Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2324 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 11/10/2010, dep. 01/02/2011), n.2324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22607/2008 proposto da:

COFIN SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappr.te pro tempore,

Amministratore Unico Rag. G.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI

MOGLIAZZA Giovanni Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

FINGEN SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1763/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 22/05/2007, depositata il 21/06/2007;

R.G.N. 2762/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Daniela GAMBARDELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Finagen s.p.a., ottenuto in data 19 marzo 2001 decreto ingiuntivo nei confronti della Cofin, fideiussore della Irit, utilizzatore, per il pagamento di L. 1.928.032.426 a titolo di canoni ed accessori, glielo aveva notificato presso l'”unità locale Ufficio di rappresentanza di Roma, Via del Tritone 66″, ma, non ricevuto, l’atto era stato depositato all’ufficio postale che lo aveva restituito per compiuta giacenza.

La Cofin, rigettato dal Tribunale il suo ricorso ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., avendo l’ingiungente provato che la notifica era avvenuta nella sede secondaria dell’ingiunta, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. poichè la sede legale era in (OMISSIS), pregiudizialmente eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello convenzionale di Venezia, ed il Tribunale, dichiarato inefficace il decreto per nullità della notifica di esso, non avvenuta nella sede legale, accoglieva nel merito l’opposizione non ravvisando la pattuizione della clausola risolutiva espressa.

La Finagen impugnava la sentenza in via principale e la Cofin in via incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2007, rilevato che la Cofin, nelle conclusioni del suo appello, in via preliminare e pregiudiziale, aveva chiesto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, ritenuta tale questione preliminare all’ammissibilità dell’opposizione tardiva e rilevato che, dalle visure camerali, risultava che fin dal 16 ottobre 2000 la s.p.a.

Cofin aveva una sede secondaria ed unità locale in Roma, via del Tritone 66, riteneva valida la notifica ivi effettuata per compiuta giacenza, e riformava la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile l’opposizione tardiva e confermava conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.

Ricorre per cassazione la Cofin s.p.a. La Finagen non ha espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo morivo la ricorrente si lamenta “sulla violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in combinato disposto e sulla conseguente violazione dell’art. 324 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Viola l’art. 346 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., il giudice che decida su domande non accolte in primo grado e non oggetto di specifica impugnazione d’appello, nel caso di specie confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni, specificatamente nel caso in cui la sentenza impugnata contenga più statuizioni distinte ed indipendenti l’una dall’altra, delle quali soltanto una venga impugnata. Viola l’art. 346 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., il giudice che decida su domande non accolte in appello e non oggetto di impugnazione, anche nell’eventualità che l’appellato vittorioso in primo grado su tali domande, nel chiedere il rigetto dell’appello chieda la conferma della statuizione non impugnata anche mediante una pronuncia dichiarativa. Conseguentemente viola l’art. 324 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c., il giudice che non rilevi anche d’ufficio il passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate con l’atto di appello, in quanto distinte ed indipendenti l’una dall’altra e da quella impugnata, da considerare giudicato interno, ancorchè l’appello sia ammissibile in relazione alla sola statuizione impugnata, con abbandono delle statuizioni non impugnate”.

Il motivo è inammissibile.

E infatti, ribadito che a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, non potendosi desumere dal contenuto del motivo o esser da questo integrato, altrimenti risolvendosi sostanzialmente in una omessa proposizione del medesimo, tale requisito deve esser idoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata e quindi deve esser correlato alla concreta fattispecie, non potendo esser limitato a chiedere alla Corte l’affermazione di un principio ovvio in astratto.

Pertanto, poichè i quesiti innanzi trascritti sono inidonei al fine di individuare il lamentato errore commesso dai giudici di appello che hanno ritenuto, alla luce delle impugnazioni hic et inde proposte, che il tema devolutum concerneva la questione dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva, non avendo la ricorrente correlato, con sintesi logico-giuridica, nei quesiti, tale decisum al contenuto delle impugnazioni in appello, il motivo è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo, subordinatamente, la ricorrente si lamenta “Sulla violazione dell’art. 145 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 46 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, e conclude con il seguente quesito di diritto: “E’ nulla la notifica effettuata ex art. 145 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, anche nella formulazione ante legge 40/2005 e 263/2005, qualora l’atto sia notificato presso una sede di rappresentanza della persona giuridica, altra essendo la sede legale risultante dal registro delle imprese e non risulti che la sede di rappresentanza non sia la sede effettiva, quale luogo in cui esiste il centro direzionale ed organizzativo della società, come previsto dall’art. 46 c.p.c.”.

Il motivo è fondato.

Ed infatti questa Corte ha più volte affermato che la sede effettiva dell’ente, presso la quale, in caso di sua non coincidenza con quella legale, i terzi possono, ai sensi dell’art. 46 cod. civ., comma 2, notificare gli atti destinati alla persona giuridica, non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della medesima oppure una persona che genericamente ne curi gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti, ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa della impresa, ed il relativo onere probatorio grava sulla parte non avvalsasi, in sede di notifica, del criterio della sede legale.

E poichè nella specie da un lato, come riassunto in narrativa, dalle visure camerali la sede di (OMISSIS) era indicata come “unità locale Ufficio Rappresentanza”; dall’altro la Corte di merito non ha motivato nè sulle prove su cui basare lo svolgimento in tale luogo di talune attività sociali sì da configurare una sede secondaria;

nè quelle da cui inferire che il predetto luogo era utilizzato come recapito per ragioni organizzative ovvero ad esso era addetta una persona preposta ad uffici di rappresentanza della persona giuridica, ancorchè nessuno abbia preso in consegna l’atto a questa destinato, la censura va accolta e la causa va rinviata per nuovo esame di merito alla luce dei principi innanzi richiamati.

Il giudice di rinvio provvedere altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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