Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23247 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su: ricorso 9211-2014 preposto da:

T.A., T.F., T.C.,

elettivamente domiciliate in ROMA CIRC.NE CLODIA 29, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, rappresentate e difese

dall’avvocato ROSELLA GIANNINI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE ED AGRO ROMANO, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. T.A., T.F. e T.C., proprietarie di terreni inclusi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 15 aprile 2014, n. 100/9, con cui la commissione, in riforma della pronuncia di primo grado, ha giudicato legittima la cartella relativa a contributi pretesi dal Consorzio per l’anno 2006;

2. la commissione regionale, in particolare, ha evidenziato che i terreni erano inclusi nel comprensorio di bonifica come definito con Delib. regionale n. 1112 del 1990 “sulla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica” e nel “piano di classifica” approvato dalla giunta regionale con Delib. n. 910 del 2001; ha affermato, a fronte della eccezione delle odierne ricorrenti secondo cui difettava il perimetro di contribuzione, che “nella delibera regionale sono elencati i consorzio soggetti a contribuenza per servizi di bonifica e tra questi c’è anche quello della Valle del Tevere”; ha ritenuto che l’utilitas per i terreni in parola fosse da presumersi;

3. il Consorzio resiste con controricorso;

4. le parti hanno depositato memorie illustrative;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, le consorziate lamentano violazione del R.D. 215 del 1933, artt. 3, 7 e 10, artt. 860 e 2697 c.c., artt. 3,7,23,24 e 117 Cost., per avere la commissione tributaria regionale fatto riferimento alla presunzione di sussistenza del vantaggio per gli immobili compresi nel piano di classifica senza considerare che detta presunzione non può operare ove -come nel caso di specie- sia contestata l’esistenza stessa di opere di bonifica realizzate dal consorzio e non sia stato definito il perimetro di contribuenza;

2. con il secondo motivo di ricorso, le consorziate lamentano “omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo” per essersi la commissione riferita ad un “Consorzio della Valle del Tevere” che nulla ha a che vedere con il “Consorzio di Bonifica del Tevere e dell’Agro Romano” e per avere la commissione ritenuto esse ricorrenti tenute a provare l’inesistenza del beneficio fondiario per i loro terreni sul presupposto che la cartella fosse motivata in relazione ad un piano di classifica approvato dall’autorità regionale, senza considerare che le cartelle impugnate non contenevano alcun richiamo al piano di classifica;

3. il due motivi di ricorso, strettamente connessi e perciò suscettivi di esame congiunto, sono fondati. L’obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del medesimo R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro di intervento del consorzio sulla quale le opere consortili sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall’autorità regionale (ancorchè, come precisato da Cass. n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest’ultimo è l’atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio. Questa Corte ha precisato in più occasioni che, “in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l’esistenza, in quanto quest’ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto”(così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass. 4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass. 28502/13). La decisione impugnata non è in linea con i principi sopra enunciati. La commissione tributaria regionale del Lazio ha infatti ritenuto di ricollegare l’obbligo di contribuzione alla mera inclusione dei terreni nel comprensorio consortile come delimitato dalla Delib. regionale n. 1112 del 1990 e alla approvazione del piano di classifica;

4. il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, per nuovo esame;

5. la commissione dovrà pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2019

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