Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23243 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. I, 08/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15032/2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato ADELE PEZONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRINDISI Vittorio, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 50963/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2.3.09, depositato l’1/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministro della giustizia, con ricorso del 27 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti di S.A., il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 1 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso di S.A. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, – in contraddittorio con il Ministro della giustizia il quale ha concluso per la reiezione del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 13.500,00, oltre gli interessi dalla domanda;

che resiste, con controricorso, S.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, il Ministro della giustizia sostiene che, nel costituirsi dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, aveva eccepito di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto questa non aveva partecipato al giudizio presupposto, promosso da S.P. nei confronti di S., P., An., M. ed S.I.C., avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di beni ereditari, e che, nonostante la proposizione di tale eccezione, i Giudici a quibus l’hanno del tutto ignorata, omettendo di menzionarla anche nella esposizione dei fatti processuali, ove precisano soltanto che “L’avvocatura dello Stato si è costituita chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di prova del danno e, in subordine, la liquidazione nei limiti” di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 7;

che la controricorrente, pur confermando tali fatti processuali – cioè la proposizione di detta eccezione e l’omessa sua considerazione da parte della Corte romana – sostiene che la mancata partecipazione al processo presupposto è meramente apparente e frutto di un refuso, come risulta dall’esame degli atti dello stesso processo presupposto;

che il ricorso merita accoglimento;

che è pacifico in causa – e risulta comunque dagli atti dei processo a quo – che la Corte Romana non ha considerato, omettendo la pronuncia sulla questione relativa, la eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della ricorrente sollevata con l’atto di costituzione dal Ministro della giustizia, eccezione astrattamente idonea a definire il giudizio per equa riparazione promosso da S.A.;

che tale vizio, riconducibile alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., determina la nullità del decreto impugnato e comporta il rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà procedere alla decisione su detta questione preliminare ed eventualmente sul merito della presente causa, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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