Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23250 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. II, 20/08/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 20/08/2021), n.23250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23355-2019 proposto da:

O.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

MAESTRI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4991/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 14/06/2019.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 14.6.2019, il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso proposto da O.D. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Verona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ritenne che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in assenza di una situazione di vulnerabilità e per l’assenza di integrazione nel paese ospitante, dove il richiedente non aveva dimostrato di svolgere un’attività lavorativa stabile, sicché il rientro nel Paese d’origine non lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità.

Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso O.D. sulla base di un unico motivo di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 3 della CEDU, dell’art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, dell’art. 2, art. 5, comma 6, art. 19 comma 1 e D.Lgs. n. 286 del 1998, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice di merito adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria ed alla tutela delle persone LGBT.

Il motivo è inammissibile.

Esso difetta di assoluta specificità in quanto lamenta in modo apodittico la violazione di una serie di norme e principi, senza svolgere alcuna critica con riferimento al caso concreto.

Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Il ricorrente contesta in modo generico ed apodittico la decisione relativa al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitari, senza allegare le ragioni per le quali il giudice ha violato o ha falsamente applicato le norme di legge.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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