Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23251 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2181/2016 R.G. proposto da:

D.M.F., D.M.C. ed P.A.

rappresentati e difesi dall’Avv. Giacomo Mauriello, con domicilio

eletto in Roma, via Sistina 121;

– ricorrente –

contro

Comune di Marano di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv.

Francesco Di Giorgio, con domicilio eletto in Roma, via di Tor

Fiorenza 56;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli,

n. 7242/15/15, depositata il 17 luglio 2015, e la sentenza della

Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 9343/47/14,

depositata il 29 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.F., D.M.C. e P.A. hanno impugnato nei confronti del Comune di Marano di Napoli un avviso di accertamento concernente l’ICI 2005 con il quale era stato elevato il valore di un loro terreno in (OMISSIS).

La CTP di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 787/12/12, ha respinto il ricorso.

D.M.F., D.M.C. e P.A. hanno proposto appello.

Il Comune di Marano di Napoli non si è costituito.

La CTR di Napoli, con sentenza n. 9343/47/2014, ha accolto in parte il gravame.

Contro tale ultima sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione.

La CTR di Napoli, con sentenza n. 7242/15, ha respinto il ricorso per revocazione.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi contro le sentenze 9343/47/2014 e 7242/15 della CTR di Napoli.

Il Comune di Marano di Napoli ha resistito con controricorso.

I contribuenti hanno depositato memorie.

Il Collegio, con ordinanza del 3 aprile 2019, ha disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio di revocazione definito con sentenza n. 7242 del 2015 della CTR di Napoli.

La causa è stata fissata, quindi, per la decisione, all’udienza del 2 luglio 2020.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di difetto di procura speciale avanzata dal Comune di Marano di Napoli.

Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce (Cass., Sez. 6-3, n. 1205 del 22 gennaio 2015).

2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, con riferimento alla sentenza n. 7242/2015, la violazione dell’art. 395 c.p.c., poichè la CTR avrebbe erroneamente percepito il contenuto della documentazione agli atti e non avrebbe motivato le proprie conclusioni.

Essi sostengono, in particolare, che la CTR di Napoli, in un giudizio concernente l’accertamento dell’ICI 2005, con la sentenza n. 9343/47/2014, contro la quale è stato introdotto il giudizio di revocazione, poi deciso dalla sentenza della CTR di Napoli n. 7242/15/15 oggetto della presente impugnazione, avrebbe errato nel ritenere che il valore del terreno in esame fosse pari ad Euro 186.935,64.

Infatti, secondo i ricorrenti, detto terreno aveva un valore di Euro 62.311,88 e la CTR di Napoli, nella pronuncia n. 9343/47/2014, si era confusa, riferendo tale ultimo valore non all’intero immobile, ma solo ad 1/3 di esso.

Questo errore avrebbe integrato gli estremi di un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto risultava incontestabilmente dagli atti che il Comune di Marano, per l’avviso di liquidazione ICI 2006 a nome C.M. (dante causa dei ricorrenti) e per quello del 2007 riferito alla ricorrente P.A., aveva attribuito all’intero immobile un valore di Euro 62.311,88. Nello stesso giudizio per il quale era stata domandata la revocazione essi ricorrenti avevano pure depositato certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la definitività del valore dichiarato, ai fini della denuncia di successione di D.M.T. del 1999, di Lire 36.160.000 relativamente ad 1/3 della nuda proprietà del terreno de quo.

Tale imposto di Lire 36.160.000, moltiplicato per tre e considerando anche l’usufrutto, dava un ammontare complessivo, convertito in Euro, pari proprio ad Euro 62.311,88.

La doglianza è infondata.

Infatti, l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.

Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass., Sez. L, n. 8828 del 5 aprile 2017).

Nella specie, l’errore lamentato non è assolutamente di immediata percezione, considerato che le prove che non sarebbero state correttamente esaminate sono un atto di parte (la dichiarazione di successione, peraltro del 1999) e due avvisi di accertamento ICI del Comune di Marano relativi ad annualità diverse da quella in esame, tutti e tre documenti che non sono idonei a stabilire in maniera incontrovertibile nè l’estensione nè il valore del bene.

Al contrario, seguendo l’impostazione dei ricorrenti, si finirebbe con il riconoscere efficacia di giudicato agli accertamenti fiscali concernenti una determinata annualità anche con riguardo alle annualità successive quando, invece, la giurisprudenza è costante nell’affermare che, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (Cass., Sez. 5, n. 1300 del 19 gennaio 2018).

La domanda dei contribuenti mira, quindi, ad ottenere una nuova valutazione di elementi istruttori che dovrebbero incidere su un accertamento che, inoltre, è stato proprio oggetto del contendere in sede di merito.

Peraltro, anche se l’errore prospettato fosse esistente, la CTR di Napoli avrebbe compiuto, sul punto, una valutazione globale delle risultanze istruttorie che, come tale, anche per la sua complessità, non integrerebbe gli estremi di un vizio revocatorio.

La pronuncia impugnata è, quindi, da considerare conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione, avendo la CTR di Napoli seguito l’orientamento della Corte di cassazione in materia.

Neanche possono trovare accoglimento le contestazioni dei ricorrenti relative alla motivazione.

In primo luogo, esse sono estremamente generiche.

In ogni caso, ricollegandosi anche queste all’interpretazione delle risultanze processuali, deve ritenersi che non possa neppure prospettarsi l’esistenza di un vizio revocatorio (Cass., Sez. 3, n. 4893 del 14 marzo 2016).

Peraltro, la CTR di Napoli ha chiarito con precisione le ragioni del rigetto della domanda di revocazione.

Essa ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude la revocazione in presenza di errori che attengano all’apprezzamento delle risultanze processuali.

Ha precisato, inoltre, che il Comune di Marano aveva, in realtà, contestato ai contribuenti un valore del terreno di Euro 1.925.160,00 e che la sentenza della stessa CTR di Napoli n. 9343/47/14, oggetto del giudizio di revocazione, aveva preso a riferimento “un pregresso valore divenuto definitivo relativamente alla quota di un terzo del terreno valutato Euro 62.311,88. Perciò logicamente e correttamente sviluppa l’assunto moltiplicando per tre il valore preso a presupposto per un terzo”.

In effetti, dalla lettura della sentenza n. 9343/47/14, consentita essendo stata pure essa impugnata nella presente sede e, comunque, richiamata dai ricorrenti, emerge non solo che la CTR di Napoli aveva considerato in motivazione incontestato il valore di Euro 62.311,88 per 1/3 dell’immobile in questione, ma pure che aveva rilevato che, secondo i ricorrenti, “una parte di tale suolo pari ad 1/3, oggi compreso nella quota di una di essi, era caduto in successione per la nuda proprietà ed incontestabilmente dichiarato a tali fini per Euro 36.160,00, ammontanti a circa Euro 62.000,00 se rapportati alla piena proprietà. Inoltre, consimile valore (Euro 62.311,88) sarebbe stato liquidato a fini ICI dal Comune di Marano per il 2006, a nome della dante causa C.M. e nel 2007 a nome di una delle attuali comproprietarie P.A.”.

Ciò conferma non solo che i documenti, sui quali si fonda la richiesta di revocazione, erano stati già esaminati dal giudice del merito e che, quindi, erano stati oggetto di specifiche contestazioni e di apposito giudizio, ma, altresì, che l’affermazione della riferibilità del valore di Euro 62.311,88 ad 1/3 del fondo de quo e non alla sua interezza proveniva, ad avviso della CTR di Napoli, dai medesimi contribuenti.

Tale passaggio della decisione non è stato contestato in sede di revocazione, circostanza che rende ancora più generiche le doglianze dei ricorrenti.

3. Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., depositata prima dell’udienza del 3 aprile 2019 i ricorrenti hanno allegato una serie di decisioni passate in giudicato, ritenendo che assumessero rilievo nella presente controversia.

Tale conclusione non può essere condivisa.

In primo luogo, si rileva che la presente revocazione è stata proposta per errore di fatto e non per contrasto con decisioni passate in giudicato.

Inoltre, con riferimento al contenuto delle pronunce allegate, si osserva che, come già accennato, per costante giurisprudenza, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (Cass., Sez. 5, n. 1300 del 19 gennaio 2018).

In particolare, deve rilevarsi che, venendo in rilievo annualità differenti, non può, in astratto, ritenersi sussistere un giudicato in ordine all’accertamento dell’illegittimità della motivazione dell’avviso e con riferimento al valore dell’immobile di per sè considerato.

4. Con il secondo motivo i contribuenti lamentano, con riguardo alla sentenza n. 9343/47/2014, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 115 c.p.c..

Il motivo in questione deve ritenersi assorbito, alla luce del rigetto del primo.

5. Il ricorso va, quindi, respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a rifondere le spese al Comune di Marano di Napoli, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta mediante collegamento da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA