Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23242 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/10/2020), n.23242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11605/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.L., titolare della ditta individuale PRESTIGE CAR MOTOR

DI L.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Gramsci

34 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Ioffredi, rappresentato e

difeso dall’Avv. Francesco Mancini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 167/9/2012 depositata il

13 marzo 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 167/9/12 depositata in data 14 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto da L.L. avverso la sentenza n. 269/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Pescara, la quale aveva riunito e rigettato i ricorsi del contribuente contro due avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP 2004 e 2005 in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti per importazione di autovetture da Stato infracomunitario.

– La CTR riteneva di non condividere la decisione di primo grado, escludendo vi fosse tra il soggetto interposto (Import Car di D.D.) ed il contribuente un accordo frodatorio a fini fiscali e, dunque, la prova di un’intesa volta all’evasione IVA.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidato ad un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione di giudicato parziale sollevata in controricorso, in quanto anche le riprese per II.DD. circa la deducibilità di costi e non solo quelle per indebita detrazione dell’IVA sono oggetto del motivo di ricorso. In ricorso infatti, tra l’altro, si legge: “In tal modo la CTR, in violazione delle norme sopra indicate, disapplica i principi sul riparto dell’onere probatorio, sul valore e sul funzionamento delle presunzioni nell’accertamento sia delle II.DD. che dell’IVA.”. Inoltre, non vi è alcun automatismo tra deducibilità dei costi ed operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32587 del 12/12/2019, Rv. 656018 – 01).

– Con l’unico motivo – che si scompone in due in quanto articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 2697, 2699 e ss. c.c., e dell’art. 2727 e ss. c.c., nonchè l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per aver la CTR mancato di applicare il corretto canone di riparto dell’onere della prova.

– Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., in primo luogo perchè enuclea con sufficiente precisione le due distinte aree del vizio motivazionale e della violazione di legge. In secondo luogo, il mezzo di impugnazione rispetta il principio di autosufficienza, in quanto fa valere una violazione di legge asseritamente commessa dalla sentenza d’appello e di cui il ricorso riporta i passaggi rilevanti nella sua prospettazione.

– Il motivo è fondato. Va rammentato l’insegnamento giurisprudenziale costante secondo cui ove l’Amministrazione finanziaria, contesti “che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

– Orbene, nella fattispecie, pacifico il fatto che l’interposta Import Car di D.D. fosse un soggetto fittizio, collide frontalmente con tale consolidata giurisprudenza l’affermazione da parte della CTR secondo la quale sarebbe stato necessario provare l’esistenza di un “accordo fraudolento” (cfr. p. 4 sentenza) tra il contribuente e il missing trader volto all’evasione dell’IVA. Così facendo, la CTR manca di identificare il corretto contenuto del canone dell’onere della prova da ripartire e, al tempo stesso, omette di motivare circa la mera conoscibilità della frode, in riferimento al canone della diligenza massima esigibile da parte di un operatore accorto.

– La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

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