Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23248 del 05/10/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.05/10/2017),  n. 23248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15078-2012 proposto da:

D.C.F., DI.CO.FR., D.C.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 98/E DECEDUTO, presso lo

studio dell’avvocato ALBERTO BARBARA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FALERIA 17

(TEL. 06.77076807), presso lo studio dell’avvocato SALVATORE EUGENIO

DAIDONE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EREDI DI B.E. COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE;

– intimato –

e contro

MA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANCINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del 2/5/2017

rep. 527;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1723/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati DAIDONE Salvatore Eugenio, MANCINI Antonio

difensori dei rispettivi resistenti che si riportano agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’11 e il 16 maggio 1990 Ma.Gi. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la madre B.E., il fratello G. e il cognato D.C.L. (marito della defunta sorella Ga.), in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori Fr. e F., perchè si procedesse alla divisione della eredità lasciata dal padre M.P., con l’attribuzione delle quote spettanti a ciascun avente diritto alla stregua del testamento paterno formato per atto pubblico del 23 marzo 1988.

Con sentenza non definitiva depositata il 21 dicembre 1995 il Tribunale, per quanto qui ancora interessa, dichiarava aperta la successione testamentaria di M.P., accertando che i coeredi concorrevano alla divisione dell’asse secondo le quote precisate in motivazione. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Roma, adita da B.E. e M.G., con sentenza n. 2363/00 depositata il 6 luglio 2000 e passata in giudicato.

Con atto di citazione notificato in data 24 e 25 gennaio 2007, M.G. proponeva domanda di revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 3, avverso la menzionata sentenza della corte d’appello del 6 luglio 2000, deducendo che, in data 26 dicembre 2006, aveva rinvenuto nell’appartamento della madre, B.E., un nuovo testamento olografo del padre M.P., datato 30 gennaio 1989, del quale si ignorava precedentemente l’esistenza e con il quale il de cuius aveva lasciato la quota disponibile al figlio G. (invece che alla moglie B.E., come previsto nel testamento posto a base della sentenza revocanda).

Nel giudizio di revocazione si costituivano sia Ma.Gi., sia B.E., sia gli eredi di Ma.Ga. – sigg.ri L., Fr. e D.C.F. – e, all’esito, la corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 28 marzo 2012, disponeva la revocazione della menzionata sentenza di secondo grado n. 2363/00 e, rilevato che il testamento ritrovato modificava le quote ereditarie che il tribunale di Roma aveva fissato, sulla scorta del precedente testamento del 23 marzo 1988, con la sentenza non definitiva del 21 dicembre 1995, riformava quest’ultima sentenza, ripartendo l’asse ereditario alla stregua del testamento olografo datato 30 gennaio 1989.

Per la cassazione della sentenza della corte d’appello hanno proposto ricorso L., Fr. e D.C.F. sulla base di un unico motivo, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (che nel presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza depositata nel marzo 2012, è applicabile nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con la L. n. 134 del 2012).

M.G. ha depositato controricorso a ministero dell’avvocato Moroni Ignazio (successivamente sostituito dagli avvocati Enrico Perrella e Francesco Capecci, successivamente anch’essi, a propria volta, sostituiti dall’avv. Salvatore Didone) contestando l’impugnazione, mentre Ma.Gi. si è costituita in questo giudizio depositando procura notarile ad litem; nessuna attività difensiva è stata invece svolta nella presente sede dagli eredi di B.E., deceduta dopo la pubblicazione della sentenza qui gravata, ai quali il ricorso per cassazione è stato notificato (correttamente, cfr. Cass. 5511/16) in forma collettiva ed impersonale nell’ultimo domicilio della stessa B.E..

All’udienza del 13/7/16, in cui la causa era stata chiamata, il Collegio, preso atto del decesso del procuratore dei ricorrenti, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo e la notifica dell’avviso di fissazione di udienza ai ricorrenti personalmente.

In data 11/8/16 la resistente Ma.Gi. ha depositato un verbale di pubblicazione deposito del testamento olografo del 9 gennaio 2015, giusta nota del deposito notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Alla successiva udienza dell’11/11/16 il Collegio, rilevato che il ricorrente D.C.L. era a proprio volta deceduto, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando che l’avviso di udienza venisse notificato personalmente ai suoi eredi.

La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza del 10.5.17, per la quale non sono state depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa due punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, parte ricorrente contesta la motivazione della Corte d’appello di Roma sia in relazione al tempo del ritrovamento della scheda testamentaria, sia riguardo all’impossibilità oggettiva che la stessa venisse ritrovata in precedenza, argomentando che gli argomenti logico-giuridici utilizzati dal giudice della revocazione non soddisferebbero il principio dell’id quod plerumque accidit.

Il motivo va disatteso perchè pretende una revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, appuntandosi, in sostanza, contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; esso cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito, per un verso, che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla riforma del 2012 (applicabile nel presente giudizio) – si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (sent. n. 2805/11); per altro verso, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dovendosi liquidare per MA.Gi. in ragione dell’attività difensiva prestata dal suo difensore in sede di discussione orale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidandole per M.G. in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, e per Ma.Gi. in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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