Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23251 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28554-2014 proposto da:

F.N., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO BIGINELLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P., oggi per legge I.N.P.S. – Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale (c.f. (OMISSIS)) ed anche quale procuratore

speciale di S.C.I.P. S.r.l. – Società di Cartolarizzazione degli

Immobili Pubblici (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FIORENTINO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 545/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– F.N. convenne in giudizio l’I.N.P.D.A.P. e la S.C.I.P. s.r.l. (Società di cartolarizzazione degli immobili pubblici – s.r.l.), chiedendo l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sull’offerta di esercizio del diritto di opzione per l’acquisto di un appartamento – già condotto in locazione dal suo defunto marito P.M. – di proprietà dell’ente pubblico previdenziale, oggetto di dismissione in favore della S.C.I.P. s.r.l., e sulla relativa accettazione;

– i convenuti resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto;

– il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, essendo stato accertato, con altra sentenza, che l’attrice occupava l’immobile senza titolo;

– sul gravame proposto da F.N., la Corte di Appello di Torino confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre F.N. sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso l’I.N.P.D.A.P. e la S.C.I.P. s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, lett. b), e L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 23 per avere la Corte di Appello ritenuto che l’avvocato in forza all’ufficio legale dell’INPDAP potesse rappresentare in giudizio anche la S.C.I.P. s.r.l.) è infondato, in quanto, agendo la società S.C.I.P. s.r.l. quale mandataria dell’I.N.P.D.A.P., la difesa in giudizio della mandataria risponde ad un preciso interesse del mandante e può essere svolta dai legali interni dell’I.N.P.D.A.P. (cfr., in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps, Cass., Sez. L, n. 15041 del 04/07/2007; conf. Sez. L, n. 46 del 07/01/2009);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e la nullità della sentenza, per avere la Corte di Appello motivato il rigetto dell’impugnazione in modo apparente, limitandosi a richiamare altra sentenza della medesima Corte locale) è infondato, dovendosi ritenere legittima la motivazione per relationem mediante rinvio al precedente dello stesso giudice che ha deciso questione pregiudiziale (nella specie, l’accertamento della insussistenza di contratto di locazione, condizione per avere diritto di opzione sull’immobile) (cfr., Cass., Sez. L, n. 17640 del 06/09/2016);

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa pronuncia, per non avere la Corte di Appello pronunciato sulla domanda con la quale la F. aveva chiesto l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sull’offerta di opzione di acquisto dell’immobile e sull’atto di esercizio di tale diritto e per non avere, in subordine, compensato integralmente tra le parti le spese della lite) è inammissibile, in quanto, con riferimento alla mancata pronuncia sulla domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni, la censura non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata (la sentenza ha ritenuto inammissibile la domanda della F. per difetto di interesse ad agire, essendo stato accertato, con altra sentenza, che l’attrice occupava l’immobile senza titolo e tale statuizione ha inevitabilmente assorbito la questione circa l’autenticità delle firme apposte sugli atti relativi all’esercizio del diritto di opzione, non spettante alla F. in quanto detentrice senza titolo dell’immobile), mentre, con riferimento alla mancata compensazione delle spese del giudizio, trattasi di doglianza che esula dal sindacato della Corte di cassazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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