Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23240 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 20/08/2021), n.23240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22178/2020 R.G. proposto da:

M.W., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Francesca Campostrini, (che indica per comunicazioni e

notificazioni l’indirizzo PEC avvfrancescacampostrini.puntopec.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 593/2020

pubblicata il 18/02/2020;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/06/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;

– avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso dedotto censura la gravata sentenza per violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. di Conversione n. 46 del 2017, art. 1, con modificazioni, del D.L. n. 13 del 2017;

– il motivo è inammissibile;

– in primo luogo, parte ricorrente non documenta e neppure allega espressamente che alla discussione e deliberazione della causa abbiano effettivamente concorso magistrati applicati alla Corte territoriale in violazione del principio di specializzazione;

– secondariamente, il provvedimento Presidenziale di cui al motivo non risulta né trascritto in ricorso per cassazione, né prodotto in atti a questa Corte nel giudizio di Legittimità; ne deriva il difetto di autosufficienza del motivo che lo rende ulteriormente inammissibile;

– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere la Corte di Venezia ignorato le risultanze delle COI indicate dall’appellante e prodotte in primo grado e nell’atto di appello e fondato in particolare la propria decisione su COI risalenti agli anni 2015-2016;

– il motivo è infondato;

– con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. C) Legge cit., va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018). Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato – mediante il ricorso a diverse fonti internazionali aggiornate – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del Punjab in Pakistan ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 2/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure sul punto del ricorrente si appalesano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito (Cass. 8757/2017);

– infine, diversamente da quanto dedotto specificamente sul punto in ricorso, la Corte di appello ha in realtà fatto riferimento anche a plurime fonti informative datata 2017 e 2018 (pag. 10 della sentenza gravata);

– il terzo motivo si incentra sulla violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 294 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte d’appello ritenuto insussistente in capo al richiedente il requisito della vulnerabilità;

– il motivo è inammissibile;

– il ricorrente non ha dedotto alcunché quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico all’attuale situazione del Pakistan. Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

– il quarto motivo censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello desunto in modo apodittico la non credibilità del ricorrente, in violazione dei criteri legali prescritti;

– il motivo è inammissibile;

– infatti, poiché la sentenza risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012, trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poiché formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non è consentita a deve esser

dichiarata inammissibile; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– comunque, nel presente caso dalla lettura della pronuncia impugnata di evincono chiaramente le ragioni della decisione che non risulta quindi affatto apodittica;

– quanto ai criteri utilizzati dalla Corte di appello per concludere in ordine alla inattendibilità del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 29163 del 2020; Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), ha chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 13578 del 2020, la quale ha anche puntualizzato che spetta “al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza”; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura della sentenza oggi impugnata (vedasi pagg. 4 del provvedimento gravato) nella parte in cui ha negato l’ettendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014; ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto Decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), rispetto ai quali, quindi, nemmeno rileverebbe l’accertamento della concreta situazione socio-politica del Punjab, regione del Pakistan;

alla luce della decisione sui motivi che precedono, il quinto motivo, peraltro articolato in modo del tutto generico, è assorbito;

– pertanto, il ricorso è rigettato;

non vi è luogo a statuizione sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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