Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23252 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. II, 20/08/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 20/08/2021), n.23252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24475-2019 proposto da:

J.O., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIA EUGENIA LO

BELLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TRENTO,

P.zza CESARE BATTISTI 26;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 1311/2019 del TRIBUNALE di TRENTO depositata in

data 8/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

J.O. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiata o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentita dalla Commissione Territoriale, la richiedente aveva riferito di essere cittadina nigeriana, nata nella città di (OMISSIS), nell'(OMISSIS); di aver frequentato la scuola primaria fino all’età di 12 anni; che la sua famiglia di origine era composta dai genitori e da tre figli, di cui lei era la maggiore; che non aveva più contatti con la madre e con i fratelli dopo che, a seguito della morte del padre (2007), era andata a vivere presso la nonna; che lavorava presso uno stabilimento della Coca Cola a (OMISSIS); nel 2011 era morta anche la nonna ed ella andava a vivere dallo zio, ma la convivenza con quest’ultimo diventava impossibile a causa della sua adesione al credo animista; che ella era maltrattata e sfruttata dallo zio e i rapporti si erano deteriorati al punto che nel 2013 lo zio tentava di imporle di convertirsi alle divinità animiste; di fronte al rifiuto, motivato dal fatto che la ricorrente era cristiana, era minacciata e percossa dallo zio, che la cacciava di casa; che trovava rifugio presso un’amica; che, dopo qualche tempo, lo zio mandava dei ragazzi a cercarla in città e picchiarla; che l’amica le consigliava di lasciare il Paese e dirigersi in Libia; che si rifiutava temendo la pericolosità del viaggio, ma cambiava idea quando lo zio, nel 2014, tentava di ucciderla per sacrificarla alla divinità che venerava; che si recava in Libia, dove era arrestata e rinchiusa insieme ad altri migranti;

che dopo 9 mesi era liberata da un uomo che la prendeva a lavorare in condizioni di schiavitù; che, dopo qualche tempo, nella casa in cui era detenuta, facevano irruzione dei membri della banda degli (OMISSIS) che la violentavano; che riusciva a fuggire e trovava rifugio in un ghetto con altri migranti; che in seguito raggiungeva l’Italia il (OMISSIS).

Con decreto n. 1311/2019, depositato in data 8.7.2019, il Tribunale di Trento rigettava il ricorso, ritenendo di condividere il giudizio della Commissione in merito alla non credibilità del racconto a causa della genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni. Non emergevano elementi sufficienti a riconoscere lo status di rifugiata, non deducendo la ricorrente alcunché in merito a una delle motivazioni tassative che vincolano il riconoscimento di tale forma di protezione. Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale rilevava che dalle fonti internazionali risultava che la situazione generale della Nigeria non consentisse di ritenere sussistente un’ipotesi di guerriglia tale da fondare il presupposto per il riconoscimento della suddetta forma di protezione, anche perché mancava la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, vista l’inverosimiglianza della narrazione. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere rigettata in quanto la situazione della Nigeria non appariva tale da far ritenere sussistente una situazione di particolare vulnerabilità, in caso di rimpatrio, considerata anche la inverosimiglianza del racconto. Quanto alla integrazione, la ricorrente aveva effettuato un periodo di tirocinio, con contratto di apprendistato di 36 mesi dalla fine del 2018 e corsi di lingua italiana, ma che ciò non era, in sé, sufficiente alla concessione della protezione umanitaria.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione J.O. in base a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

1.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

1.3. – Sotto altro profilo, questa Corte (Cass. sez. un. 8053 del 2014) ha affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle pronunce impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 29.3.2019) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

2. – A ciò va aggiunto che questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicché “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come, inoltre precisato (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

3.2. – Orbene, va posto in rilievo nel decreto (muovendo da una mera condivisione delle argomentazioni elaborate dalla Commissione Territoriale in ordine al narrato della ricorrente) da un lato si osservi che “il racconto effettuato dalla parte ricorrente risulta non credibile alla luce del fatto che la medesima, quanto agli atti di aggressione subiti da parte dello zio, è apparsa generica”; e dall’altro lato si riveli che in sede di interrogatorio libero non le sia stata concessa la possibilità di fornire ulteriori precisazioni in merito alle violenze subite dallo zio (decreto impugnato, pag. 6); e le domande erano poste in senso meramente confermativo, senza richiesta di specificazione.

In questo modo il Tribunale contravveniva all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul Giudice. Quanto alla protezione sussidiaria, si deduce una rilevante contraddittorietà della motivazione del decreto che, da un lato riporta una serie di situazioni critiche oggettivamente rilevate dalle più autorevoli fonti internazionali, mentre dall’altro lato, nel concludere, afferma che la situazione generale della Nigeria non consentiva di ritenere sussistente un’ipotesi di minaccia grave o di guerriglia tale da fondare il riconoscimento della suddetta forma di protezione.

Inoltre, va posto in rilievo che la ricorrente aveva trascorso in Libia un “lasso apprezzabile di tempo” e aveva subito trattamenti inumani e degradanti, quali la riduzione in schiavitù A fronte di ciò, il giudice ometteva completamente (per gli effetti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) di indagare e decidere sul punto.

4. – Il primo motivo, pertanto, va accolto, nei limiti di cui in motivazione e con assorbimento del secondo motivo; va cassato il decreto impugnato, con rinvio del processo al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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