Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23240 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16569-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. P.I. e C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAGLIANO SABINA, n.24, presso lo studio dell’avvocato MARIA GENTILE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GENTILE;

– ricorrente –

contro

INTERLAVORI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO,

n.2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2477/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che Equitalia Sud S.p.a propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva accolto l’appello dell’Inter Lavori Srl contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso dell’Inter Lavori Srl avverso una cartella di pagamento, avente ad oggetto Irap, Iva e interessi, per l’anno 2005; che, nella decisione impugnata, la CTR aveva accolto il gravame relativamente al difetto di motivazione della cartella, giacchè non sarebbero state specificate le modalità di calcolo delle voci “interessi”.

Diritto

CONSIDERATO

che, il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo, Equitalia Sud S.p.a lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.M. n. 321 del 1999, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR non avrebbe considerato che il contenuto della cartella è normativamente predeterminato, sicchè ove l’agente nel compilare la cartella rispetti la previsione di legge, riportando il contenuto della norma e si attenga al modello ministeriale, la cartella avrebbe dovuto reputarsi correttamente compilata sotto il profilo contenutistico e motivazionale. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non farebbe rientrare nel contenuto necessario della cartella l’indicazione del saggio di interessi applicato e del relativo tasso, essendo esso normativamente stabilito;

che, con il secondo, si invoca la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 30 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: il saggio di interessi sarebbe disciplinato da decreti ministeriali, regolarmente pubblicati sulla G.U. della Repubblica e dunque, sarebbe soggetto al principio ignorantia legis non excusat”; che, con il terzo motivo, si invoca la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: il processo tributario sarebbe un giudizio sull’atto e sul rapporto e dunque, ogni qual volta venga accolto un rilievo del contribuente, non idoneo a travolgere la pretesa impositiva nel suo complesso, il giudice dovrebbe quantificare il corretto ammontare del credito erariale;

che la società Interlavori S.r.l. ha depositato controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che – diversamente dall’opinione della CTR – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25 ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, il D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6 richiedono l’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione “analitica” di quegli elementi (Sez. 6-5, n. 26441 del 16/12/2014);

che, pertanto, essendo il contenuto della cartella normativamente predeterminato (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.M. n. 321 del 1999), laddove venga riportato il contenuto minimo previsto dalla legge, la cartella va ritenuta valida, anche perchè, tra gli elementi che la cartella deve contenere, non risulta l’indicazione del saggio di interessi applicato e del relativo calcolo;

che, secondo i principi elaborati da questa Corte in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Sez. 6-5, n. 14236 del 07/06/2017; Sez. 6-3, n. 4376 del 21/02/2017);

che il secondo e il terzo motivo restano assorbiti;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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