Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23239 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4960-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILDERIVER SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio ha accertato il diverso valore di una rendita catastale di un immobile per il quale la società contribuente EDILDERVER s.n.c. aveva attivato la procedura DOCFA;

– la commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente l’appello rideterminando la rendita catastale dell’immobile;

– C.T.R. di Napoli, con sentenza depositata il 22.2.2012, ha dichiarato improponibile l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio, in quanto tardivo;

– avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate quale successore dell’Agenzia del Territorio, mentre il contribuente resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, art. 38, comma 3, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1, nonchè dell’art. 327 c.p.c., comma 1; in particolare, ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado sul presupposto che il ricorso è stato depositato presso la segreteria della CTR in data 22/4/2010, e dunque oltre il termine d’impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38.

2. Il motivo è fondato per le seguenti ragioni.

3. E’ pacifico che la sentenza della CTP non è stata notificata alle parti. Ne consegue che trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, che, con riferimento al termine per impugnare, rinvia allo stesso D.Lgs., art. 38. La disposizione da ultimo citata prevede che: “Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327 c.p.c., comma 1”.

4. Nella fattispecie la sentenza è stata depositata il 13 febbraio 2009.

Il termine per impugnare ai sensi dell’art. 327, nella versione all’epoca vigente era, quindi, di un anno e 46 giorni. Il termine lungo, comprensivo della feriale, scadeva, pertanto, il 31 marzo 2010.

L’Agenzia afferma di avere spedito per la notifica l’atto di appello in data 29 marzo 2010. Dal fascicolo d’ufficio in effetti risulta che la copia dell’appello è stata notificata il 1 aprile 2010. Ne consegue che la spedizione è avvenuta quantomeno il giorno antecedente, posto che le raccomandate non pervengono mai al destinatario nello stesso giorno in cui vengono spedite. L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato, dunque, tempestivamente notificato.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame della controversia.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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