Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23243 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, (ud. 16/02/2017, dep.05/10/2017),  n. 23243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9510-2013 proposto da:

D.S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL VIMINALE 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GALLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO LICCHETTA;

– ricorrente –

contro

C.M., M.F., M.A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato FABRIZIO LICCHETTA, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 D.S.A. conveniva in giudizio M.N., chiedendo al Tribunale di Lecce di accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo e l’abusivo esercizio, ad opera del convenuto, della stessa; si costituiva il convenuto, il quale a sua volta domandava di riconoscere l’esistenza della servitù di passaggio, costituita con l’atto di compravendita del fondo (posto in essere con il padre dell’attore) e, previo accertamento che le opere costruite dall’attore impedivano l’esercizio della servitù, di ordinarne la demolizione.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 2008, rigettava la domanda di D.S. di negatoria servitutis, accogliendo quella relativa all’abusivo passaggio esercitato dal convenuto attraverso il cortile dell’attore; rigettava le domande proposte dal convenuto, dovendosi ritenere non più esistente l’originaria servitù costituita con l’atto di compravendita, essendo il passaggio da essa previsto stato inglobato nella sede di una successiva pubblica via.

2. C.M., F. e M.A.G., eredi di M.N.G., proponevano appello. Si costituiva D.S.A., il quale chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28 febbraio 2012, in riforma della pronuncia del Tribunale, rigettava le domande proposte da D.S.A. e accoglieva le domande riconvenzionali avanzate in primo grado da M.N..

3. D.S.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., il 13 febbraio 2017, oltre il termine fissato dalla disposizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla non adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e con riferimento alla esistenza della servitù di passaggio pedonale lungo il confine nord del fondo intero”, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 che è in relazione ai criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.”.

Il motivo, articolato in due sottomotivi, che si sostanzia nonostante l’accenno agli artt. 1362 e 1363 – nella censura di “assenza nella sentenza d’appello di una minima adeguata motivazione”, è infondato.

La Corte d’appello, infatti, motiva in modo sufficiente e immune da vizi logici la mancata adesione, nell’esercizio del proprio ruolo di peritus peritorum, all’interpretazione data dal consulente tecnico d’ufficio (e fatta propria dal giudice di primo grado).

2. Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” con riferimento agli artt. 61,62,116 e 191 c.p.c. “espresso rimando all’art. 1051 c.c., comma 4”, nonchè “omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, ovvero sulla illegittimità del passaggio esercitato dal M. nel cortile del D.S.”.

Secondo il ricorrente, dato che ormai il fondo di M. non è più da tempo intercluso, la Corte d’appello avrebbe omesso di provvedere sulla domanda relativa all’esercizio abusivo del passaggio esercitato da M. sul suo cortile, nonostante il giudice di primo grado avesse definito tale passaggio illegittimo e in violazione dell’art. 1051 c.c., comma 3.

La censura è infondata. La Corte non ha infatti, come invece sostiene il ricorrente, confusamente abbandonato le conclusioni del giudice di primo grado, ma ha ritenuto – con motivazione coerente e sufficiente – che il tracciato originario della servitù di passaggio (costituita inter partes) non sia stato incorporato in una pubblica via e ha dichiarato l’esistenza della servitù sull’originario tracciato, rigettando così la domanda di abusivo passaggio invece accolta in primo grado.

3. Il ricorso va quindi respinto.

Non avendo gli intimati svolto difese, nulla si dispone in punto spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA