Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23248 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 23/10/2020), n.23248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25188/2014 R.G. proposto da:

M.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianfranco Marinai,

con domicilio eletto presso l’Avv. Gaetano Antonio Ventre, in Roma

via Ettore Pais n. 12, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 421/30/14, depositata in data 24 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di M.C. avviso di accertamento per l’anno 2004 per Iva, Irpef e Irap, in relazione ad una compravendita avente ad oggetto due immobili adibiti a deposito attrezzi.

Rilevava l’Ufficio, in particolare, che la complessiva transazione aveva riguardato anche un immobile ad uso abitativo, soggetto come accertato in esito al contenzioso definito con la sentenza n. 44/05/08 della CTR della Toscana – ad imposta di registro, mentre con riguardo ai residui due manufatti la vendita andava riferita all’attività d’impresa, sicchè doveva ritenersi soggetta ad Iva.

L’impugnazione, accolta dalla CTP di Lucca, era rigettata dal giudice d’appello.

M.C. propone ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione “della norma di diritto”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Nell’articolazione della doglianza, infatti, la contribuente lamenta la violazione di una pluralità di norme (art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4), ma in termini del tutto generici e astratti, completamente avulsi dalla sentenza impugnata e senza precisare in cosa consistano i contestati errori di diritto, neppure identificando quali parti della sentenza siano, in ipotesi, affette dalle asserite violazioni.

2. Il secondo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo” od “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione”.

2.1. Pure tale censura è inammissibile.

La succinta articolazione del motivo, infatti, non identifica alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame ma si limita a contestare una asserita contraddittorietà dell’operato dell’Ufficio (che assoggetta l’operazione ad imposta di registro quanto alla vendita dell’immobile ad uso abitativo e ad Iva quanto ai due manufatti adibiti a deposito attrezzi) e la rilevanza, nel nuovo giudizio, della qualificazione come imprenditrice agricola riconosciuta nel giudizio concluso nel 2008.

Si tratta di questioni che, invero, non attingono alla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza ma, in ipotesi, a questioni in diritto (rapporto tra giudicati), neppure veicolabili con il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, comunque non proponibile ratione temporis trattandosi di decisione pubblicata il 24 febbraio 2014.

3. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna M.C. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessive Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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