Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2325 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2325 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: POSITANO GABRIELE
Data pubblicazione: 31/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso 10623-2014 proposto da:
LEQUOQUE EMANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FELICE GROSSI GONDI,

62,

presso lo studio

dell’avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIA CONCETTA GUERRA giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2017
1312

MINISTERO DELLA SALUTE

96047640584,

in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
GENERALE
per legge;

12,

presso l’AVVOCATURA

DELLO STATO, che IO rappreedLd e

difende

- resistente avverso la sentenza n. 1823/2012 del TRIBUNALE di
CATANZARO, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

07/06/2017

dal

Consigliere

Dott.

_
/

GABRIELE POSITANO;

2

CONSIGLIERI DOTTORI: ARMANO ULIANA, SESTINI DANILO, SCODITTI ENRICO, POSITANO GABRIELE

LA CORTE

DECISIONE :

7 or,

(b-,e-,..cf.~- t-e

,

“”9–C

(cf.-e—U.423A

e-

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. . 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza/sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale/ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma
del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Corte di Cassazione – copia non uffici

COLLEGIO DECIDENTE : PRESIDENTE DOTT. TRAVAGLINO GIACOMO

Rilevato che:

con atto di citazione del 25 marzo 2004, Emanuela Lequoque evocava in
giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, il Ministero della Salute per sentirlo
condannare al risarcimento dei danni provocati dal contagio da virus HCV
subìto a seguito di trasfusione di emoderivati riferita agli anni 1975, 1977 e
1982, aggiungendo di avere avuto consapevolezza della malattia in data 17
febbraio 1994 e di avere presentato, in data 10 gennaio 2002, istanza al fine di
ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992. Costituitosi il
Ministero della Salute eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione
passiva, l’intervenuta prescrizione quinquennale e contestava, nel merito, la
fondatezza della pretesa chiedendo, comunque, dichiararsi il divieto di cumulo
tra domanda risarcitoria ed indennità;
con sentenza pubblicata il 24 maggio 2012 il Tribunale di Catanzaro
rigettava le domande, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del diritto
al risarcimento del danno, facendo risalire alla data del 17 febbraio 1994 la
consapevolezza della dipendenza della malattia contratta dal fatto illecito altrui,
rappresentato dalla trasfusione;
avverso tale decisione proponeva appello la Lequoque e la Corte territoriale
dichiarava inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’articolo 348 bis del codice
di rito con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.;
avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione Emanuela
Lequoque sulla base di sette motivi. Il Ministero della Salute deposita atto di
costituzione per la partecipazione alla discussione orale.
Considerato che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di
quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte
Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore
nomofilattico;
con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
degli articoli 2947 e 2935 del codice civile, con riferimento all’individuazione
del dies a quo del computo del termine di prescrizione, ritenendo erronea la
decisione del Tribunale nella parte in cui collega l’exordium praescriptionis
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semplice diagnosi di positività e non, invece, alla successiva data dell’anno
2001, quando la ricorrente aveva avuto piena contezza della malattia, tanto da
presentare, qualche mese dopo, in data 10 gennaio 2002, istanza per il
riconoscimento dell’indennità prevista dalla legge n. 210 del 1992. Il Tribunale
avrebbe omesso di effettuare l’accurata indagine richiesta dalla giurisprudenza
di legittimità al fine di accertare la consapevolezza che l’illecito era da
attribuire al Ministero;
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle
medesime disposizioni oggetto del motivo precedente, lamentando che il
Tribunale non aveva preso in esame la circostanza che solo nel 2001 la
ricorrente era risultata positiva anche alla HBV e che, nel 1994, il titolo di
studio e le conoscenze della stessa rendevano inverosimile l’acquisizione di
informazioni utili per ipotizzare un giudizio nei confronti del Ministero della
Salute. Inoltre, la decisione appare contraddittoria rispetto ad altri giudizi nei
quali la decorrenza del termine di prescrizione è stato riferito alla
presentazione della istanza amministrativa per il riconoscimento
dell’indennizzo;
con il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2043 del codice civile
perche il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del
Ministero per i fatti anteriori al 1989, in quanto l’amministrazione era
comunque tenuta a verificare che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse
esente da virus, già sulla base della normativa degli anni 60 (in particolare la
legge n. 592 del 1967);
con il quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 1218, 2935 e 2947
del codice civile, nonché del decreto legislativo n. 502 del 1992, dell’articolo 3
della legge n. 833 del 1978, articoli 6, 7 e 20, con riferimento alla
responsabilità anche contrattuale del Ministero della Salute, per avere omesso
di disciplinare la materia e di vigilare sull’attività delle UUSSLL che, al tempo,
erano prive di autonomia e personalità giuridica. Conseguentemente
troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale;
con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 22 e 27
della legge n. 675 del 1996 e della legge n. 241 del 1990, con riferimento
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all’articolo 3 della legge n. 210 del 1992 e agli articoli 2935 e 2947 del codice
civile, ritenendo errata la decisione nella parte in cui il Tribunale non ha
considerato che l’attrice, prima di introdurre il giudizio, non avrebbe potuto
accedere ai dati sensibili indispensabili per l’istruttoria, che erano in possesso
della pubblica amministrazione. Conseguentemente il termine di prescrizione
avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui il preteso danneggiato aveva
avuto legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere i documenti rilevanti
ai fini della risarcibilità del danno;
con il sesto motivo lamenta la violazione degli articoli 3 e 24 della
Costituzione e degli articoli 1 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, sotto il profilo della lesione del diritto al giusto processo, in termini
di affidamento dalle parti sulla giurisprudenza in tema di decorrenza del
termine di prescrizione nel risarcimento del danno da responsabilità
extracontrattuale;
con il settimo motivo deduce la violazione degli articoli 2697 e 1218 del
codice civile, in relazione all’omesso rinnovo della consulenza, rilevando che
quella espletata risultava errata, insufficiente con riferimento alla
quantificazione del danno e fondata su una valutazione parziale della patologia.
Nello stesso modo, con riferimento all’accertamento del nesso causale, appare
criticabile non osservando il principio giurisprudenziale della regola della
preponderanza dell’evidenza;
il ricorso è inammissibile ex art. 366 n. 3 c.p.c. perché il ricorso deve
contenere “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, da intendersi come
esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli
processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado. Al contrario manca
ogni riferimento al giudizio di appello. E’ altresì inammissibile ex art. 348 bis e
segg. c.p.c. per la totale carenza di riferimenti alla decisione di appello,
richiedendosi, invece, l’espressa menzione dei motivi di appello e della
motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare
l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del
giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame;
va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso per4c21
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cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall’art. 348-ter,
comma 3, c.p.c., ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena
di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, prevista al n. 3)
dell’art. 366 c.p.c., da intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto
della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di
secondo grado, e dunque le domande ed eccezioni proposte innanzi al giudice
di prime cure e non accolte o rimaste assorbite, oltre agli elementi che
evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato (Sez.
6 – 3, Ordinanza n. 19060 del 28/09/2016 – Rv. 642134 – 01). Inoltre, è
necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione
dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis cod.
proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle
questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al
giudice del gravame (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014- Rv.
630702 – 01);
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate non avendo il Ministero
espletato attività difensiva in questa sede. Deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla

L.

n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando

l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le
spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

4 rV
,

6

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 7 giugno 2017

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