Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23245 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 4450-2014 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE ED AGRO ROMANO, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 245/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 245/06/13 del 4 luglio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata alla Agenzia del Demanio da parte di Equitalia Sud spa per conto di esso ricorrente, relativa ai canoni consortili pretesi in riferimento a terreni di proprietà dell’Agenzia inclusi nel perimetro del comprensorio consortile, per gli anni dal 2004 al 2007;

2. la commissione tributaria regionale ha rilevato che Consorzio non aveva fornito la prova del presupposto impositivo costituito da ciò che i terreni in questione avessero ricevuto un concreto beneficio -beneficio che, aggiungeva incidentalmente, “nel caso di specie non era monetizzabile e anche solo configurabile”- e avessero assunto un maggior valore, per effetto dall’attività consortile;

3. l’Agenzia ha depositato atto di costituzione;

4. Equitalia Sud non ha svolto difese;

5. il Consorzio e l’Agenzia del Demanio hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta che la commissione, affermando -evidentemente sul presupposto della natura demaniale dei terreni in questione- che il beneficio conseguente all’attività consortile “non era monetizzabile o anche solo configurabile”, ha falsamente applicato il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 1, e art. 59, art. 860 c.c., L. reg. Lazio 21 gennaio 1984, n. 4, art. 11 ss., dal cui combinato disposto emerge che anche lo Stato come ogni altro proprietario di immobili che tragga beneficio dall’attività del consorzio è soggetto al pagamento del contributo;

2. con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la commissione ritenuto onere di esso ricorrente provare che i terreni dell’Agenzia del Demanio fossero stati beneficiati dall’attività consortile laddove la commissione avrebbe dovuto invece ritenere onere dell’Agenzia dimostrare il contrario, stante il carattere generico della contestazione sollevata dalla consorziata in ordine alla legittimità del piano di classifica;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non attinge la ratio della decisione -costituita dalla mancanza di prova del concreto beneficio ritratto dai fondi dell’Agenzia per effetto delle opere realizzate dal Consorzio- essendo invece riferito ad un passaggio incidentale della motivazione della sentenza;

4. con riguardo al secondo motivo si osserva quanto segue. Questa Corte ha affermato il principio per cui l’onere della prova del beneficio, diretto e specifico, derivante dalle opere realizzate dal consorzio, per i fondi inclusi nel comprensorio (beneficio che, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, costituisce il presupposto dell’obbligo dei proprietari di quei fondi di contribuire alle spese del consorzio e, quindi, del loro assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo) è a carico del contribuente in caso di difetto di sua contestazione del piano di classifica (atto con cui sono individuati i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione) ed è invece a carico del consorzio nel caso opposto (v. Cass. SU n. 11722 del 14/05/2010 e, fra altre, Cass. n. 20681/14; Cass. n. 21176/14). La Corte ha sottolineato che la contestazione del piano di classifica in tanto produce effetto sul riparto dell’onere della prova in quanto abbia contenuto specifico (tra molte, Cass. n. 24356/2016; n. 21176/2014; n. 9099/12; n. 4671/12) e non si esaurisca nella generica affermazione dell’illegittimità del piano. La commissione tributaria regionale si è limitata a dare conto del fatto che l’Agenzia del Demanio, nell’originario ricorso, “eccepiva… l’illegittimità del piano di classifica”. La decisione impugnata è motivata in diritto in modo tale da non consentire di comprendere se i principi espressi dalla Corte e sopra enunciati sono stati rispettati o se invece un’eccezione di illegittimità del piano è stata ritenuta idonea di per sè, senza indagine sulla relativa specificità, ad incidere sulla regola desumibile dall’art. 2697 c.c.. Il motivo in esame è dunque fondato e va accolto;

5. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, per nuovo esame;

6. la commissione dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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