Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23250 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 23/10/2020), n.23250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20019-2014 proposto da:

ARREDAMENTI V. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 4, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO SPINELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO MAIORANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 69/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Arredamenti V. s.r.l. impugnava un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2005, con il quale era stato rettificato il reddito di impresa ai sensi degli artt. 53 e 57 TUIR.

La contribuente impugnava l’avviso davanti la Commissione Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 123/15/12, accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva davanti la Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, con sentenza n. 69/34/2014 depositata il 9.1.2014 accoglieva l’impugnazione sul presupposto che anche la dichiarazione integrativa, con la quale la contribuente si era adeguata agli studi di settore non era idonea a superare le presunzioni di cui si era avvalso l’ufficio.

Avverso la sentenza di appello Arredamenti V. s.r.l. ricorre per la cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo, illustrato con memoria, chiedendo la trattazione in pubblica udienza.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il motivo la contribuente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Evidenzia che la CTR non aveva motivato sulla circostanza che l’ufficio aveva fondato l’accertamento sull’originaria dichiarazione e non quella integrativa.

La censura non è fondata.

1.2. Il vizio di insufficiente motivazione è inammissibile.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. 8054/2014).

1.3. Non sussiste nemmeno il vizio motivazionale come da nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La CTR ha correttamente evidenziato che l’Agenzia aveva enunciato tra le varie premesse poste a fondamento della rettifica, l’analisi della dichiarazione originaria e non di quella modificata con la dichiarazione integrativa, con la quale l’adeguamento agli studi di settore vi era stato; tuttavia ha altresì rilevato che l’impianto di presunzioni era comunque fondato sulla base delle altre premesse.

Il Giudice ha osservato che l’ufficio aveva contestato, oltre la particolare incidenza delle rimanenze finali rispetto al costo del venduto, la veridicità dell’erogazione di finanziamenti da parte dei soci, affermando trattarsi di ricavi non contabilizzati. Ciò alla luce della mancata giustificazione della provenienza di tali somme e, in particolare, tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presunte “finanziatrici”.

Il giudice di appello ha, inoltre, evidenziato che la rilevazione contabile di entrate a titolo di finanziamento soci rappresenta prassi consolidata per dare veste formale ai ricavi conseguiti senza emissione di fattura, sì da consentire il bilanciamento tra costi economici e finanziari che si pone a fondamento delle rilevazioni con il metodo della partita doppia. Nel caso di specie la società non aveva offerto alcun elemento volto a conferire veridicità alle erogazioni ricevute (mancano delibere assembleari ovvero richieste ai soci a tale titolo; nè vi sono copie dei bonifici o di altri mezzi di pagamento); l’entità dei finanziamenti è, addirittura ben superiore ai ricavi di vendita; i soci appaiono titolari di modestissimi redditi.

La sentenza impugnata si sottrae, dunque, al denunciato vizio motivazionale.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva dell’agenzia che si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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