Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23249 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. I, 08/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1089/2010 proposto da:

M.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato

SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato MORALES

Giorgio, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 899/07 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

6.11.08, depositato il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.R., con ricorso del 29 dicembre 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 18 novembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 2.025,00, a titolo di equa riparazione ed ha compensato per la metà le spese di lite;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito, nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 20.333,33 – per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 4 ottobre 2007 – era fondata sui seguenti fatti: a) la M., dipendente del Ministero della giustizia ed asseritamene credìtrice degli aggiornamenti dell’indennità giudiziaria, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ricorso del giugno 1993; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 6 aprile 2006;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in nove anni e nove mesi la durata complessiva del processo ed aver ritenuto che il periodo di ragionevole durata non poteva eccedere i tre anni – ha conseguentemente determinato la durata irragionevole del processo in sei anni e nove mesi circa, liquidando l’indennizzo di Euro 2.025,00 sulla base del parametro di Euro 300,00 annui per la natura “collettiva” della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i sei motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la determinazione della sola durata irragionevole del processo, anzichè dell’intera durata del processo presupposto; b) la determinazione di un parametro annuo di indennizzo assolutamente inferiore rispetto a quelli adottati dalla Corte EDU; c) la disposta compensazione parziale delle spese di lite;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente infondata perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioè il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado, quale quello di specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che la censura sub b) è, invece, fondata, perchè questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio d’appello, di un anno per il giudizio di legittimità e di un ulteriore anno per la fase di rinvio, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta, restando assorbita la censura sub c);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di nove anni e dieci mesi circa, sicchè, detratti tre anni di ragionevole durata, residuano sei anni e dieci mesi circa di durata irragionevole;

che pertanto, nella specie, sulla base di detti criteri, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 6.500,00 per gli sei anni e dieci mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi e previa compensazione per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 pei diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Stefano Rossi ed Antonio Rebesco, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 6.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, previa compensazione per la metà, per l’intero in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Stefano Rossi ed Antonio Rebesco, dichiaratisene antìstatari, e, per il giudizio di legittimità, previa compensazione per la metà, per l’intero in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giorgio Morales, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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