Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23245 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, (ud. 03/04/2017, dep.05/10/2017),  n. 23245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11314-2012 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA, 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI SIBIO;

– ricorrente –

contro

I.G., in proprio e quale erede di I.R.,

D.L.E. quale erede di I.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1050/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L., proprietaria di un immobile ad uso abitativo sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al locale Tribunale G. e I.R., comproprietari di un terreno e di un fabbricato confinante, per l’accertamento del confine tra i rispettivi dominii e la condanna dei convenuti a cessare ogni passaggio pedonale e veicolare sulla sua proprietà. Chiedeva, inoltre, la dichiarazione di nullità di una scrittura privata tra lei e i convenuti, nella parte in cui era stata contemplata la cessione gratuita a I.R. di una porzione di terreno di sua proprietà, in quanto qualificabile come donazione e, quindi, nulla per difetto di forma.

Nel resistere in giudizio i convenuti domandavano in via riconvenzionale che fosse rettificata la linea di confine tra le rispettive proprietà così come contenuta nell’atto di donazione 26.4.1982 (da cui le parti avevano acquistato i rispettivi diritti di proprietà), relativamente all’area contrassegnata dalla lettera “C”, area che domandavano fosse assegnata loro.

Il Tribunale con sentenza n. 544/06 determinava la linea di confine tra le rispettive proprietà delle parti, dichiarava l’attrice carente d’interesse ad agire in negatoria servitutis, e I.R. carente d’interesse ad agire rispetto all’assegnazione dell’area di cui alla lettera “C” della scrittura privata 25.9.1989.

Adita da M.L., la Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione contro detta sentenza. In particolare, respinta l’istanza di riunione della causa con altro giudizio d’appello tra le stesse parti, avente ad oggetto lo scioglimento delle comunione tra di loro, osservava la Corte ligure che la scrittura del 25.9.1989 non era una donazione, ma un negozio a carattere transattivo, avente un contenuto determinabile per il riferimento ivi operato ad un’apposita planimetria allegata.

Quanto alla regolamentazione del confine, rilevava che la c.t.u. espletata lo aveva identificato in una dividente generata dal frazionamento n. 45/82 redatto dal geom. O., allegato all’atto di donazione notaio Ra. del 29.4.1982, difforme, però, dalla cartografia catastale, poichè quanto ivi accertato non corrispondeva a quanto in essere. Tale accertamento tecnico, osservava la Corte genovese, appariva congruamente motivato e basato su di un punto fisso certo (lo spigolo di un fabbricato preesistente alla variazione catastale), sicchè doveva essere confermata.

In ordine all’azione negatoria servitutis, osservava che era risultata provata l’insussistenza del lamentato passaggio sulla proprietà M., poichè, materializzati i vertici di confine, un’autovettura di grosse dimensioni in manovra di uscita dall’area di parcheggio della proprietà I. non avrebbe invaso la proprietà della M..

Contro tale sentenza M.L. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

I.G. ed D.L.E., il primo anche in proprio, entrambi quali eredi di I.R., sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo si esaurisce in un’istanza di riunione del ricorso ad altri due, proposti contro le sentenze della Corte d’appello di Genova nn. 1051/11 e 1052/11, in quanto pronunciate tra le stesse parti ed aventi ad oggetto questioni giuridiche identiche.

Riunione che il Collegio non stima necessaria ex art. 335 c.p.c., diverse essendo le sentenze impugnate, nè altrimenti opportuna per l’economia dei giudizi.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. e il vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene parte ricorrente che la scrittura del 25.9.1989 non reca l’indicazione del luogo (città e via) dell’area ceduta, nè la identifica catastalmente e mediante i confini o il riferimento alle vie pubbliche, per cui tale contratto, non potendosi fare riferimento ad elementi estrinseci ad esso, dovrebbe ritenersi nullo. Soggiunge parte ricorrente che “(è) quasi scontato che i sottoscrittori di un contratto abbiano un certo grado di contezza circa l’oggetto della loro manifestazione di volontà negoziale, ma l’art. 1346 c.c. (…) va al di là di ciò che le parti intendessero negoziare, rivolgendosi esso ad un interprete estraneo al contratto stesso; interprete che deve, comunque, essere in grado di identificare tale oggetto utilizzando esclusivamente i dati inseriti nel documento o da questo espressamente richiamati” (così, testualmente, nel ricorso).

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

In disparte che la violazione di legge può derivare solo dall’interpretazione datane dal giudice, e non dal risultato dell’analisi fattuale condotta per riscontrarne nello specifico gli elementi normativi, va osservato che contrariamente a quanto mostra di opinare parte ricorrente l’attività interpretativa del giudice opera sempre entro l’ambito della cornice di riferimento comune alle parti. La quale ultima, a sua volta, essendo deputata a separare il thema decidendum dal thema probandum, è data una volta e per tutte, e non già a corrente alternata secondo le mutevoli esigenze delle difesa dialettica.

Nello specifico, la Corte di merito ha accertato che le parti si sono riferite alla divisione di un compendio immobiliare ubicato in (OMISSIS), negoziata mediante la scrittura del 25.9.1989, divisione cui la stessa M. ha aderito (v. la narrativa a pag. 3 della sentenza impugnata e a pag. 3 del ricorso per cassazione). E poichè l’odierna parte ricorrente non solo non deduce l’esistenza di altri beni comuni, ma finisce altresì per ammettere che l’area in questione sia esattamente quella posta sul retro dell’edificio di (OMISSIS), tanto da aver chiesto espressamente il rigetto del “capo di domanda ex adverso proposto riguardo alla porzione di terreno posta sul retro del fabbricato (contrassegnata con la lettera C nella planimetria allegata alla scrittura privata 25.9.89) in quanto infondata” (v. pag. 3 del ricorso), va da sè che ogni doglianza sul punto è frutto di mere torsioni verbali, prive di spessore giuridico.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 782 c.c. e della L. n. 89 del 1913, art. 48 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce che la Corte d’appello, nell’interpretare la scrittura in oggetto ne avrebbe operato una lettura acritica, valorizzando l’espressione per cui l’attribuzione dell’area a I.R. derivava dalla “rivendica per accordi precedenti tra le parti non correttamente interpretati dal tecnico redattore del tipo di frazionamento in sede di divisione avvenuta in precedenza”. Tale espressione, contenuta nel contratto, rappresenterebbe una finzione, poichè non vi sarebbe stata tra le parti alcuna divisione o frazionamento, e comunque il contratto, ove inteso come transazione, sarebbe nullo per difetto di causa o di forma, mancando un correlativo sacrificio imposto a I.R..

3.1. – Il motivo è infondato, perchè: a) propone una lettura alternativa della scrittura del 25.9.1989 e attraverso di essa una mera critica all’interpretazione operatane dalla Corte di merito, senza assumere e dimostrare la lesione di alcun canone d’ermeneutica contrattuale, la sola che potrebbe nel contesto legittimare una doglianza di violazione di legge; b) non considera che sono pienamente legittime sia le divisioni transattive che le transazioni divisorie, in quanto attraverso tali contratti vengono ad un tempo realizzati gli obiettivi dello scioglimento della comunione e quelli della cessazione o prevenzione della litigiosità tra gli eredi (Cass. n. 8946/09); prevenzione che nella specie la Corte distrettuale ha ravvisato – con un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede – nella funzione di accertamento d’un pregresso errore compiuto dal tecnico che aveva redatto la rappresentazione grafica dei luoghi.

4. – Il quarto motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 782,1350,1363,1432 e 1433 c.c. e L. n. 89 del 1913, art. 48 nonchè il vizio motivazionale, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, nn. 3 e 5. Parte ricorrente deduce che è inesistente l’accertamento dell’errore tecnico di rappresentazione grafica che la Corte territoriale ha supposto a base della parte contestata della scrittura del 25.9.1989. Infatti, la rappresentazione grafica catastale dei luoghi risale ad epoca anteriore all’atto notaio Ra. del 29.4.1982, con il quale Vittorio I. donò a Leonella M. ed a I.R. vari beni tra cui l’area di cui i due oggi discutono; donazione, questa, che espressamente richiama il tipo di frazionamento n. 45/82 approvato dall’U.T.E. il 1.4.1982, firmato dai comparenti e allegato all’atto stesso. La relativa modifica, pertanto, avrebbe richiesto una rettifica dell’atto di donazione originario, con le medesime forme previste dalla legge (atto pubblico e presenza di due testimoni).

4.1. – Il motivo è infondato per la sua intrinseca e manifesta illogicità.

Come esattamente osservato dai giudici d’appello, la volontà del comune dante causa espressa nella donazione del 29.4.1982 non è modificata dalla successiva scrittura del 25.9.1989. Ormai proprietari dei beni loro trasferiti, i donatari ben potevano disporne in qualunque modo, vuoi attraverso una divisione transattiva, vuoi mediante una transazione divisoria, senza con ciò dover previamente modificare o rettificare il contenuto del loro titolo di provenienza.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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