Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23251 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6234-2016 proposto da:

T.V., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROSELLA GIANNINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARCANGELO GUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. T.V., proprietario di terreni inclusi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 1 febbraio 2016, n. 501/16, con cui la commissione, in riforma della pronuncia di primo grado, ha giudicato legittima la cartella relativa a contributi pretesi dal Consorzio per l’anno 2009;

2. la commissione regionale, in particolare, ha evidenziato che il consorzio “ha dimostrato… la comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica”; ha evidenziato inoltre che l’odierno ricorrente non aveva contestato il “piano generale” nè il piano di classifica; ha ritenuto, sul richiamo a Cass. 2241/15, che, in assenza di tale specifica contestazione, l’utilitas per i terreni in parola fosse da presumersi;

3. il Consorzio resiste con controricorso;

4. le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con primo motivo di ricorso, il consorziato lamenta violazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 7 e 10, artt. 860 e 2697 c.c., artt. 3,23,24 e 117 Cost. per avere la commissione tributaria regionale fatto riferimento alla presunzione di sussistenza del vantaggio per gli immobili compresi nel piano di classifica senza considerare che detta presunzione non può operare ove -come nel caso di specie- sia contestata l’esistenza stessa di opere di bonifica realizzate dal consorzio e non sia definito il perimetro di contribuenza;

2. con il secondo motivo di ricorso, il consorziato lamenta “omesso esame di fatti controversi e decisivi” per avere la commissione, da un lato, richiamato e ritenuto applicabile il principio affermato da questa Corte con la sentenza 2241/2015, secondo cui “quando una cartella (emessa per la riscossione di contributi consortili) sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dall’autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalla opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio”, senza considerare che la cartella impugnata non conteneva alcun richiamo al piano di classifica;

3. i due motivi di ricorso, strettamente connessi e perciò suscettivi di esame congiunto, sono fondati. L’obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del medesimo R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall’autorità regionale (ancorchè, come precisato da Cass. n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest’ultimo è l’atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio. Questa Corte ha precisato in più occasioni che, “in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l’esistenza, in quanto quest’ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13). La decisione impugnata è motivata in diritto in modo tale da non consentire di comprendere se i principi sopra enunciati sono stati rispettati o se invece l’obbligo di contribuzione è stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica. La commissione tributaria regionale del Lazio, infatti, da un lato, ha richiamato un passo della sentenza di questa Corte, n. 2241/2015 in cui si parla di immobile compreso nel “perimetro di intervento consortile” -che è distinto dal perimetro di contribuenza- ed ha dichiarato che la presunzione ritenuta valevole nel caso affrontato da quella sentenza, di esistenza di un’utilità per detto immobile, vale anche nel caso di specie, da un altro lato, ha affermato che “sicuramente l’immobile del T. ricadeva all’interno del comprensorio consortile” e poi ancora, che “il Consorzio appellante ha dimostrato l’esistenza della comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito del piano di classifica”;

4. il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, per nuovo esame;

5. la commissione dovrà pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA