Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23248 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9212-2014 proposto da:

T.V., T.G.C., elettivamente domiciliati

in ROMA CIRC.NE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BEVILACQUA, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSELLA GIANNINI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE ED AGRO ROMANO, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 218/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. T.V. e T.G.C., proprietari di terreni inclusi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 30 settembre 2014, n. 218/37, confermativa della pronuncia di rigetto della loro impugnazione avverso cartelle relative a contributi pretesi dal Consorzio per gli anni dal 2004 al 2007;

2. la commissione regionale, in particolare, dichiarava che “l’obbligo contributivo sussiste per gli immobili situati nel comprensorio di bonifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 860 c.c.. L’esistenza delle delibere regionali di approvazione del perimetro del comprensorio e del plano di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza costituisce condizione sufficiente a sottoporre il proprietario dell’immobile all’obblio della contribuzione ed il consorzio è esonerato dall’onere di provare il beneficio ottenuto dal proprietario dell’immobile…. L’iscrizione a ruolo del consorzio è legittima in quanto l’immobile in oggetto ricade nel comprensorio della Regione Lazio”;

3. il Consorzio resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, i consorziati lamentano violazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 7 e 10, artt. 860 e 2697 c.c., artt. 3,23,24, e 117 Cost., per avere la commissione tributaria regionale fatto riferimento alla presunzione di sussistenza del vantaggio per gli immobili compresi nel piano di classifica senza considerare che detta presunzione non può operare ove -come nel caso di specie- sia contestata l’esistenza stessa di opere di bonifica realizzate dal consorzio e non sia stato definito il perimetro di contribuenza;

2. con il secondo motivo di ricorso, i consorziati lamentano “omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo” deducendo che la commissione “ha ritenuto i ricorrenti gravati dall’onere probatorio relativo alla sussistenza del beneficio fondiario muovendo dall’errato presupposto che la cartella esattoriale impugnata fosse motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale”, laddove invece le cartelle impugnate non contenevano alcun richiamo al piano di classifica;

3. il primo motivo di ricorso è fondato. L’obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del medesimo R.D. n. 215 del 1933, art. 10 a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio del consorzio sulla quale le opere consortili sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall’autorità regionale (ancorchè, come precisato da Cass. n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2,). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest’ultimo è l’atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio. Questa Corte ha precisato in più occasioni che, “in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l’esistenza, in quanto quest’ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto”(così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13). La decisione impugnata non è in linea con i principi sopra enunciati. La commissione tributaria regionale del Lazio ha infatti ritenuto di ricollegare l’obbligo di contribuzione alla mera inclusione dei terreni nel comprensorio consortile e alla approvazione del piano di classifica;

4. il primo motivo di ricorso va pertanto accolto;

5. il secondo motivo è inammissibile perchè non ha corrispondenza con il contenuto della sentenza impugnata;

6. in relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, per nuovo esame;

7. la commissione dovrà pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2019

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