Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23249 del 15/11/2016

Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 130-2012 proposto da:

V.G., (OMISSIS), VI.GI. (OMISSIS),

v.g. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA

24, presso lo Studio GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati

DOMENICO PARRELLA, SABRINA VARRICCHIO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO GE.SE.CE.DI. (GESTIONE SERVIZI CENTRO DIREZIONALE) c.f.

(OMISSIS), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA MAGGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CIOFFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10850/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 29/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

(sent. n. 15923/07) e condanna alle spese, in subordine (Cass. n.

16653/07) per la rimessione alle SS.UU..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Consorzio GE.SE.CE.DI. (Gestione Servizi Centro Direzionale) di Napoli convenne il Condominio (OMISSIS), posto all’interno di tale centro direzionale, nonchè V.G., Vi.Gi. e v.g. e – premettendo che il regolamento del condominio (OMISSIS) includeva lo statuto-regolamento del consorzio, secondo il quale i proprietari dei lotti, edifici o singole unità immobiliari nel centro direzionale acquistavano automaticamente la qualità di membri del consorzio – lamentò che i V. ( G. quale usufruttuario, gli altri due nella qualità di nudi proprietari di unità immobiliari site nell’edificio condominiale) non avevano pagato i contributi consortili e chiese la condanna dei medesimi al pagamento dei contributi in questione pari a Lire 3.934.380 ovvero la condanna del condominio ove quest’ultimo avesse già riscosso i contributi per conto di esso Consorzio.

Nella resistenza dei convenuti, il Giudice di pace di Napoli accolse la domanda attorea, condannando i convenuti in solido al pagamento delle somme pretese.

2. – Sul gravame proposto dai convenuti, il Tribunale di Napoli confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Avverso la sentenza di appello proposero ricorso per cassazione i convenuti e questa Corte, con sentenza n. 15924 del 2007, accogliendo il sesto motivo, cassò con rinvio la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della volontà degli acquirenti dell’immobile di aderire al consorzio.

4. – Con sentenza in data 29.10.2009, il Tribunale di Napoli, pronunciando quale giudice di rinvio, rigettò gli appelli proposti dai convenuti e confermò la sentenza di primo grado.

5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono V.G., Vi.Gi. e v.g. sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio GE.SE.CE.DI..

Il Condominio (OMISSIS), ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 – 392 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente individuato la materia del contendere e male interpretato le norme sul giudizio di rinvio; si deduce, in particolare, che il giudice di rinvio avrebbe deciso su una domanda contenuta nella citazione in riassunzione diversa da quella originaria (essendo quest’ultima fondata sull’obbligatorietà delle prescrizioni statutarie in quanto trascritte nell’atto di acquisto, mentre la domanda contenuta nell’atto di riassunzione sarebbe stata fondata sull’esistenza di una cessione di contratto o di un contratto a favore di terzo).

La censura non è fondata.

Non sussiste la dedotta violazione dei limiti del giudizio di rinvio. Invero, questa Suprema Corte, con la propria sentenza del 2007, ha annullato la sentenza di appello per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della manifestazione della volontà, da parte degli acquirenti degli immobili, di aderire al consorzio e il giudice di rinvio si è pronunciato proprio su tale tema, nei limiti del dictum di questa Corte. Nè il giudice di rinvio ha fondato la sua pronuncia sugli istituti della cessione di contratto o del contratto a favore di terzo.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345 – 112 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’individuazione – da parte del giudice di rinvio – della clausola del contratto di acquisto che fonderebbe l’adesione al consorzio.

Il motivo è inammissibile, in quanto criptico e non compiutamente svolto, onde non è dato cogliere con chiarezza l’oggetto della censura; nè la Corte può supplire alla carenza di argomenti del motivo.

3. – Col terzo e col quarto motivo di ricorso, del tutto sovrapponibili, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1332 e 1407 c.c., in relazione alla ritenuta sussistenza di un consenso preventivo del consorzio all’assunzione della qualità di associati da parte dei convenuti.

Le doglianze sono inammissibili, in quanto esulano dai confini del giudizio di rinvio, limitato alla statuizione della sentenza di cassazione.

Invero, oggetto della cassazione e del rinvio disposti da questa Corte era l’accertamento della volontà degli acquirenti di aderire al consorzio, non già la volontà del consorzio a che gli acquirenti delle unità immobiliari assumessero la qualità di associati.

4. – Col quinto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione del’art. 1326 c.c. e art. 1372 c.c. e ss., in relazione alla ritenuta sussistenza della volontà dei convenuti di aderire al consorzio.

La censura è priva di fondamento.

La sentenza impugnata, ampiamente motivata, ha spiegato bene le ragìonì per le quali ha ritenuto che gli attori, nell’acquistare le loro unità immobiliari, avessero manifestato la volontà di aderire al consorzio (pp. 4-6 della sentenza impugnata). Non sussiste la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nè è stato dedotto il vizio della motivazione sul punto.

5. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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