Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23242 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. II, 20/08/2021, (ud. 09/07/2020, dep. 20/08/2021), n.23242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31613/2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

TREDICINE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3673/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 3673/2018 pubblicata il 16 aprile 2018, il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 28628 del 2016, ha rigettato la domanda con cui Q.B. ha chiesto la condanna di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI s.p.a.) al pagamento dell’importo di Euro 359,05 oltre interessi a titolo di compenso professionale, ed ha condannato il Q. al pagamento delle spese di lite.

2. Dopo aver rilevato che era pacifico che il Q. avesse svolto, in qualità di perito assicurativo, “circa ottomila incarichi” per conto della società di assicurazioni, con retribuzione media di 40,00 Euro a pratica, il Tribunale ha rigettato la domanda con la quale il predetto aveva richiesto il pagamento del saldo, sul presupposto che l’importo percepito non rispettava i minimi tariffari.

2.1. Secondo il Tribunale plurimi indizi deponevano nel senso che le parti – senza formalizzarlo per iscritto – avevano raggiunto un accordo sulla retribuzione in deroga, e tale accordo non poteva ritenersi penalizzante per il Q. a fronte del numero elevatissimo di incarichi.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Q.B. sulla base di otto motivi, ai quali resiste UnipolSai Assicurazioni spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che il Collegio non ravvisa le condizioni di cui all’art. 374 c.p.c., per rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite, né si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 339 c.p.c. e inammissibilità dell’appello, assumendosi che i motivi di gravame avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, non fossero riconducibili al novero previsto dall’ultimo comma della norma asseritamente violata.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione del giudicato esterno (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.) costituito dalla sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19575 del 2016, divenuta irretrattabile in data 10 luglio 2018, che ha accertato tra le stesse parti il diritto del sig. Q. al corrispettivo richiesto per prestazione analoga a quella oggi azionata, escludendo l’abusivo frazionamento del credito.

4. Con il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 274 c.p.c., il ricorrente assume che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata riunione dei numerosi giudizi pendenti in primo grado, tutti aventi ad oggetto la remunerazione dell’attività svolta dal Q. per UnipolSai spa.

5. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1175,1375 c.c., art. 111 Cost..

Il ricorrente richiama giurisprudenza comunitaria e amministrativa dalla quale emergerebbe che l’attività svolta dal perito assicurativo rientrerebbe nella nozione funzionale di impresa, non essendo rilevante in senso contrario l’esistenza di un mandato continuativo che di regola caratterizza il rapporto tra l’impresa di assicurazioni ed il perito. Tale rapporto, del resto, non garantirebbe alcuna retribuzione definitiva al perito, né la prosecuzione nel tempo del rapporto stesso, né tutelerebbe il perito dal decorso della prescrizione breve, con la conseguenza che questi assumerebbe in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività svolta.

6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13-bis (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), inserito dalla L. n. 172 del 2017, art. 19 quaterdecies, in tema di equo compenso per le prestazioni degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie ed assicurative.

Il ricorrente riporta il testo integrale della disposizione, espressamente applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. n. 81 del 2017, art. 1, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile.

7. Con il sesto motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il Q. avrebbe accettato il compenso significativamente inferiore a quello previsto dalla tariffa professionale. La circostanza sarebbe stata contestata nel giudizio di merito, e sarebbe comunque smentita dalla documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dalla quale emergerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti in relazione ad ogni singolo incarico, oltre a non avere mai percepito l’importo di Euro 40,00 per ciascun incarico.

8. Con il settimo motivo è denunciata “violazione del giudicato implicito delle sentenze nn. 18808, 18809, 188010 del 2016” di questa Corte Suprema, sull’assunto che tali pronunce, che hanno accolto altrettanti ricorsi del Q., avrebbero negato in via definitiva l’unitarietà dell’obbligazione.

9. Con l’ottavo motivo è denunciata erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017, in tema di infrazionabilità del credito.

Nella diffusa trattazione del suddetto tema, il ricorrente sottolinea che nella fattispecie in esame mancherebbe un legame intrinseco tra gli incarichi a lui affidati, versandosi nell’ambito di prestazioni in regime di libera professione, e che, pertanto, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente il principio sancito da Sezioni Unite n. 4090 del 2017. In assenza di deduzione sull’esistenza di un interesse meritevole di tutela a fondamento del frazionamento, il Tribunale avrebbe dovuto concedere il termine per memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2.

10. Il primo motivo di ricorso è fondato.

10.1. Il Tribunale ha invertito l’ordine dell’esame dei motivi di appello e ha giudicato nel merito della pretesa del Q., laddove avrebbe dovuto verificare se, come prospettato dalla società appellante, la stessa pretesa integrasse un’ipotesi di frazionamento del credito privo di giustificazione.

L’errore in cui è incorso il Tribunale costituisce violazione dell’art. 339 c.p.c., u.c..

La norma indicata consente l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità (di valore inferiore ad Euro 1.100,00) soltanto per vizi delle regole processuali, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, e ciò comporta che il giudice d’appello non possa anteporre l’esame del merito a quello della questione che determina l’ammissibilità dell’appello.

11. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà al riesame dell’appello secondo l’ordine dei motivi ivi prospettati, in esito al quale regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

 

 

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