Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23248 del 15/11/2016

Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10416-2012 proposto da:

B.L., (OMISSIS), B.S. (OMISSIS),

I.S. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BEATRICE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DOMENICO

PUGLIESE;

– ricorrenti –

contro

R.F., (OMISSIS), in proprio e quale procuratore

generale di P.F. (OMISSIS), nonchè

R.G. O G.B. RGHGNB39D29H501U e R.C. (OMISSIS)

in proprio e quali eredi di M.M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ROSSI GIRONDA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIER LUIGI FLAMINI;

– controricorrenti –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 514/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato PAOLA RANIERI, con delega dell’Avvocato FRANCESCO

DOMENICO PUGLIESE difensore dei ricorrenti, che si riporta agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; per l’accoglimento del secondo, del terzo e quarto

motivo e per l’assorbimento del primo motivo del ricorso

incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – R.F., in proprio nonchè quale procuratore generale di P.F., R.G. e M.M.G., convenne in giudizio i coniugi P.M. e I.S., chiedendo che venissero condannati alla riduzione in pristino del locale di loro proprietà posto al piano terra dell’edificio comune nonchè al risarcimento dei danni, assumendo che le opere di ristrutturazione del locale eseguite dai convenuti (tra l’altro, l’abbassamento del livello del piano interno e l’apertura di una finestra) erano lesive dei loro diritti.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Perugia – per quanto qui ancora rileva – condannò gli stessi a ripristinare il livello originario del piano interno del loro locale, innalzandolo di almeno cm. 70, e a ridurre a luce l’apertura esistente nel muro perimetrale prospiciente il cortile di proprietà attorea mediante la installazione di una grata.

2. – Sul gravame proposto in via principale dagli originari convenuti nonchè dai loro successori a titolo particolare B.L. e B.S. (divenuti acquirenti del locale) e in via incidentale da R.F., in proprio e quale procuratore generale di P.F., nonchè da R.G. e R.C., in proprio e quali eredi di M.M.G. (deceduta in corso di causa), la Corte di Appello di Perugia – in parziale riforma della pronuncia di primo grado – condannò parte convenuta al ripristino della quota del piano di calpestio del locale mediante un innalzamento pari a cm. 50 (con corrispondente adeguamento a tale quota del vespaio sottostante) e confermò la statuizione relativa alla riduzione A luce della finestra.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono B.L., B.S., P.M. e I.S. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso R.F., in proprio e quale procuratore generale di P.F., nonchè R.G. e R.C., in proprio e quali eredi di M.M.G., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

I ricorrenti in via principale hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con i due motivi del ricorso principale, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto provato l’abbassamento del piano di calpestio del locale a piano terra dei convenuti, mentre – a dire dei ricorrenti – non vi sarebbe stato in realtà tale abbassamento, essendosi i convenuti limitati a riportare il piano di calpestio interno del loro locale al livello del piano di campagna, che costituiva il livello originario dell’immobile, risalente al medioevo.

Le doglianze non possono trovare accoglimento.

I ricorrenti censurano l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità quando – come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici e giuridici.

E’ sufficiente rilevare – come hanno posto in luce i giudici di merito – che l’avvenuto abbassamento del piano di calpestio del locale risulta essere un fatto pacifico tra le parti e risulta inoltre essere stato verificato dal C.T.U. Quanto al preteso livello del piano di calpestio in epoca medioevale, la Corte di Appello ha spiegato che, nella presente causa, ciò che rileva non è il livello originario del piano di calpestio in epoca medioevale, ma il livello del piano di calpestio che esisteva al momento della costituzione del condominio (p. 13 della sentenza impugnata). Anche sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta esente da vizi logici e giuridici.

2. – Il ricorso incidentale si articola nelle seguenti censure:

2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello riformato la sentenza di primo grado, stabilendo che il piano di calpestio del locale dei convenuti deve essere rialzato di 50 cm., e non di 70 cm. (come disposto dal Tribunale); si lamenta, in particolare, che tale statuizione non sarebbe stata fondata sul motivo di appello proposto dai convenuti (col quale si era lamentata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul presupposto che gli attori avessero chiesto l’abbassamento del piano di calpestio solo per 50 cm.), ma su un autonomo riesame della consulenza tecnica e sull’erronea conclusione che la stessa avesse stabilito che l’altezza interna del locale era aumentata solo di 50 cm. (e non di 70 cm., come ritenuto dal Tribunale).

La censura non è fondata.

Invero, con l’atto di appello i convenuti, oltre ad aver lamentato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, hanno proposto plurimi motivi di gravame con i quali hanno chiesto la eliminazione della condanna all’innalzamento del piano di calpestio del loro locale ed hanno devoluto alla Corte territoriale la questione sull’an e sul quantum di tale innalzamento. Legittimamente, perciò, la Corte di Appello ha pronunciato in proposito.

2.2. – Col secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362-1365 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale errato nell’interpretare la relazione del C.T.U. e, conseguentemente, omesso di disporre l’innalzamento di cm. 72 del pavimento del locale dei convenuti.

La censura non è ammissibile per difetto di autosufficienza.

Invero, nel ricorso incidentale non è trascritto il contenuto della relazione del C.T.U., non ponendosi così la Corte in condizione di valutare la fondatezza della censura.

2.3. – Col terzo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362-1365 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè la nullità e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello erroneamente interpretato la domanda di regolarizzazione a luce dell’apertura prospiciente il fondo degli attori, omettendo così di disporre che la regolarizzazione riguardasse anche l’altezza del lato inferiore della finestra rispetto al pavimento del locale.

Questa censura è fondata.

Invero, a fronte di uno specifico motivo di appello col quale gli attori si dolevano del fatto che il Tribunale non avesse condannato i convenuti ad innalzare – secondo quanto prevede l’art. 901 c.c. – il lato inferiore della finestra aperta sul cortile attoreo fino all’altezza di m. 2,5 dal pavimento del loro locale, la Corte territoriale ha ritenuto che gli attori non avessero formulato, nell’atto di citazione, specifica domanda in tal senso, ritenendo perciò inammissibile, in quanto nuova, tale domanda proposta con l’atto di appello (p. 15-16 sentenza).

Con ciò la Corte di merito è incorsa in un palese errore di diritto, non avendo considerato che – come può constatarsi dall’esame delle conclusioni formulate in primo grado (che questa Suprema Corte può esaminare essendo stato denunciato un error in procedendo) – gli attori avevano chiesto già al Tribunale che la finestra dei convenuti fosse ridotta a luce ai sensi dell’art. 901 c.c., con esclusione della possibilità di prospetto e di affaccio sul fondo degli attori; ciò implicava anche la richiesta di innalzamento della finestra fino all’altezza di legge.

Pertanto, sul punto la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

2.4. – Col quarto motivo del ricorso incidentale, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione degli artt. 872-2043 c.c. e art. 345 c.p.c., nonchè la nullità e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni e dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c..

La doglianza è priva di fondamento, avendo la Corte di Appello spiegato come non vi fosse prova di danno ulteriore rispetto a quello risarcibile con la riduzione in pristino; nè – con riguardo alla fattispecie per cui è causa – è configurabile il danno in re ipsa.

Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, se è vero che essa può essere proposta per la prima volta in appello ove sia prospettata sulla base delle medesime circostanze fatte valere in primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 9042 del 15/04/2010, Rv. 612506), la Corte territoriale ha spiegato come – in ogni caso – non vi fosse prova che gli attori avessero patito una diminuzione patrimoniale.

3. – In definitiva, va rigettato il ricorso principale; va accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre vanno rigettato gli altri motivi dello stesso ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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