di credito è mutato nel corso degli eventi e solo dalla costituzione in mora decorre il termine prescrizionale; 2) violazione degli artt. 1813,1817,2935 e 2946 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo.

Ciò premesso si osserva:

Si pone il problema in astratto se, di fronte ad una azione proposta da entrambi i coniugi con implicito riconoscimento di un credito comune ed alla condanna alla restituzione solo in favore del D.S. per il rilevato difetto di “legitimatio ad causam” della Q., che tuttavia lasciava inalterati i rapporti tra le parti, le successive iniziative del D.S. siano l’esecuzione di una convenzione tra i coniugi tendente al recupero del credito.

Ulteriore profilo, eccepito dal controricorrente, è che con lo scioglimento del matrimonio sono stati regolati definitivamente tutti i rapporti.

Il PG ha chiesto il rigetto del primo motivo attesi gli effetti preclusivi del giudicato costituito dalla pronuncia del Tribunale n. 4106/99, in base alla quale la Corte distrettuale aveva rilevato che l’unica parte contraente in relazione al contratto preliminare fosse il D., ammesso al passivo.

Ha evidenziato che, rispetto alla richiesta di quota parte di asserita spettanza della odierna ricorrente, la Corte distrettuale ha argomentatamente sostenuto l’estraneità della Q. al rapporto obbligatorio stante l’intervenuta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la sola sussistenza di un diritto di credito rispetto a somme mutuate, configurata in primo grado e non oggetto di specifico motivo di gravame, paralizzata dall’eccezione di prescrizione tempestivamente avanzata dall’allora coniuge, mutuatario, prescrizione maturata anche tenendo conto del periodo di sospensione ex art. 2941 c.c., n. 1.

Quanto al secondo motivo il PG ha chiesto il rigetto perchè, pur volendo ritenere che l’ambito applicativo del dettato dell’art. 1817 c.c. abbia fatto parte dei temi di specifici motivi di appello, la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione di un termine, potendo il creditore ricorrere al Giudice per la fissazione del termine ex art. 1183 c.c., comma 3, donde l’impossibilità di configurare un impedimento giuridico nei sensi dell’art. 2935 c.c., decorrendo la prescrizione dal momento in cui il diritto è sorto (Cass. 14345/09 15587/01, 4939/97) o, nel caso di rapporti tra coniugi, allorquando sia cessata la sospensione ex art. 2941 c.c., n. 1.

Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni del PG rilevando che il profilo astrattamente prospettabile in effetti non risulta proposto nè le censure sono decisive per la riforma della sentenza anche alla luce delle argomentazioni del PG.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1700 di cui 1500 per compensi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 114 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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