Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23244 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/10/2020), n.23244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25017/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B. AUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 17/12/2013 depositata il 18 marzo 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 17/12/13 depositata in data 18 marzo 2013 la Commissione tributaria regionale della Liguria, accoglieva l’appello principale proposto da B. Auto S.r.l. e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, contro l’avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP 2007 emesso in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti per importazione di autovetture da Stato infracomunitario.

– La CTP aveva confermato solo la ripresa IVA in capo alla contribuente, una società a ristretta base sociale con quote suddivise tra tre soci, facendo cadere le restanti. La CTR riteneva in accoglimento dell’appello principale di dover annullare anche la ripresa IVA per aver l’Agenzia tardivamente individuato in appello il titolo di responsabilità solidale della contribuente per l’IVA evasa dal cedente nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis.

– Il rigetto dell’appello incidentale dell’Agenzia, tanto quanto alla deducibilità dell’IVA quanto alla detraibilità dei costi, era motivato alla luce dello ius superveniens di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, e dell’accertamento compiuto dai giudici di primo grado circa la diligenza posta in essere dalla società contribuente nei confronti delle ditte fornitrici risultate cartiere, circostanza ritenuta decisiva anche ai fini della valutazione dei criteri di effettività, inerenza, completezza, certezza e determinatezza.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a tre motivi. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonchè dei principi comunitari in materia di IVA, per aver la CTR mancato di individuare il titolo giuridico del divieto di detrazione IVA in tali previsioni normative nonostante i fatti posti all’evidenza del giudice individuanti con esattezza operazioni soggettivamente inesistenti.

– Il motivo è fondato. Va premesso che “Il principio “iura novit curia”, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019, Rv. 656335 02). Ciò detto, la controversa questione della detraibilità dell’IVA va governata alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale costante secondo cui ove l’Amministrazione finanziaria, contesti “che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

– Orbene, è la stessa sentenza a dar atto del fatto che l’Agenzia ha contestato alla contribuente “l’effettuazione di operazioni commerciali a prezzi inferiori a quelli di mercato grazie alla consapevole partecipazione al meccanismo preordinato ad evadere l’IVA” (cfr. pp. 4 e 5 sentenza). Inoltre, per autosufficienza ha riprodotto alle pagg. 8 e 9 del ricorso le motivazioni dell’atto impositivo e sintetizzato gli elementi di fatto posti all’attenzione della CTR ai fini della dimostrazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e della conoscibilità di tale stato di cose da parte della contribuente. Gli elementi sono la pacifica natura di cartiere delle società apparenti cedenti, il contatto diretto tra la contribuente ed i fornitori tedeschi e il fatto che sceglieva le auto da acquistare sul sito internet dei fornitori infracomunitari, il prezzo pagato dalla contribuente alle società interposte inferiore a quello praticato dal fornitore infracomunitario, la ristretta base sociale della società appartenente ad un medesimo nucleo familiare, la continuità e intensità dei rapporti economici derivanti dalle operazioni contestate, la necessaria conoscenza dei prezzi praticati dalle interposte inferiori a quelli praticati dai fornitori comunitari dal momento che era la contribuente a scegliere su internet le singole vetture. In presenza di tali fatti, e della contestata detrazione dell’IVA, era compito del giudice del merito individuare il precetto con i connotati della “normatività e della giuridicità”, necessariamente il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, e confrontare i fatti con i principi giurisprudenziali sopra richiamati per la decisione sulla detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

– Resta assorbito il secondo motivo, articolato in termini di eventuale nullità della sentenza nell’ipotesi interpretativa di un presunto mutamento del titolo del recupero a tassazione ai fini IVA sulla base del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, alla luce dell’accoglimento del motivo primo incentrato sulla naturale sussunzione della fattispecie nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

– E’ assorbito anche il terzo motivo, articolato in via subordinata, con cui viene dedotto il vizio motivazionale per motivazione contraddittoria sui medesimi fatti posti a base del primo motivo, decisivi e controversi oggetto di discussione tra le parti.

– La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

PQM

La corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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