Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23247 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. I, 08/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17815/2010 proposto da:

S.A.C. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183, presso lo studio

dell’avvocato BENINCAMPI URSULA, rappresentata e difesa dall’avvocato

D’ADDARIO Filomena, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 122/09 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

6.5.09, depositato il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.A.C., con ricorso del 22 giugno 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Potenza depositato in data 7 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 915,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 3.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 ottobre 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) la S. aveva proposto domanda separazione personale al Tribunale di Taranto con ricorso del 5 aprile 2002 nei confronti del marito P.A.; b) la causa era stata decisa con sentenza del 23 marzo 2007;

che la Corte d’Appello di Potenza, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato la durata ragionevole del processo di primo grado in quattro anni, “considerata anche la delicatezza della materia trattata, involgente anche gli interessi dei figli minori della coppia, in uno alla complicazione procedimentale conseguente alla tardività della costituzione del convenuto”; b) ha individuato in undici mesi il residuo periodo di irragionevole durata ed ha liquidato l’indennizzo di Euro 915,00, sulla base del parametro annuo di Euro 1.000,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la determinazione in undici mesi – anzichè in due anni circa – la durata irragionevole del processo; Jb) la determinazione del quantum in contrasto con i parametri elaborati dalla Corte EDU;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata;

che infatti, i Giudici a quibus, hanno individuato il periodo di ragionevole durata del processo presupposto in quattro anni, ciò con una motivazione assolutamente generica, in contrasto con il principio della necessità di specifica motivazione allorquando il giudice dell’equa riparazione si discosti dal parametro triennale di normale durata del giudizio di primo grado;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato; che la censura sub b) è assorbita;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa cinque anni, sicchè, detratti tre anni di ragionevole durata, il periodo di irragionevole durata va definitivamente determinato in due anni;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che pertanto, nella specie, sulla base di tali criteri, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 1.500,00 per i due anni di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A,paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi -, in complessivi Euro 1.030,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio, compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 1.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.030,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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