Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23249 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12123-2014 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO

GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

MARTINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO DE RUVO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DANIELA ANZIANO, ALESSANDRO DI MEGLIO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 642/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ricorre, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 642/14/13, depositata il 13 novembre 2013, con la quale la commissione, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittima la cartella notificata per conto di esso ricorrente da Equitalia Sud spa all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-Inps, per contributi consortili dell’anno 2008, relativi ad immobile di proprietà dell’Istituto, posto nel comprensorio del Consorzio;

2. la commissione ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra eccezione sollevata dall’Istituto, ivi segnatamente inclusa quella di insussistenza di un effettivo beneficio derivante all’immobile dalle opere consortili, l’eccezione per cui, trattandosi di immobile posto in area urbana, allacciato alla pubblica fognatura e per il quale l’Istituto è obbligato al versamento della tariffa dovuta all’autorità d’ambito per il servizio di fognatura, vale l’esenzione dal contributo consortile di cui alla L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, art. 36, comma 1;

3. l’Istituto resiste con controricorso;

4. Equitalia Sud non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta falsa applicazione della L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, commi 1, 2 e 3, per avere la commissione ritenuto applicabile l’esenzione dall’obbligazione contributiva, prevista dall’art. 36, comma 1, senza considerare che, ai sensi del medesimo art. 36, comma 3, l’esenzione presuppone l’avvenuta stipula di apposita convenzione tra consorzio di bonifica e autorità d’ambito e che nella specie detta convenzione non è mai stata conclusa;

2. con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta falsa applicazione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10, 11, 21 e 59, artt. 860,862,864 e 2697 c.c. per non avere la commissione tributaria regionale ritenuto esistente, in via presuntiva ed in mancanza di prova contraria, il beneficio, contestato dall’Istituto, derivante all’immobile in questione dalle opere di bonifica realizzate da esso Consorzio;

3. il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di consorzi di bonifica, il proprietario di fondi urbani ricadenti nel perimetro di contribuenza, il quale invochi l’esenzione dall’obbligazione contributiva ai sensi della L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, comma 3, ha l’onere di provare l’avvenuta stipula di apposite convenzioni tra Consorzio e Autorità d’ambito, non essendo a tal fine sufficiente il mero pagamento dei servizi fognari (ord. 24639 del 5 ottobre 2018; sent. 421 del 10 gennaio 2013, n. 421). La commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo la domanda dell’Istituto malgrado l’incontroversa assenza della convenzione, ha dunque effettivamente mal applicato la citata L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36;

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la questione della sussistenza di una effettiva utilitas ricevuta dall’immobile per effetto delle opere di bonifica, non è stata affrontata dalla commissione perchè, al pari delle altre questioni sollevate dall’Istituto, ritenuta assorbita;

5. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, per l’esame delle questioni assorbite;

6. il giudice di rinvio provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in relazione al primo motivo e, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2019

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