Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2325 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18777/2006 proposto da:

S.L., (OMISSIS), in proprio e quale esercente

la potestà sul figlio minore Gi.Cr., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio

dell’avvocato ANGELONI Giovanni, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., NUOVA MAA ASSIC SPA;

– intimati –

sul ricorso 22357/2006 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), quale incorporante per

fusione della NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del Dott.

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato MONACO FABRIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORELLI ADRIANA giusta

mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

G.F., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4015/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 16/06/2005, depositata il 27/09/2005;

R.G.N. 3626/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ANGELONI GIOVANNI;

udito l’Avvocato MONACO FABRIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5.6.01 S.L., in proprio e quale esercente la potestà sul minore Gi.Ch., impugnava dinanzi alla Corte di appello di Roma la sentenza n. 17299/00 emessa dal Tribunale di Roma, con cui era stata dichiarata la concorrente e pari responsabilità di Gi.Va. e G.F. in ordine all’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) in (OMISSIS), in cui il primo aveva perso la vita, ed erano stati liquidati in L. 442.032932 i danni subiti dai congiunti del Gi., al netto del concorso colposo di quest’ultimo, nonchè rigettata la domanda di risarcimento avanzata dall’attrice a titolo di danno biologico iure hereditatis.

La Nuova Maa Ass.ni s.p.a. resisteva al gravame e proponeva appello incidentale, e con sentenza depositata il 27.9.05 la Corte territoriale, rigettato l’appello incidentale, ed in accoglimento parziale di quello principale, condannava in solido tra loro la Nuova Maa ed il G. al pagamento della somma di Euro 25.000,000, già al netto del concorso colposo della vittima nella misura del 50%, a titolo di risarcimento del danno biologico da quest’ultima patito nel periodo tra l’incidente ed il decesso, oltre interessi al 5% annuo sulla somma predetta devalutata alla data del fatto e via via rivalutata di anno in anno.

La S. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, con tre motivi, mentre ha resistito con controricorso la s.p.a. Milano Ass.ni, quale incorporante per fusione della Nuova Maa Ass.ni, sollevando ricorso incidentale, con tre motivi, e nessuna attività difensiva è stata svolta dal G..

La Milano ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c., e segg., ed in particolare dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 1227 c.c. e art. 190 C.d.S., carente, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia, travisamento dei fatti e contraddittorietà delle valutazioni rispetto alle risultanze processuali, manifesta ingiustizia ed omessa valutazione di punti essenziali.

Con il secondo ed il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2043, 2054 e 2059 c.c., in relazione all’art. 1223 c.c., e segg., nonchè delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale.

Il primo motivo è fondato.

Ed invero, la conferma, da parte dei giudici di appello, della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa ha dichiarato la concorrente e pari responsabilità, per il verificarsi del sinistro del 3.3.1994, del G. e del pedone Gi., rimasto vittima nell’incidente stesso, ha trovato una sua apparente giustificazione nella violazione, da parte del Gi. medesimo, del disposto dell’art. 190 C.d.S. “per avere proceduto sul margine della carreggiata nello stesso senso di marcia dei veicoli nonchè affiancato ad altro pedone anzichè, come prescritto dalla norma in esame, in fila indiana”.

La sentenza impugnata, onde confutare l’assunto dell’odierna ricorrente secondo cui detta infrazione non avrebbe potuto avere efficienza causale ai fini dell’investimento, ha poi evidenziato come la indebita condotta del pedone avrebbe invece “determinato una maggiore difficoltà di tempestivo avvistamento da parte dell’automobilista investitore (tanto più in ragione dell’ora notturna e della mancanza di illuminazione)”.

Questa motivazione non è soddisfacente nè convincente, in quanto omette innanzitutto, da un lato, di valutare in concreto l’incidenza causale della constatata infrazione sull’avvenuto investimento del pedone, atteso che non risultano affatto specificate le circostanze fattuali in cui si sarebbe tradotta in pratica l’infrazione stessa in termini di effettivo posizionamento del pedone rispetto alla traiettoria di marcia dell’auto investitrice e da cui contestualmente sarebbe derivata quella rilevata maggiore difficoltà del suo tempestivo avvistamento; mentre, dall’altro, trascura manifestamente di valutare criticamente la condotta di guida del G., e cioè proprio di quel conducente dell’auto investitrice che, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, avrebbe dovuto fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ed invero, per quanto riguarda il suddetto profilo della mancata valutazione circa l’efficienza causale della violazione del citato art. 190 C.d.S., si rileva in particolare che la Corte di merito non ha tenuto nel debito conto, quanto meno in contraddittorio con le altre risultanze processuali, le dichiarazioni rese dal teste R. G., che camminava accanto alla vittima al momento dell’investimento, e riportate in ricorso alle pagg. 10 e 11.

Da tali dichiarazioni, infatti, si evince che il teste stesso ed il Gi., al momento del sinistro, camminavano affiancati ed “accostati il più possibile al margine destro della strada”, ma soprattutto emerge, oltre alla mancanza di frenata da parte dell’auto investitrice, che il Gi. non abbia affatto compiuto gesti improvvisi ed inconsulti di spostamento verso il centro della sede stradale.

Il primo motivo va, dunque, accolto, con il conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo la resistente lamenta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sull’eccezione d’inammissibilità della domanda proposta dalla S. iure hereditatis per il risarcimento del danno biologico subito dal congiunto nel periodo tra l’incidente ed il decesso.

Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione circa l’omesso esame ed il mancato accoglimento della suddetta eccezione.

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 184 c.p.c. (nel testo vigente sino al 30.4.95) e dell’art. 345 c.p.c..

I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Ed invero, è pacifico che l’omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sull’eccezione d’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico reclamato iure hereditario debba essere interpretata quale implicito rigetto dell’eccezione stessa.

Nè può sostenersi che in tal caso la sentenza impugnata sarebbe comunque nulla per totale mancanza di motivazione, in quanto in realtà quel rigetto risulta adeguatamente e sostanzialmente giustificato, sia pure in via indiretta, attraverso il corretto e fondato accoglimento della domanda (fatta valere iure hereditario) di risarcimento del danno biologico subito dalla vittima per il periodo di tempo intercorrente tra le lesioni e la morte (quindici giorni).

Giustamente, infatti, la Corte territoriale ha accolto il motivo d’appello riguardante il mancato accoglimento della domanda suddetta, giacchè, avendo l’odierna ricorrente richiesto con l’atto introduttivo del presente giudizio il riconoscimento di “tutti” i danni derivati a lei ed al figlio minore Gi.Ch. dalla morte del marito Gi.Va., ne consegue che tra i danni in tal modo pretesi non possa non ritenersi ricompreso anche quello biologico subito dal defunto Gi. nell’intervallo tra l’incidente e la morte e rivendicato in via ereditaria dalla vedova e dal figlio.

Deve, quindi, ritenersi irrilevante che la domanda per il risarcimento di quest’ultimo danno sia stata soltanto specificata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, giacchè la stessa era già ricompresa in nuce nell’originario atto di citazione.

Una volta escluso il carattere di novità della domanda in questione, ne deriva inevitabilmente l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità fatta valere con il ricorso incidentale.

Quest’ultimo va, pertanto, rigettato.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto del ricorso principale, con il conseguente rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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