Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2324 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. un., 31/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 31/01/2020), n.2324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8487/2018 proposto da:

POLISPORTIVA VILLAGGIO DEL FANCIULLO – SOCIETA’ SPORTIVA

DILETTANTISTICA A R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dagli avvocati BENEDETTO GRAZIOSI e GIACOMO GRAZIOSI;

– ricorrente –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli

avvocati CLAUDIA MENINI e GAETANO PULIATTI;

– controricorrente –

e contro

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata l’8/1/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO Francesco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per rinuncia;

udito l’Avvocato Federica Manzi per delega dell’avvocato Gaetano

Puliatti.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Polisportiva Villaggio del Fanciullo – società sportiva dilettantesca a r.l. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi – avverso la sentenza del TSAP n. 4/2018, con la quale era stata respinta la domanda di impugnazione del diniego di concessione, del parere negativo espresso dall’Autorità di bacino e dei criteri adottati dal Comitato tecnico per il rilascio dei pareri con riguardo al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale da un pozzo ubicato nel Comune di Bologna, già esistente ma da tempo inutilizzato.

La Regione Emilia Romagna ha resistito con controricorso.

In data 22 novembre 2019 il difensore costituito per la società ricorrente ha depositato – sul presupposto che, nelle more, era intervenuto il rilascio della richiesta concessione del prelievo idrico – dichiarazione (del 9 ottobre 2019) di rinuncia al proposto ricorso (notificata ritualmente alla controricorrente il 30 ottobre 2019) ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritta dal legale rappresentante della stessa società e con apposizione del relativo visto per autentica da parte del difensore per essa costituito, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

La controricorrente Regione, con dichiarazione contenuta nella memoria del 9 dicembre 2019, regolarmente depositata e vistata dal suo difensore, ha accettato la rinuncia presentata dalla ricorrente, aderendo anche alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Pertanto, per effetto della sopravvenuta rituale rinuncia al ricorso, debitamente accettata, deve darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, con compensazione delle spese, per come richiesto da entrambe le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e ne compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA