Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23252 del 15/11/2016

Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALI Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AUTO IN SRL GIA’ AUTO IN di DEVOTI GIULIANO & C. SAS, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Stimigliano n. 5, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

BRAMATI, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE FALCONI, come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Groenlandia 5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, che lo rappresenta e

difende, come da procura speciale in calce al controricorso;

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA (GIA’ AUTOGERMA SPA), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Alcide De Gasperi 21, presso lo studio dell’avvocato

CRISTIANA VANDONI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FULVIO PASTORE ALINANTE, LUIGI ZUMBO, come da procura

speciale atto notaio P.C. di Roma in atti;

– controricorrenti –

e contro

AUTOMARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Polibio 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA BACCIGALUPI, come da procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 502/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati Falconi, Pacini, Vandomi e l’avvocato Maria Romana

Ciliuti per delega Margara, che si riportano agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per l’accoglimento del quarto motivo e

rigetto dei restanti motivi del ricorso principale, rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. “Con citazione in appello notificata il 18.4.2008, S.M.o impugnava la sentenza n. 38/2007 del Tribunale di Massa – Sezione Distaccata di Carrara, che aveva respinto la domanda da lui svolta nei confronti della Ditta Auto In di D.G. & C. S.a.s., e respinto di conseguenza la domanda di garanzia da Auto In avanzata nei confronti di Automare S.r.l.; il primo Giudice si era inoltre dichiarato incompetente per territorio in ordine alla domanda di garanzia che Automare aveva a sua volta formulato contro Autogerma S.p.a. indicando come Tribunale territorialmente competente quello di Verona e aveva infine compensato tra tutte le parti le spese processuali, disponendo che restassero a carico di Automare S.r.l., che le aveva anticipate, le spese di CTU”.

2. “L’appellante S. precisava anzitutto di rimettersi a giustizia con riguardo al capo di sentenza con cui era stata declinata la competenza per territorio del Tribunale da lui adito, in favore di quello di Verona, relativamente all’azione di garanzia già esperita da Automare S.r.l., chiamata in causa dalla convenuta Auto In S.a.s., nei confronti di Autogerma Sp.a., oggi Volkswqgen Group Italia S.p.a.: ciò in considerazione dell’estraneità dei diritti fatto valere dal S. – resosi acquirente da Auto In sas dell’autovettura per cui è causa – rispetto al rapporto contrattuale esistente tra le due concessionarie alle quali si era esteso il presente giudizio. Le censure di S.M. si incentravano invero sulla decisione del primo Giudice recettiva della sua domanda di condanna di Auto In S.a.s. alla sostituzione dell’autovettura Seat Cordoba 14 5p, cedutagli il (OMISSIS) e ben presto rivelatasi gravemente difettosa, con un’altra vettura di valore equivalente, nonchè al risarcimento dei danni provocatigli dal venditore. Egli deduceva che il Tribunale fosse incorso in errore nel ritenere non assolto il suo onere probatorio, volto a dimostrare che fosse stata da lui specificamente concordata con Auto in S.a.s. la garanzia di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 c.c., ad avviso del giudicante fatta valere in causa dall’acquirente: garanzia, questa, che non avrebbe trovato riscontro nella proposta di acquisto della vettura, al pretto di Lire 26.000.000, indirizzata ad Auto In, prodotta in copia dallo stesso S. ma solo da lui sottoscritta, sicchè la mancata firma per accettazione proveniente dalla Ditta di D.G. & C. non consentiva nemmeno di ritenere che la compravendita fosse stata effettivamente conclusa tra l’attore e la suddetta Auto In. Si obiettava a tal proposito, nell’atto di gravame, come da un lato, fosse stata in realtà esercitata in causa la garanzia ordinaria per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 c.c. e segg. (rispetto alla quale quella, di natura pattizia, concernente il cd. buon funzionamento si poneva comunque in rapporto non di alternatività ma di rafforzamento della tutela offerta al compratore) e come, d’altro lato, la proposta sottoscritta dall’acquirente fosse contenuta in un modulo prestampato proveniente proprio da Auto In, sicchè non era decisiva, per disattendere le domande attrici, la mancata apposizione sul modulo anzidetto della firma del legale rappresentante di tale Società. Tutto ciò esposto, chiedeva S.M. che, in riforma dell’impugnata sentenza, fossero accolte le sue conclusioni, di cui in epigrafe”.

3. “Costituitasi anche in questo grado, Auto In sas di D.G. & C., resisteva all’appello avversario, ribadendo le difese già svolte in primo grado ed eccependo, in particolare, il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande del S., sull’assunto che la compravendita dell’autovettura asseritamente difettosa si fosse perfezionata direttamente tra l’attore ed odierno appellante e la concessionaria Seat di zona Automare S.r.l. con sede in (OMISSIS); Auto In S.a.s. si sarebbe quindi limitata a mettere in contatto le parti svolgendo attività di mediazione, come documentalmente provato dall’intestazione alla stessa Automare S.i.l. della fattura di vendita, e dall’avvenuto pagamento a proprio favore, da parte della suddetta concessionaria Seat di (OMISSIS), di una provvigione per l’attività prestata. Nessuna pretesa l’acquirente avrebbe dunque potuto legittimamente vantare, ai sensi degli artt. 1490 segg., nei confronti di Auto In; nel caso in cui quest’ultima fosse stata invece condannata a qualsivoglia risarcimento o rimborso destinato al S., Automare andava comunque condannata a tenere indenne il mediatore dai relativi pagamenti”.

4. “Si costituiva in giudizio anche Automare eccependo anch’essa l’infondatezza delle doglianze mosse dall’acquirente e ribadendo il suo diritto dl essere a sua volta garantita da qualunque somma eventualmente riconosciuta a suo carico da Autogerma S.p.a., distributrice esclusiva per l’Italia degli autoveicoli del Gruppo Volkswagen fra cui anche di quelli con marchio Seat, alla quale Automare si era rivolta sia per l’acquisto della vettura destinata al S. sia per l’assistenza rivelatasi poi necessaria per il mezzo. Insisteva dunque Automare affinchè, previa riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata declinata la competenza per territorio del Tribunale di Massa in favore di quella dei Tribunale di Verona giacchè pattiziamente individuato nel contratto di concessione del (OMISSIS), Autogerma ora Volkswqgen Group Italia, fosse condannata a tenerla indenne nel caso di sua soccombenza verso le restanti parti”.

5. “Costituitasi anch’essa in giusizio, Volkswagen Group Italia richiamava a sua volta le difese ed eccezioni tutte esposte in primo grado; essa chiedeva quindi che fosse confermata la pronuncia Tribunale di Massa, anche in ordine alla ritenuta incompetenza territoriale a decidere sull’azione esperita nei suoi confronti da Automare S.r.l. della quale contestava, comunque, la fondatezza nel merito”.

6. La Corte di appello così decideva: “in riforma della sentenza n. 38/2007 resa inter partes dal Tribunale di Massa – Sezione Distaccata di Carrara, condanna Auto In S.a.s. di D.G. & C a corrispondere a S.M. a titolo di risarcimento danni la somma di Euro 13.340,06 con rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo, e respinge la domanda svolta da Auto In S.a.s. nei confronti di Automare S.r.l.”.

7. Impugna tale decisione La AUTO IN, ora srl, che articola quattro motivi. Resistono con controricorso S., Volkswagen Group e Automare; quest’ultima ha proposto ricorso incidentale condizionato. Auto In, Automare e Volkswagen Group hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione con riferimento dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., per aver considerato il documento intestato “Proposta di acquisto” prova di un contratto di compravendita dell’autovettura de quo da parte della convenuta Auto In all’attore S.M.”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Con riferimento dell’art. 360 c.p.c., ai nn. 2, 3 e 5 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver pronunciato sulla domanda di parte attrice in termini differenti da quanto richiesto. Vizio di motivazione nella interpretazione di tale domanda”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “Con riferimento dell’art. 360 c.p.c., ai nn. 3 e 5, violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., per aver quantificato il danno in favore di parte attrice in ammontare privo di qualsiasi attinenza con il lamentato inadempimento e senza tener conto del macroscopico concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno stesso. Vizio di motivazione nella interpretazione della consulenza tecnica”.

1.4 – Col quarto motivo si deduce: “Con riferimento dell’art. 360 c.p.c., ai nn. 3 e 5, violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver pronunciato sulla domanda di manleva avanzata da Auto In nei confronti di Automare al di fuori di quanto effettivamente richiesto. Vizio di motivazione nella interpretazione di tale domanda”.

B. Il ricorso incidentale condizionato di Automare.

La società avanza ricorso incidentale condizionato col seguente unico motivo: “Violazione con riferimento dell’art. 360 c.p.c., n. 2, dell’art. 32 c.p.c., per avere erroneamente individuato il giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di manleva formulata da Automare srl nei confronti di Autogerma spa”. Rileva che “la Corte di Appello di Genova, nella sentenza impugnata, richiamando le pagine sei e sette della sentenza del Tribunale di Massa sezione distaccata di Carrara, erroneamente dichiarava l’incompetenza per territorio del Tribunale di Carrara a conoscere sulla domanda di manleva formulata da Automare Srl nei confronti di Autogerma Spa, a favore della competenza esclusiva del Foro di Verona ex art. 28 del contratto di concessione.” Osserva che “la competenza del Tribunale di Carrara non è stata individuata da Seat Automare Srl con un atto autonomo rivolto direttamente nei confronti di Autogerma Srl, bensì è stata Automare Srl che, chiamata in causa dal convenuto principale Auto In di D. Snc, ha conseguentemente espletato azione dl garanzia nei confronti di Autogerma Spa”. Nel caso in esame “trova applicazione l’art. 32 c.p.c., a prescindere dal fatto che si voglia identificare il tipo di garanzia in oggetto come propria o impropria”. Nel caso in questione si era realizzata una stretta connessione di cause non solo in ragione dell’azione di manleva, ma anche in ragione dell’accertamento della responsabilità del terzo.

C. Il ricorso principale è fondato quanto al quarto motivo, infondato nel resto, per quanto di seguito si chiarisce.

1. Il primo motivo è infondato. I a ricorrente, innanzitutto, non trascrive nella integralità la “proposta di acquisto”, pur censurando l’errore di interpretazione del “complessivo” testo contrattuale. Anzi, secondo la ricorrente, il documento non avrebbe evidenziato chi fosse stato l’effettivo alienante o, per meglio dire, chi avesse formulato la proposta di vendita. Per la Corte distrettuale il dato testuale era esaustivo e, quindi, non occorreva far riferimento al comportamento successivo delle parti. In ogni caso, l’odierna ricorrente richiama (introducendo sostanzialmente questioni di merito), documenti relativi ad interventi manutentivi che ben potevano non essere attuati dall’alienante; propone poi una diversa lettura delle fatture (che tuttavia non trascrive) e della deposizione testimoniale del teste A., che parimenti non trascrive. Si tratta di censure di merito. Infine, la ricorrente, per la prima volta in questa sede, riferisce di un accordo a tre (vedi ricorso foglio 8), non chiarendo a che titolo la società, mera intermediaria, dovesse “ritirare” e “valutare” il veicolo) usato di proprietà dell’acquirente.

2. E’, infondato anche il secondo motivo, che non pone problemi di assorbimento. Non sussiste il vizio denunciato. La ricorrente, innanzitutto, non trascrive la raccomandata del 30 dicembre 1999, che, a suo dire, dovrebbe far luce sul contenuto della domanda azionata. Si soggiunge poi che la Corte distrettuale ha inteso accogliere la domanda di risarcimento danni che l’acquirente aveva formulato in relazione alla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.. La Corte locale ha invece correttamente qualificato la domanda del S., in accoglimento di specifico motivo di appello.

3. Il terzo motivo è infondato. L’inutilizzo forzato e non volontario del veicolo (risultato persino pericoloso per la circolazione) ha avuto inizio, secondo le risultanze di causa, nel marzo 2000 (vedi sentenza foglio 9), mentre la citazione in primo grado è del 10 maggio del 2000. Sicchè, ove la convenuta (odierna ricorrente) si fosse attivata al ritiro ed alla sostituzione del veicolo difettoso (già in tal senso sollecitata con la raccomandata del 31 dicembre 1999) avrebbe impedito il lievitare del danno. Nè vi è prova (e la questione è di puro merito) che vi sia stato un malizioso e comunque imprudente abbandono del veicolo, a parte dell’attore, per aggravare il degrado, nè questi avrebbe potuto rivenderlo dopo l’attivazione del giudizio, impedendo il “ritiro” del veicolo da parte della convenuta.

4. Il quarto motivo è fondato. Le domande che la convenuta (odierna ricorrente) propone contro la chiamata in causa Autorama sono sostanzialmente due: la prima è la declaratoria di responsabilità del terzo in vece di essa convenuta, che deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (chiamata del “terzo obbligato” incompatibile con la garanzia impropria, vedi Cass. 254/08, tra le tante); la seconda domanda, invece, formulata proprio qualora fosse stata ritenuta la “responsabilità” di essa convenuta (ed è evidente che detta responsabilità non era quella nascente dalla prospettata mediazione unilaterale, ma quella derivante dall’accoglimento della domanda attorea, formulata ex art. 1490 c.c.) era la domanda di garanzia impropria proposta nei confronti della concessionaria di zona, ossia della Autorama S.r.l.

L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale impone di analizzare il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Autorama S.r.l. e strutturato in un unico motivo.

D. Il ricorso incidentale condizionato di Autorama.

L’unico motivo proposto è infondato in quanto il foro convenzionale esclusivo non è derogato dalla proposizione della domanda di garanzia impropria (Cass. 8898/14; 1515/07; 9774/04; 13968/04).

E. La sentenza impugnata va quindi cassata con riguardo al motivo accolto e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche per le spese.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA