Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23241 del 04/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19997-2016 proposto da:

METALMARSA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

Unico e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO GIANNUOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA’, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Metalmarsa srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 135/06/2016, depositata in data 15/01/2016, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi di accertamento emessi per maggiori IRPEG, IRES ed IRAP dovute in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, a fronte della contestazione dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, a seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti di una terza società, committente della contribuente, risultata, secondo l’Ufficio, solo formalmente esistente, in quanto del tutto priva di strutture operative per il commercio, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che erroneamente giudici di primo grado avevano qualificato “come soggettivamente inesistenti (ma comunque effettive)” le fatturazioni relative a cessioni di merce solo apparentemente proveniente dalla terza società, pacificamente non operativa, avendo invece l’Agenzia delle Entrate costantemente ribadito che riteneva “oggettivamente” false le suddette fatture. In ogni caso, anche a volere aderire all’impostazione dei giudici di primo grado, la contribuente (la quale non aveva neppure ottemperato all’ordine “rivoltile dai primi giudici… sulla indicazione dei reali venditori delle merci e sui pagamenti nei loro confronti”) non aveva fornito prova della effettività e deducibilità dei costi, anche se soggettivamente inesistenti, in quanto “sia i dati contabili, sia i pagamenti effettuati non possono essere inequivocamente riferiti alle false fatture in questione”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, non avendo i giudici della C.T.R. motivato sulla “enorme attività argomentativa e soprattutto probatoria” svolta da essa contribuente, al fine di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.

2. La censura è inammissibile, essendo formulata con riferimento al pregresso articolato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In ogni caso, ove fosse possibile riferirla all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva al settembre 2012, la stessa è parimenti inammissibile, in quanto, nel mezzo di ricorso, non si indicano fatti storici il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto (con un generico richiamo a “n. 6 faldoni”, pag. 7 del ricorso, ed ai “più di milleecinquecento documenti” depositati in primo grado, pag. 12 del ricorso, laddove occorre la specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti e dei documenti, sui quali il ricorso si fonda, e dei dati necessari al reperimento degli stessi, cfr. Cass.195/2016) che non possono essere scrutinati in sede di legittimità (non essendo stato dedotto un error in procedendo).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente, dopo avere reiterato la contestazione (già avanzata con il primo motivo) in ordine all’omesso esame della “colossale attività probatoria ed argomentativa del contribuente” sulla oggettiva esistenza ed effettività delle operazioni contestate), lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, TUIR e D.L. n. 16 del 2012, art. 8 convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 2012, sotto il profilo che, anche nell’ipotesi, fatta propria dai giudici di appello, di operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte del disconoscimento di costi, l’Ufficio avrebbe dovuto anche ridurre i correlati ricavi.

4. La censura, con riguardo alla violazione del principio di inerenza, di cui all’art. 109 del TUIR, è inammissibile, in quanto non censura la ratio decidendi della statuizione impugnata, avente ad oggetto la indeducibilità dei costi per la mancanza dei requisiti di cui l’art. 109 TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determiinabilità degli stessi), cui è subordinata, in via generale, la deducibilità dei componenti negativi e la cui ricorrenza deve escludersi in relazione ad operazioni inesistenti (da ultimo, Cass. 7896/2016).

In relazione poi, al profilo della violazione del disposto di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8 la stessa censura è inammissibile, in quanto, nulla essendo detto, al riguardo, nella sentenza, la ricorrente avrebbe dovuto precisare in quale sede processuale, nel giudizio di merito, essa aveva prospettato la questione (non essendo sufficiente il generico rinvio al ricorso introduttivo).

Non è qui in discussione (essendo stato il giudizio di primo grado definito con sentenza della C.T.P. di Milano del 2014, già nella piena vigenza del D.L. n. 16 del 2012) l’applicabilità d’ufficio dello ius superveniens nel giudizio di legittimità, in relazione alla attinenza, anche indiretta, della disciplina sopravvenuta alle questioni trattate nel ricorso (Cass. nn. 4070 del 2004, 10547 del 2006, 16642 del 2012; sul tema del disposto dell’art. 8 citato, Cass. 2064/2016).

In ogni caso, la stessa è inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non indicando la contribuente quali sarebbero i ricavi che, in quanto correlati ai costi fittizi, non devono concorrere a formare il reddito imponibile. Infatti, come da questa Corte chiarito (Cass.21189/2014; Cass.7896/2016), “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà dei componenti positivi che, ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ove direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA