Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23250 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19920-2012 proposto da:

D.L.M., (OMISSIS), R.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SANTA MARIA CAPUA VETERE 114, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO DI LENA, rappresentati e difesi

dall’avvocato AMEDEO BARBERIO;

– ricorrenti –

contro

V.N., P.G., L.F., C.C.,

A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2012 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso art. 384 c.p.c., per la condanna alle spese per tutti i

gradi del giudizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – V.N. e P.G., proprietari di un appartamento posto al primo piano di un edificio condominiale sito in (OMISSIS), convennero in giudizio i coniugi D.L.M. e R.A. nonchè A.M. affinchè: fosse ordinato all’ A. di cessare l’attività di officina meccanica svolta nei locali posti al piano terra dello stabile condominiale, a lui concessi in locazione dai coniugi D.L.- R.; fosse dichiarata illecita l’utilizzazione esclusiva da parte dell’ A. e dei coniugi D.L.- R. del piazzale antistante i detti locali a piano terra, in quanto pertinenza dell’edificio condominiale; fosse ordinato ai D.L.- R. l’abbattimento delle opere che ostacolavano l’utilizzo del piazzale da parte degli attori; fosse ordinato a D.L.- R. di asservire a parcheggio l’area individuata dal C.T.U. ing. Vo. nella sua relazione del 10 marzo 1986, con individuazione del posto auto di spettanza degli attori; fossero, infine, condannati i convenuti al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese della lite.

Nella resistenza dei convenuti e dopo l’intervento in giudizio dei coniugi L.F. e U.C. (ulteriori condomini dello stabile) che aderirono alle domande attrici, il Tribunale di Taranto (Sezione distaccata di Ginosa) condannò i convenuti alla bonifica del piazzale antistante il locale di proprietà dei coniugi D.L.- R. condotto in locazione da A.M., ordinando a quest’ultimo di cessare l’attività di autofficina.

2. – Sul gravame proposto in via principale da A.M. e in via incidentale dagli attori e separatamente dagli intervenuti, nonchè autonomamente in via principale dai coniugi D.L.- R., la Corte di Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), previa riunione dei giudizi, accogliendo gli appelli principali proposti dai convenuti, rigettò le domande attrici, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono D.L.M. e R.A. sulla base di un unico motivo.

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte di Appello esplicitato le ragioni poste alla base della disposta compensazione delle spese processuali.

Il motivo è infondato.

La compensazione delle spese del giudizio – possibile nella presente causa ratione temporis “per giusti motivi” (si tratta, infatti, di controversia sorta anteriormente all’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263) – risulta motivata dal giudice di appello col richiamo delle “ragioni sopra esposte” a giustificazione della sentenza (p. 6 della sentenza impugnata), dalle quali ragioni si evincono le perplessità della Corte territoriale in ordine a taluni profili del fatto sul piano probatorio nonchè il rilievo dalla stessa dato all’avvenuta cessazione – nelle more del giudizio – dell’attività di autofficina che ha dato luogo alla causa.

Per quanto si può evincere dalla lettura della sentenza impugnata, non sussiste pertanto la dedotta violazione di legge nè sussiste il vizio di motivazione, considerato che la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), è affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, quando – come nella specie – la motivazione, sia pure non espressa ma evincibile dal complesso motivazionale, è esente da vizi logici e giuridici (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20457 del 06/10/2011, Rv. 619315).

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. G.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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