Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23239 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16348-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.U., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in sede di rinvio dalla Cassazione n.12491 del 2013, aveva accolto l’appello di F.U., ex dirigente ENEL, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuente avverso il diniego di rimborso IRPEF per l’anno 2000.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, mediante la prima censura, la ricorrente invoca la nullità della sentenza per violazione dell’art. 383 c.p.c., art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il giudizio di rinvio si sarebbe svolto avanti ad un collegio giudicante, in cui due dei tre componenti ( N. e F.) avevano già costituito il collegio che aveva emesso la decisione poi cassata;

che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, o comunque violazione o falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, commi 1-bis, 1-ter e 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato in fase rescindente;

che, col terzo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 anche in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il contribuente non avrebbe prodotto la certificazione attestante gli accantonamenti effettuati e le modalità d’impiego;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1, (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 5087 del 27/02/2008; Sez. 6-3, n. 24042 del 12/11/2014; Sez. 1, n. 1527 del 02/02/2012);

che il principio dell’alterità del giudice di rinvio, sancito dall’art. 383 cod. proc. civ., è stato nella specie violato, attesa l’identità personale – non negata neppure dal controricorrente – tra due dei membri del collegio di appello e due dei componenti della CTR che ha pronunziato in sede di rinvio;

che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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