Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2325 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 03/02/2020), n.2325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9130-2018 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VASI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI CAGLIARI;

– intimata –

avverso il decreto n. 8971/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata

il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Cagliari, con il decreto. n. 409 del 2018 (pubblicato il 12 febbraio 2017) ha respinto il ricorso proposto dal sig. M.Z., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Cagliari che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35- bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di protezione anche di carattere umanitario, motivata espressamente per ragioni di povertà.

Secondo il giudice, sulla base del resoconto del richiedente asilo, il quale ha aggiunto di aver chiesto un prestito per partire e di non essere in condizioni di restituirlo, andavano respinte tutte le richieste di protezione (internazionale ed umanitaria), atteso che la mera supposizione di un danno non era tale da consentirgli di invocare la protezione sussidiaria e che avevano scarso rilievo quelle (povertà del paese di origine e percorso formativo in Italia) richiamate a giustificazione della richiesta di protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con il quale lamenta: a) l’omessa audizione dell’interessato; b) il concreto rischio di trattamenti inumani o degradanti; c) un giudizio frettoloso sulla condizione di fragilità del richiedente asilo, anche per le inondazioni ed altre calamità che hanno colpito il Paese di origine. Il ricorso è infondato atteso che, con riferimento al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sentenza, n. 17717 e 32319 del 2018) che l’audizione del richiedente asilo non è obbligatoria da parte del giudice del reclamo avverso il provvedimento della Commissione territoriale.

Il secondo e terzo motivo, con i quali si censura il mancato riconoscimento delle invocate forme di protezione, sono inammissibili, atteso che le doglianze, sia pure sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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