Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23246 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7075-2014 proposto da:

T.F., T.C., T.V.,

T.G.C., T.A., elettivamente domiciliati in ROMA

CIRC.NE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BEVILACQUA, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSELLA GIANNINI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 498/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. T.V., T.G.C., T.A., T.F. e T.C., proprietari di terreni inclusi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 17 settembre 2013, n. 498/14, confermativa della pronuncia di rigetto della loro impugnazione avverso cartelle relative a contributi pretesi dal Consorzio per l’anno 2008;

2. la commissione regionale, in particolare, ha evidenziato che i terreni erano inclusi nel “perimetro del comprensorio del bacino idraulico in manutenzione al Consorzio”, delimitato con delibera del consiglio regionale 1112/90 e nel “piano di classifica” adottato dal Consorzio e approvato dall’amministrazione regionale con delibera 910/2001; ha evidenziato inoltre che gli odierni ricorrenti non avevano contestato specificamente il provvedimento regionale di approvazione del piano di classifica; ha ritenuto che, in assenza di tale specifica contestazione, l’utilitas per i terreni in parola fosse da presumersi;

3. il Consorzio resiste con controricorso;

4. i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, i consorziati lamentano violazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 7 e 10, artt. 860 e 2697 c.c., per avere la commissione tributaria regionale fatto riferimento alla presunzione di sussistenza del vantaggio per gli immobili compresi nel piano di classifica senza considerare che detta presunzione non può operare ove -come nel caso di specie- sia contestata l’esistenza stessa di opere di bonifica realizzate dal consorzio e non sia stato definito il perimetro di contribuenza;

2. con il secondo motivo di ricorso, i consorziati lamentano “omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo” per avere la commissione affermato che laddove “una cartella emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dall’autorità regionale, incombe sul contribuente che voglia disconoscere il debito contrastare specificamente la legittimità del provvedimento regionale ovvero il suo contenuto, nessun onere probatorio gravando sul consorzio in assenza di specifica contestazione”, senza considerare che le cartelle impugnate non contenevano alcun richiamo al piano di classifica;

3. il due motivi di ricorso, strettamente connessi e perciò suscettivi di esame congiunto, sono fondati. L’obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59, è subordinato, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del R.D. cit., art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro di intervento del consorzio sulla quale le opere consortili sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall’autorità regionale (ancorchè, come precisato da Cass. n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest’ultimo è l’atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio. Questa Corte ha precisato in più occasioni che, “in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l’esistenza, in quanto quest’ultimo, distinguendosi dal plano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto”(così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13). La decisione impugnata non è in linea con i principi sopra enunciati. La commissione tributaria regionale del Lazio ha infatti ritenuto di ricollegare l’obbligo di contribuzione alla mera inclusione dei terreni nel comprensorio consortile e alla approvazione del piano di classifica;

4. il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, per nuovo esame;

5. la commissione dovrà pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione.

Così deciso in Roma, 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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