Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23250 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15574-2014 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARCANGELO GUZZO;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPONIO LETO

2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STRONATI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

OSTIA, depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 231, depositata il 17 maggio 2013, con la quale il Tribunale, riformando la pronuncia del giudice di Pace di Ostia, ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento relativa al corrispettivo dell’acqua erogata nell’anno 2002 da esso ricorrente a A.R., titolare di un immobile posto nel comprensorio consortile, ha condannato il Consorzio alle spese di causa con relativa distrazione a favore del procuratore della A., ha condannato il Consorzio al pagamento in favore di quest’ultima di una somma ex art. 96 c.p.c., comma 3;

2. a fondamento della decisione, il giudicante, premesso che era onere del Consorzio “provare l’esistenza del debito contrattuale” contestato, premesso altresì che “in questo caso, per le particolarità della fattispecie, la condotta dell’ente è del tutto anodina, confusa e contraddittoria come il medesimo giudicante ha avuto modo di accertare nel corso di cause di primo grado dove è stata disposta consulenza d’ufficio”, premesso ancora che le motivazioni “espresse in analoghe controversie” erano da ritenersi “del tutto pertinenti” anche rispetto al caso in esame, ha riprodotto il contenuto di un’ordinanza istruttoria resa in altro, non individuato, procedimento ed ha infine aggiunto che nella cartella esattoriale erano stati addebitati consumi superiori rispetto ai massimi di erogazione pattuiti inter partes e che la A. aveva provveduto al pagamento in data 14 novembre 2003, talchè era “del tutto fuori luogo introdurre un’attività istruttoria”;

3. la parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. deducendo che il Tribunale ha eluso l’obbligo di motivazione;

2. con il secondo e terzo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112,115,116, e 117 c.p.c. per avere il Tribunale affermato che era onere del creditore “provare l’esistenza dell’obbligo contrattuale”, senza considerare che il rapporto contrattuale era incontroverso e che esso Consorzio aveva offerto prove documentali (“conteggi consortili supportati dalla rilevazione dei consumi all’atto della disdetta del servizio, controfirmati dalla signor A.”) idonee a dimostrare l’entità dei consumi e dei corrispondenti addebiti;

3. con il quarto motivo, il Consorzio lamenta nuovamente falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. ribadendo che il Tribunale ha immotivatamente trascurato ogni esame delle prove documentali acquisite agli atti fino dal primo grado del giudizio e delle prove per interrogatorio formale e per testi esperite in primo grado (trascritte nel ricorso per cassazione);

4. con il quinto motivo di ricorso, il Consorzio lamenta falsa applicazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 per avere il Tribunale liquidato le spese del giudizio, sia di primo che di secondo grado, in misura eccedente i massimi previsti dalle suddette disposizioni;

5. con il sesto motivo di ricorso, il Consorzio lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 96 c.p.c., comma 3, nonchè della L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 45 e 58, per avere il Tribunale condannato esso ricorrente al pagamento di Euro 5000,00 in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3., malgrado che quest’articolo non potesse essere applicato, ratione temporis, alla controversia in esame in quanto iniziata (nel 2008 e quindi) in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009;

6.con il settimo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore della A. malgrado lo stesso non ne avesse fatto richiesta;

7. i primi quattro motivi di ricorso, strettamente connessi e suscettivi di esame congiunto, sono fondati. Il Tribunale, pronunciandosi con le parole riportate al punto 2 delle superiore premessa, ha negato il credito vantato dal Consorzio facendo leva su propri precedenti non individuati, e segnatamente su una propria ordinanza istruttoria relativa ad istanze istruttorie di ignoto contenuto, apoditticamente dichiarati “pertinenti” rispetto al caso di specie ed escludendo altrettanto apoditticamente ogni considerazione delle risultanze dei documenti e delle prove ricordate dal Consorzio;

8. i primi quattro motivi di ricorso devono essere accolti;

9. in riferimento ai suddetti motivi, restando assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di Roma,in altra composizione;

10. il giudice di rinvio provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi quattro motivi di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2019

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