Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23242 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12187-2016 proposto da:

INOX MARKET SERVICE S.P.A. GIA’ INOX MARKET SERVICE S.R.L. – in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI CATTIVERA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO FURLANETTO;

– ricorrente –

contro

IAR SILTAL S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE LUCIANO PORTINARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1980/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 7 novembre 2015, ha rigettato il gravame di Inox Market Service avverso l’impugnata sentenza che aveva accolto l’azione revocatoria dei pagamenti eseguiti dalla Iar Siltal, in amministrazione straordinaria, nel semestre anteriore alla domanda di ammissione alla procedura (dal 14 ottobre 2004 al 14 aprile 2005), ritenendo raggiunta la prova della scientia decoctionis sulla base di diversi indici presuntivi (un accordo tra le parti in data 9 marzo 2005 che prevedeva un piano di rientro per un importo considerevole, nel quale la Inox aveva riconosciuto la necessità di provvedere ad una dilazione del pagamento delle fatture; la presenza di numerose procedure monitorie ed esecutive e istanze di fallimento; allarmanti notizie di stampa).

La Inox ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui si è opposta la Iar Siltal in a.s..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, violazione dell’art. 2727 c.c. e art. 115 c.p.c.. Esso è inammissibile, alla luce del principio secondo cui, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, legge fall., la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass. n. 8827/2011).

Inoltre, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016, n. 11892/2016).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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